TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE PENALE – RITO MONOCRATICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa ELENA STOPPINI all’udienza pubblica del 21 ottobre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

-_____nato a_____residente a _______ e ivi dichiaratamente domiciliato, difeso di fiducia dagli Avv.ti________entrambe del Foro di Pavia.

– libero/assente

– -_____nato a_____residente a _______ e ivi dichiaratamente domiciliato, difeso di fiducia dagli Avv.ti________entrambe del Foro di Pavia.

– libero/assente

IMPUTATI

per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 727 comma 2 del c.p. perché, in concorso tra loro tenevano n. 24 conigli domestici in condizioni incompatibili con la loro natura, ovvero in gabbie anguste e fatiscenti, prive di apprestamenti idonei, poste in locali privi di finestre, in assenza di adeguata aereazione ed in condizioni di scarsa igiene, cagionate dalla quantità di escrementi depositati sul pavimento tale da determinare gravi patologie, anche fatali.

Accertato in ____e in data______

Parte civile: CENTRO STALLI – UN RIPARO PER GLI ANIMALI SALVATI-ODV, legalmente rappresentata dal Presidente____, difesa di fiducia dall’Avv. Annalisa GASPARRE del Foro di Pavia.

Con l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del VPO dr.ssa Giulia Crespi, come da delega, dell’avv. Annalisa Gasparre per la parte civile e degli avv._____ e ______, difensori di fiducia degli imputati.

All’udienza odierna le parti hanno concluso:

Il Pubblico Ministero: “Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannarsi gli imputati alla pena di euro 3.000 di ammenda ciascuno”.
La Parte Civile: “Come da note scritte allegate al verbale”.
La Difesa: “In principalità, assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p., in subordine assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.; in ulteriore subordine, non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

______e________ sono stati ritualmente tratti a giudizio immediato avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 14 maggio 2021 per rispondere, in via fra loro concorsuale, del reato compiutamente descritto nella superiore rubrica e sono stati giudicati in assenza.
All’udienza del 6 giugno 2022, disattesa l’eccezione difensiva relativa alla nullità della notifica del decreto penale di condanna ed ammessa la costituzione di parte civile della Associazione Centro Stalli, si è proceduto all’apertura del dibattimento e all’ammissione delle prove dichiarative e documentali richieste dalle parti. Alle successive udienze del 7 e 21 ottobre 2022 sono stati escussi i testimoni dedotti ed acquisite le produzioni documentali. All’esito, si è dato corso alla discussione ed è stata deliberata la sentenza, con motivazione riservata nei 15 giorni.

