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Rivista

La P.L.P. n. 4: analisi normativa e criticità

Ludovica Grella

15 min di lettura

La proposta di legge parlamentare n. 4, “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità” è stata approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia lo scorso giugno 2025. A luglio 2025 il testo è stato presentato ufficialmente al Senato della Repubblica per l’avvio dell’iter parlamentare nazionale, a settembre 2025 il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione ed aspira ora a diventare legge nazionale (DDL 1572). In questo articolo, cercheremo di analizzare in maniera chiara la norma e le sue implicazioni.

  1. Cosa dice la proposta di legge. Il disegno di legge n. 1572 d’iniziativa del Consiglio Regionale della Lombardia si compone di 10 articoli e 4 allegati. L’articolo 1 descrive le finalità della proposta quali “la promozione del possesso responsabile dei cani, la tutela della salute pubblica e dell’incolumità delle persone e l’individuazione di una specifica «save-list»” in cui sono contenute le razze ritenute pericolose, con l’esclusione dei cani iscritti ai libri genealogici, per cui si renderebbe necessaria una particolare e adeguata conoscenza, oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione. L’articolo 2 reca le disposizioni in tema di divieti e obblighi a cui sarebbero assoggettati i proprietari o detentori di cani riconducibili alle suddette razze e relativi incroci. In particolare, il testo propone che il proprietario dei cani che rientrano nelle razze elencate abbia poi l’obbligo di stipulare, entro cinque giorni lavorativi dalla relativa acquisizione, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a persone o ad animali. L’articolo 3 introduce l’obbligo per il proprietario di partecipare a un percorso formativo finalizzato all’acquisizione dell’attestazione denominata «patentino», necessaria per apprendere le nozioni utili per una corretta gestione del cane e la conoscenza delle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina di appartenenza. L’articolo 4 reca disposizioni in ordine alla riproduzione, alla vendita nonché alla cessione di cani riconducibili alle razze suddette e relativi incroci. L’articolo 5 prevede campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica che verrebbero attuate al fine di diffondere la consapevolezza del possesso responsabile di tali cani. L’articolo 6 dispone in ordine alla registrazione nel sistema informativo di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC), dei patentini rilasciati e delle valutazioni psico-fisiche dei cani nonché dei provvedimenti disposti a carico di coloro che si rifiutano di partecipare al percorso formativo obbligatorio. L’articolo 7 introduce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture che verrebbero richiesti per il ricovero dei cani. L’articolo 8 dispone in ordine alle sanzioni e alla vigilanza. L’articolo 9 indica i casi in cui ci sarebbe l’esclusione dall’applicazione della legge. L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda, invece, gli allegati:L’allegato A riporta l’elenco dei cani riconducibili alle tipologie di razze e i relativi incroci, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici. L’allegato B indica le caratteristiche comportamentali riconducibili alla tipologia dei molossoidi e dei cani dapresa. L’allegato C indica i requisiti strutturali e gestionali riferiti alle abitazioni private che ospitano i cani di cui all’allegato A. L’allegato D riporta, infine, i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture che ospitano i cani di cui all’allegato A.
  2. Gli articoli, nello specifico
    Entrando nel merito della proposta, possiamo addentrarci più nello specifico dei singoli articoli. L’art. 1, con il fine dichiarato di “promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell’incolumità delle persone”, introduce le successive disposizioni “volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad animali, indicando poi determinate tipologie di razze di cui all’allegato A e ai relativi incroci, escludendo però i cani iscritti ai libri genealogici”. Si sottolinea inoltre che sarebbero coinvolti e soggetti a tali obblighi anche i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad animali, secondo quanto accertato dalle autorità sanitarie. L’art. 1 riporta anche l’intento della norma di voler “sensibilizzare i proprietari di cani sulle responsabilità correlate all’acquisizione e alla custodia di un cane, promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei bisogni psicofisici e delle caratteristiche etologiche dell’animale”. L’art. 2 sottolinea che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, secondo le leggi penali e civili, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Lo è, inoltre, chi, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, per il