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Mancata cura della dermatite del cane: legittimo il sequestro dell’animale

Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Scegliere di avere un animale significa aver compreso che la propria vita cambierà e certamente in meglio grazie alla fedele compagnia e al legame affettivo che si svilupperà con il proprio amico a quattro zampe.

Il quadrupede richiede, però, impegno fin da subito: uscite, gioco, toelettatura e cura della salute. Aspetti che coinvolgono pienamente l’organizzazione quotidiana del proprietario e che, se trascurati, possono portare a conseguente negative sulla vita e sul benessere dell’animale.

La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza n. 37133 del 28 aprile 2021, si è espressa proprio in proposito e con riguardo alla negligenza avuta nella cura di un animale c.d. di affezione.

Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il sequestro preventivo disposto nei confronti del proprietario di un cane che era stato rinvenuto, all’esito di sopralluogo presso l’abitazione, con una ferita derivante da dermatite ad una zampa. Il cane era stato così ritrovato senza che l’indagato avesse provveduto a medicare la piaga o a ripulire l’ambiente già ingombro di rifiuti.

Il proprietario non si era attenuto alle prescrizioni mediche dello specialista, ovvero alla somministrazione dell’antibiotico, affermando di non aver avuto tempo di adempiere nonostante peraltro l’invito rivoltogli dai vigili all’esito di una prima ispezione.

L’incuria e la negligenza mostrata ha portato la Corte a ritenere che la condotta descritta configurasse, quantomeno con riguardo ai presupposti richiesti in ordine alla applicabilità della misura del sequestro preventivo, la detenzione di animale in condizioni incompatibili con la sua natura punita ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale.

Ancora, aggiunge la Corte, rimarcando l’assenza di una adeguata assistenza, che il proprietario era pienamente consapevole della malattia dell’animale e della sua possibilità di recidiva.

Non è, però, il primo caso ad essere sottoposto all’attenzione della Corte di legittimità.

Con la sentenza n. 22579 del 23 maggio 2019, la Cassazione ha affermato che “configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582 cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”, e ha confermato la multa, disposta dalla Corte di Appello di Bologna, di euro 10.000,00 al proprietario di una cagnolina con evidenti tumori alle mammelle.

Il cane era stato rinvenuto vagante ed in pessimo stato di salute con vari tumori mammari e ulcerati, dermatite in diverse zone del corpo, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori. La malattia era presente da molto tempo e la mancata sottoposizione dell’animale alle idonee cure aveva comportato gravi sofferenze al cane riscontrabili in maniera evidente e, quindi, quantomeno accertabili sotto il profilo del dolo eventuale.

Come abbiamo visto, adottare un animale comporta anche rispettarne il benessere e metabolizzare che dovremo avere cura della sua salute per tutta la parte della vita che trascorrerà con noi.

Troppo spesso siamo costretti ad ascoltare dal veterinario altri clienti che rinunciano a sottoporre il proprio animale a esami o a cure invece necessarie.

Concludendo, per dirla con una citazione tratta da una nota pellicola cinematografica, “la fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre” e il nostro dovere, giuridico e non, è assicurarne la salute ed il benessere.

Non perdiamoci di vista!

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