1.L’odierno procedimento penale trae origine dal sopralluogo eseguito il 26 dicembre 2020 da personale della Stazione Carabinieri di _______, unitamente a personale delle Guardie Ambientali d’Italia, presso il locale adibito a ricovero di conigli per autoconsumo ubicato all’interno dell’ex Azienda Agricola_____ sito in _____. Esaminato nel contraddittorio delle parti______ha riferito di aver ricevuto in comodato d’uso gratuito una parte di una ex porcilaia dell’Azienda Agricola_______, che lui ed il padre utilizzavano come legnaia, posta in adiacenza ad altra parte concessa in uso ai fratelli _________ e da questi ultimi utilizzata per l’allevamento di conigli per autoconsumo.
Nel mese di gennaio 2020, mentre aiutava il padre a sistemare la legna, aveva avvertito un forte odore di feci e urina provenire dall’apertura che metteva in comunicazione diretta la legnaia con il locale in uso ai fratelli_________ ed aveva potuto verificare, accedendo direttamente a quella parte dello stabile ed utilizzando una torcia in ragione delle condizione di buio totale, la presenza di numerosi conigli stipati all’interno di gabbie fatiscenti ed arrugginite e di escrementi degli animali a coprire l’intera pavimentazione. Aveva quindi ritenuto opportuno inviare una segnalazione all’ATS veterinaria di Pavia e in seguito, persistendo le esalazioni nauseabonde, aveva inoltrato analoga segnalazione all’Associazione di volontariato Centro Stalli, attiva sul territorio.
La circostanza è stata confermata da_______,vice-presidente dell’associazione Centro Stalli, la quale ha dichiarato di aver ricevuto dal________ una segnalazione all’incirca nel mese di settembre 2020 e di aver provveduto ad informare il Presidente della circostanza, perché valutasse le eventuali iniziative da intraprendere.
Come risultante dal relativo verbale di sequestro preventivo in atti, nel primo pomeriggio del 26 dicembre 2020 l’App._________,__________, dipendente dell’Associazione ambientale riconosciuta “Guardie Ambientali d’Italia”, e la dr.______________, medico veterinario libero professionista, accedevano al locale in uso ai fratelli____________, alla presenza della proprietaria della cascina, riscontrando e documentando fotograficamente la presenza di n. 24 conigli adulti detenuti in svariate gabbie. Le gabbie in ferro si presentavano in più parti arrugginite e risultavano tutte prive di idonea lettiera. Il pavimento, sopra il quale le gabbie erano appoggiate, non era dotato di sistema di raccolta e drenaggio delle deiezioni e risultava completamente imbrattato di feci ed urina degli animali, che generavano intese e diffuse esalazioni ammoniacali. Il locale presentava una sola apertura, costituta da una porta di ingresso realizzata rudimentalmente con una rete in acciaio elettrosaldato ricoperto da un telo in cellophane. Le fessure presenti nei muri perimetrali e sulla copertura erano parzialmente occluse con teli in cellophane. Tutti gli animali risultavano alimentati esclusivamente con mangime di tipo pellettato, assente il fieno.
In merito alle condizioni igieniche del locale e degli animali la dr.ssa___________, veterinaria richiesta dall’associazione Centro Stalli di coadiuvare il _________ nel sopralluogo, ha riferito che la stanza era molto buia e non aveva aperture sufficienti a consentire adeguata areazione; si percepiva un odore molto penetrante di ammoniaca dovuto alla presenza di deiezioni sulla pavimentazione; Molti dei conigli tossivano, verosimilmente a causa delle esalazioni di ammoniaca e della inadeguata areazione; le gabbie in metallo presentavano parti arrugginite idonee a causare lesioni alle zampe dei conigli, anche perché il fondo era privo di lettiera; le dimensioni erano troppo ridotte per consentire loro di muoversi; l’unica alimentazione presente era il pellet, in assenza di fieno, essenziale per loro benessere (“il consumo adeguato dei denti avviene grazie all’uso del fieno, che loro non avevano“). Successivamente al sequestro ed al loro affidamento all’associazione, i conigli erano stati visitati e si era riscontrate varie patologie respiratorie. Gli animali erano stati anche sottoposti a trattamento con antiparassitari ed erano state tagliate loro le unghie, che erano in condizioni “veramente disastrose in quanto non potevano muoversi“. Ora, secondo quanto evincibile dalla documentazione prodotta dalla Pubblica Accusa e dalla Parte Civile, tutti i conigli sequestrati presentavano coccidiosi; 17 esemplari sono deceduti per patologie intestinali, la maggior parte entro il successivo mese di gennaio 2021.

A fronte del quadro probatorio fornito dalla Pubblica Accusa, la Difesa ha chiesto ed ottenuto l’esame del dr.__________, medico veterinario in libero servizio presso ATS di Pavia, e del dr. _________, libero professionista.
Orbene, premesso che nessuno dei due testimoni ha mai visitato l’allevamento di Corteolona, né nel periodo di interesse né anteriormente o successivamente, il dr.________ ha chiarito che il pellet è indicato nell’allevamento dei conigli, che le gabbie possono essere recintate con rete metallica, che è consentito l’utilizzo di ammoniaca, sostanza che può provocare forti irritazioni alle mucose respiratorie e congiuntivali degli animali, solo entro determinate concentrazioni (“nello specifico, per i conigli sono venticinque parti per milione“), e che la normativa vigente consente l’allevamento dei conigli in gabbie con pavimentazione di rete metallica. Il dr.___________, a sua volta, ha confermato il parere redatto, su richiesta di __________, nel febbraio 2021 (prodotto in allegato all’atto di opposizione a decreto penale di condanna), spiegando che vengono utilizzati specifici mangimi nell’allevamento dei conigli, venduti sotto forma di pellets, senza necessità di ulteriori implementazioni. Ha poi chiarito che i mangimi denominati “Fertilap Plus”, “Cycli Safe” e “C8 Ciclo unico Cub” non evidenziano anomalie ed anzi apportano tutti i nutrienti necessari alla carriera produttiva dei conigli.