relativo periodo di detenzione. L’articolo riporta anche il divieto di acquistare, acquisire a qualsiasi titolo o detenere cani di cui all’allegato A del testo per: a) minori di anni diciotto, interdetti e inabilitati per infermità di mente; b) chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni o condanne per gli altri reati richiamati dalla proposta o sia stato dichiarato delinquente abituale ai sensi della normativa vigente. Secondo la proposta, verrebbero vietati, poi: a) l’addestramento finalizzato all’aumento dell’aggressività del cane, fatto salvo l’addestramento cinofilo professionale regolamentato, sportivo e operativo; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra varietà di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; c) fermo restando quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, l’uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani. I proprietari di cani di cui all’allegato A avrebbero, infine, l’obbligo di: a) stipulare, entro cinque giorni lavorativi dall’acquisizione di un cane, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati dal cane a persone o ad animali; b) applicare museruola e guinzaglio da addestramento, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone, per ogni cane condotto in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto; c) vigilare con particolare attenzione sul cane al fine di evitare aggressioni a persone e ad animali; d) disporre di idonei spazi per il ricovero e la gestione del cane come indicato nell’allegato C; e) avere sempre al seguito la documentazione attestante la frequenza con esito positivo del percorso formativo, da mostrare su richiesta dell’azienda sanitaria competente o di
    altra autorità competente. L’Art. 3 si occupa del tanto discusso percorso formativo obbligatorio. Coloro che acquistassero a qualsiasi titolo cani di cui all’allegato A del testo avrebbero, a questo punto, l’obbligo, secondo le indicazioni date dall’azienda sanitaria competente, in base alla taglia e alla normo-tipologia, di partecipare a un percorso formativo, finalizzato all’acquisizione di un’attestazione, detta «patentino». Tale percorso formativo sarebbe composto da un primo modulo teorico, della durata di almeno dieci ore, teso a fornire nozioni sulla normativa vigente, sulle caratteristi che etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina e da un secondo modulo relativo alla parte pratica, della durata di almeno sei ore, teso a fornire indicazioni sulla corretta conduzione e gestione del proprio cane, con simulazione di potenziali situazioni di criticità; ci sarebbe poi un esame finale, denominato «CAE-1», consistente nell’esecuzione di una prova pratica, da parte del proprietario con il proprio cane, valutata da una commissione di esame composta da due giudici dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e un medico veterinario esperto in comportamento animale. Al termine della prova, la Commissione andrebbe a comunicare l’esito del percorso formativo all’azienda sanitaria territorialmente competente di residenza del proprietario del cane, che provvederebbe al rilascio del patentino. Cosa succederebbe in caso di mancato conseguimento del patentino? In tal caso, secondo la proposta di legge, l’A.S.L. disporrebbe l’obbligo di utilizzo congiunto di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone e museruola al di fuori dell’ambito domestico nonché la valutazione da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale, individuato nell’apposito elenco nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani. I proprietari o detentori di cani ritenuti potenzialmente pericolosi sarebbero obbligati ad applicare prontamente le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici prescritti da un medico veterinario esperto in comportamento animale (il costo di ogni valutazione psicofisica e caratteriale sarebbe comunque a carico dei proprietari o detentori dei cani). Inoltre, nei casi più gravi di incapacità nella gestione del cane, il comune competente, su richiesta dell’azienda sanitaria territorialmente competente, adotterebbe un provvedimento di sequestro del cane “con affido definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psicofisico”. Il provvedimento di sequestro verrebbe adottato anche nei casi in cui il proprietario del cane rifiuti la frequenza del percorso formativo obbligatorio ovvero sia documentata l’incapacità dello stesso nella gestione del cane. All’art. 4 viene specificato che per le razze di cani elencati nell’allegato A alla proposta, sarebbe vietata “la riproduzione, la libera vendita nonché la cessione, salvo il caso in cui fossero riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale (nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e della legge 23 agosto 1993, n. 349”); sarebbe vietata anche la cessione dei cani suddetti a chi non abbia assolto agli obblighi formativi