Arriva l’estate, il momento delle vacanze e dei viaggi ma, purtroppo, come tutti gli anni, il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici si ripresenta come un problema socialmente rilevante.
Ma cosa dice la legge al riguardo? E come possiamo comportarci se siamo testimoni di un episodio così grave e socialmente ripugnante?
Il legislatore ha dovuto far fronte a questo fenomeno che, non soltanto rappresenta – lo ripetiamo – un fatto grave nei confronti di animali “addomesticati”, ma anche un serio pericolo per l’incolumità pubblica: si pensi ad esempio al cane vagante in autostrada che può cagionare gravi sinistri stradali come, del resto, i dati statistici confermano al riguardo.
L’art. 727 del Codice Penale, prevede: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».
Analizziamo un caso interessante
La Corte di Cassazione Penale, con recente sentenza n. 6609/2020, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale Penale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in capo a due ex coniugi, per il reato di abbandono di animali, alla pena di 800 euro di ammenda ciascuno.
L’uomo aveva lasciato il povero cane legato a un palo all’interno del presidio sanitario presente sull’isola, dovendo partire qualche giorno per lavoro, pur sapendo che la ex coniuge, avvertita dallo stesso, non sarebbe andata a prendere il cane.
Grazie all’intervento di una persona, l’animale è stato tratto in salvo, dopo essere stato lasciato per ore legato all’aperto e incustodito. Successivamente, grazie alla lettura del microchip, lo stesso è stato identificato e contattato il proprietario che, però, si trovava per lavoro lontano dall’isola.
Scatta quindi la denuncia per abbandono di animali a carico di entrambi gli ex coniugi: uno per aver abbandonato il bulldog al palo, pur sapendo bene che la ex non sarebbe mai andata a ritirarlo e quest’ultima per aver lasciato il povero cane in balia di sé stesso nonostante avvertita.
Come possiamo segnalare e denunciare?
Una premessa: oggetto di abbandono non sono soltanto animali domestici, come di solito intendiamo, ossia il cane ed il gatto, ma anche tutti quelli che hanno acquisito abitudini della cattività proprio perché conviventi con l’uomo e inseriti in un contesto più o meno domestico.
Per fare esempi pratici, anche un serpente o una iguana detenuti in casa acquisiscono le abitudini proprie della cattività poiché lasciati in un contesto libero – tra l’altro in un territorio incompatibile con le proprie caratteristiche etologiche – non sarebbero in grado di sopravvivere in mancanza di cibo, acqua, riparo ecc. Insomma oggetto di tutela sono tutti i tipi di animali che convivono con l’uomo e da quest’ultimo vengono abbandonati.
Ma come comportarsi di fronte a un caso di abbandono o anche se vediamo un cane vagante in strada?
Se ci troviamo all’interno di un Comune bisogna contattare la Polizia Municipale competente nella prevenzione al randagismo. Nel dubbio possiamo contattare il numero unico di emergenza 112 e ci verrà passato il servizio competente.
Il cane recuperato verrà trasferito al canile sanitario per l’identificazione e controlli: in caso di mancato reclamo potrà essere adottato trascorso un certo termine.
In caso di abbandono, per fare in modo che i colpevoli siano puniti è necessario denunciare quanto accaduto. La denuncia si può fare in carta libera, anche senza l’intervento di un avvocato e va depositata presso qualsiasi Procura della Repubblica o organo di Autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato).
Ultimo fenomeno da segnalare consiste nel (triste!) caso del cane chiuso in automobile sotto il sole. Anche in tal caso siamo legittimati a contattare un organo di pubblica sicurezza affinché provveda nel più breve tempo possibile a liberare l’animale. Evitare che si verifichi un danno irreparabile, in assenza di intervento dell’Autorità, giustifica il “danneggiamento” dell’automobile.
Sussiste in tal caso il reato di detenzione incompatibile ai sensi dell’art. 727, comma secondo, c.p. e, quindi, scatta la denuncia. Al riguardo, ci sono precedenti giurisprudenziali con tanto di condanne.