Ricostruito il quadro probatorio complessivamente emerso in giudizio, deve ritenersi provata la condotta illecita contestata.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l’ambito di operatività dell’art. 727 c.p. è ora circoscritto — dopo l’introduzione dei delitti contro il sentimento per gli animali nel codice penale — all’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività ed alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Si è ripetutamente chiarito che la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, “va considerata, per le specie più note, attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, prendendo in considerazione situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d’aria” (Cassazione sentenza n. 14734/2019).
Nella vicenda in esame è stata acquisita chiara evidenza, non contestata dai testimoni della Difesa, che i conigli sequestrati erano allevati in ambiente buio, privo di adeguata areazione, con penetrante odore di ammoniaca, anche per le esalazioni prodotte dalle deiezioni abbondantemente presenti sulla pavimentazione, all’interno di gabbie di metallo anguste e arrugginite. La circostanza che le suddette condizioni fossero fonte di pregiudizio psico-fisico per gli animali è stata ampiamente rappresentata dalla dr.ssa___________, che ha riferito di riscontrate patologie a livello della mucosa intestinale (coccidiosi), di tosse e raffreddore, di unghie esageratamente lunghe dovute all’impossibilità per gli animali di muoversi adeguatamente all’interno delle gabbie: valutazioni ampiamente riscontrate dalla documentazione sanitaria acquisita. Né rileva la circostanza che la indicata testimone, regolarmente iscritta all’albo dei veterinari dal 2009, sia stata successivamente sospesa, non essendo nota la ragione di tale sospensione e la sua incidenza sulla credibilità della teste.
Parimenti irrilevante ai fini dell’integrazione della condotta censurata è la circostanza che le Linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute consentano l’utilizzo del solo pellet per alimentare i conigli e la stabulazione in gabbie con pavimentazione in metallo, venendo in rilievo, nel presente giudizio, ulteriori e diversi profili di inidoneità dell’ambiente (mancanza di adeguata illuminazione ed aerazione) e delle condizioni igieniche dell’allevamento (presenza di abbondanti deiezioni sul pavimento) idonei di per sé ad integrare l’impropria detenzione degli animali, con produzioni di gravi sofferenze per questi ultimi.
Venendo all’ascrivibilità soggettiva, pacifica la responsabilità di ____________, titolare dell’allevamento, risulta provato il concorso materiale anche di __________, avendo riferito il teste_______ della gestione comune dell’allevamento da parte dei due fratelli e avendo il teste ____________ precisato che entrambi si erano a lui rivolti per una valutazione sul loro allevamento successivamente al controllo effettuato nel mese di dicembre 2020.
Conclusivamente affermata, pertanto, la penale responsabilità di ____________ e __________, venendo alla risposta sanzionatoria, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in ragione dell’assenza di precedenti penali, si ritiene adeguata e congrua al disvalore oggettivo e soggettivo della condotta l’irrogazione della pena di euro 1.200,00 di ammenda ciascuno (p.b. euro 1.800,00 di ammenda, diminuita alla pena finale ex art. 62 bis c.p.).
Trattandosi di imputati incensurati, viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato ascritto consegue la condanna degli stessi, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Centro Stalli – un riparo per gli animali salvati ODV (organizzazione di volontariato).
La predetta associazione, costituita il 9 febbraio 2020 ed avente sede in ___________, ha quale scopo statutario il contrasto al maltrattamento degli animali, la prevenzione del loro abbandono e la protezione e cura degli animali randagi (allegati all’atto di costituzione e alla memoria depositata il 01.06.2022). Ne consegue che, secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte, tale associazione è legittimata a far valere iure proprio una pretesa risarcitoria, ove abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale per effetto del reato.
Tanto chiarito, la parte civile ha chiesto il ristoro delle spese sostenute per la custodia e cura dei conigli affidati all’associazione successivamente al sequestro preventivo (cd. danno patrimoniale) e del pregiudizio agli interessi associativi prodotto dalla condotta illecita; danni che ha quantificato in via definitiva in complessivi euro 10.000.

Osserva il giudicante che gli oneri sostenuti dal Centro Stalli per la cura ed il mantenimento dei conigli sequestrati non dipendono dal reato, ma sono stati sostenuti in qualità di custode giudiziario, come da nomina in atti. Ne consegue che tali esborsi sono soggetti alla disciplina di cui al DM 115/2002, non rientrando nella nozione di danno civilistico da reato.
Quanto al pregiudizio non patrimoniale consistente nella frustrazione dello scopo statutario dell’associazione, liquidabile solo in via equitativa, occorre tenere conto della recente costituzione del Centro Stalli rispetto al fatto di reato e alla sua ancora limitata operatività sul territorio: elementi che inducono e ritenere contenuta l’offesa agli scopi statutari. Pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene di riconoscere la somma onnicomprensiva di euro 2.000.
________ e _____________ devono, da ultimo, essere condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in via fra loro solidale, degli oneri di costituzione ed assistenza in giudizio sostenuti dalla parte civile Centro Stalli, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, applicati i parametri di cui al DM n. 37/2018 e valutata l’entità e il pregio dell’attività defensionale.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

___________ e ___________ responsabili del reato loro ascritto e, riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche, li

condanna

alla pena di euro 1.200 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

visto l’art. 163 c.p.p.

dispone

la sospensione condizionale della pena in favore di entrambi gli imputati visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna

________ e _________, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita “Centro Stalli – un riparo per gli animali salvati ODV”, che liquida in via definitiva in euro 2.000,00, nonché alla rifusione in suo favore delle spese di costituzione ed assistenza in giudizio, che liquida in euro 2.000,00.

Pavia, 21 ottobre 2022

Il Giudice

(Elena Stoppini)

Sentenza depositata in cancelleria il 04/4/22

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