sopra analizzati. L’art. 5 si occupa delle campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica che la proposta di legge vorrebbe favorire, al fine della sensibilizzazione nazionale sulla consapevolezza del possesso responsabile dei cani di cui all’allegato A, promosse da istituzioni o associazioni cinofile qualificate. L’art. 6 parla, invece, della registrazione, in capo ai dipartimenti veterinari delle ASL che andrebbero a registrare nel SINAC i patentini conseguiti dai proprietari dei cani considerati e le loro valutazioni psico- fisiche caratteriali. È previsto che, nei casi di mancato conseguimento del patentino, in caso di rifiuto a partecipare al corso formativo o per comprovata incapacità nella gestione del cane, l’azienda sanitaria competente dovrebbe registrare nel SINAC i provvedimenti disposti nei confronti dei proprietari o detentori dei cani. L’art. 7 riguarda i requisiti delle strutture, prevedendo che, entro dodici mesi dalla data di eventuale entrata in vigore della legge, le strutture che ospitano cani di cui all’allegato A sarebbero tenute ad adeguare i propri requisiti strutturali e gestionali.L’art. 8 attiene alle eventuali sanzioni in caso di inosservanza. L’art. 9 attiene all’ambito di applicazione, sottolineando che la legge non si applicherebbe ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità nonché ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai cani impiegati nel lavoro di guardiania e accudimento di bestiame e ai cani impiegati nell’attività venatoria. L’art. 10, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  3. Gli allegati, nello specifico
    Analizzando, poi, il contenuto degli allegati: L’allegato A elenca le razze dei cani presi in considerazione dalla proposta di legge; tra essi figurano (inclusi i relativi incroci ed esclusi i cani iscritti agli alberi genealogici): Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa giapponese, American Pit Bull Terrier, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Rottweiler, Cane corso, American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell’ Anatolia, Cane da pastore dell’Asia Centrale, Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Pastore Belga Malinois, Pastore Tedesco, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Tosa Inn, Bandog, Boerboel, Akitalnu, Akita Americano, Cane Lupo Cecoslovacco, Cane Lupo di Saarloos nonché qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate. L’allegato B elenca “le caratteristiche comportamentali dei cani riconducibili alla categoria dei molossidi e dei cani da presa”, tra cui ritroviamo: a) temperamento reattivo, ansioso, diffidente, asocialità caratteriale; b) dominanza tendente all’aggressività, velocità, scatto, reattività; c) predisposizione a sviluppare stress/distress; d) motivazione sociale bassa soprattutto intraspecifica, ipereccitabilità, imprevedibilità alta, in particolare durante la competizione; e) frequente assenza di avvertimento prima dell’aggressione, tendenza a celare le intenzioni e non considerare i segnali calmanti degli altri cani; f) territorialità, alta motivazione cinestesica e predatoria. Guardiani della casa, alte motivazioni possessive, protettive e competitive. L’allegato C elenca i “requisiti strutturali per le private abitazioni che ospitano cani di cui all’allegato A”, tra cui troviamo: a) in caso di private abitazioni con parchi o giardini, la struttura esterna accessibile al cane deve essere dotata di una recinzione perimetrale a trama fitta, la recinzione deve essere interrata per almeno 50 centimetri ed avere un’altezza minima di metri n. 2.50, con anti-scavalcamento (anti-volpe); b) sulla parte esterna a della recinzione presenza di cartelli che avvisano per la presenza di cani nell’area delimitata; c) II punto di accesso all’area esterna dove è detenuto il cane deve essere dotato di un sistema di chiusura atto a prevenire fughe improvvise (v. doppia cancellata, sistema a bussola o sistemi analoghi); d) nel parco/giardino presenza di adeguati spazi ricovero chiusi per ogni singolo animale, dove poter detenere momentaneamente i cani in caso di necessità, v. ingresso di estranei, bambini, conoscenti; e) presenza nell’area esterna di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari). L’allegato elenca inoltre i “requisiti gestionali per le private abitazioni che ospitano i cani di cui all’allegato A”: disponibilità di guinzaglio e museruola, con pronto utilizzo in caso di ingresso nella privata dimora di estranei, bambini, conoscenti. Da ultimo, l’allegato D elenca i “requisiti strutturali delle strutture che ospitano i cani di cui all’allegato A”: a) box con pareti che impediscano il contatto anche visivo con animali ricoverati nei box confinanti; b) box provvisti di sistemi di chiusura a ghigliottina che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia del box di ricovero e l’accesso del cane all’area di sgambamento in totale sicurezza, ovvero senza possibilità che il cane entri in contatto diretto con l’operatore Area di sgambamento, che può essere condivisa e suddivisa al massimo per n. 2/3 soggetti, dotata di recinzioni non scavalcabili/anti-volpe”; c) per le aree di sgambamento confinanti, presenza di intercapedine o teli/schermature per evitare ii contatto tra i diversi soggetti”; d) presenza di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari) nelle aree di sgambamento”; e) misure di riscaldamento idonee; f) requisiti tecnici minimi per le recinzioni perimetrali.L’allegato indica anche che i cani devono essere ricoverati, ad esempio, singolarmente; sono previste sgambature quotidiane negli spazi predisposti con almeno un’area verde idonea; dieta alimentare per i soggetti più critici; collaborazioni attive con figure cinofile esperte e veterinari esperti in comportamento animale, ecc.
  1. Dubbi e criticità
    Numerosi sono stati i dubbi e le criticità sollevati nei confronti della proposta sia nel mondo scientifico che associazionistico. La Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ad esempio, ha espresso grandi perplessità legate principalmente alla mancanza di un coinvolgimento effettivo e scientificamente fondato dei Medici Veterinari – principalmente quelli esperti in comportamento animale – nella stesura della proposta . La federazione ha evidenziato che la norma è profondamente discriminatoria e scientificamente carente: l’esclusione basata unicamente sui libri genealogici risulterebbe ingiusta ed errata, poiché ignora il fatto che l’aggressività canina dipende da molteplici fattori, non solo genetici, ma anche e soprattutto ambientali e relazionali. Il problema principale è che questa iniziativa appare strettamente legata all’eugenetica, e quindi discriminatoria, posto che – se tali regole entrassero effettivamente in vigore – chi acquistasse un cane di razza sarebbe esonerato dagli obblighi imposti; chi invece decidesse di adottare un meticcio andrebbe incontro a forti limiti, ingenti spese, controlli e responsabilità aggiuntive. La Federazione e larga parte del mondo cinofilo hanno espresso perplessità anche in merito al test CAE1, il c.d. “patentino”, ricordando che si tratta di uno strumento cinotecnico e non diagnostico, e pertanto non validato scientificamente ai fini della valutazione sulla salute psicofisica di un cane o la tutela dell’incolumità pubblica. La posizione dell’ENCI appare in chiaro conflitto di interessi: il test, infatti, verrebbe affidato e retribuito proprio a membri ENCI, rischiando così di creare una situazione di vantaggio unicamente per l’ente. Anche alcune delle misure previste dalla norma e l’approccio altamente punitivista destano allarme: basti pensare già solo all’uso del collare a scorrimento, ad esempio, la cui introduzione obbligatoria è in controtendenza con le raccomandazioni scientifiche e le normative europee, che ne vietano l’uso. Ad allarmare è anche il rischio concreto di un sovraffollamento dei canili: le disposizioni che prevedono il sequestro e l’affido dei cani non gestiti ai canili potrebbero portare all’aumento esponenziale degli ingressi nelle strutture e un conseguente sovraffollamento, con criticità di sicurezza e costi elevati per le strutture pubbliche, oltre chiaramente a poter portare un disincentivo concreto all’ospitalità e/o all’adozione dei cani già presenti nei rifugi. A tal proposito, è stata lanciata un’importante campagna dal Comitato NoPLP4, ripresa da diverse realtà e rifugi antispecisti, per evidenziare le enormi problematiche di questa proposta e diffondere consapevolezza.

5. Conclusioni

Mentre la Lombardia propone di introdurre liste di razze “pericolose” e divieti basati sull’eugenetica o su metodi dall’impostazione esclusivamente addestrativa, la comunità scientifica internazionale ha già dichiarato il fallimento della BSL (Breed specific Legislation). Secondo etologi, veterinari comportamentisti e istruttori cinofili, questo approccio non affronta la questione principale: conoscere i cani come soggetti e il loro comportamento. L’obiettivo principale – si sottolinea a più riprese – dovrebbe essere quello di fornire strumenti di conoscenza ai futuri proprietari, prevenendo comportamenti scorretti, tutelando gli altri animali e la sicurezza degli umani. Lontano dalle speculazioni, dalle discriminazioni e dalle mosse propagandistiche politiche che cavalcano l’onda di indignazione popolare a seguito della percezione dell’aumento delle aggressioni, un dato resta: gli animali sono soggetti relazionali e la loro e l’altrui sicurezza non dipende da una lista genetica o da un approccio proibitivo e stigmatizzante, ma dalla conoscenza delle singole soggettività, dalla competenza di chi con esse convive, da regole realmente utili e dalla costruzione di relazioni sane.

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