Introduzione
Due anni fa, la trasmissione Report in onda sui Rai 3 ha trasmesso un’inchiesta della giornalista Giulia Innocenzi che ha portato al centro del dibattito pubblico le gravi condotte perpetrate negli allevamenti di suini del Nord Italia appartenenti al circuito DOP del Prosciutto di Parma. Report ha mostrato agli spettatori la terribile verità che si cela dietro gli allevamenti del Consorzio: maiali maltrattati, gravi irregolarità nella gestione igienico – sanitaria, mancati controlli e presunti conflitti di interesse da parte dell’Ente di certificazione alimentare CSQA.
Oggetto dell’inchiesta Che porci! è stato, tra gli altri, un allevamento a Soliera, provincia di Modena, le cui immagini riprese all’interno dei capannoni sono state consegnate in esclusiva da Last Chance for Animals alla trasmissione di Ranucci.
Quello che ne è emerso è a dir poco sconcertante: tra topicida lasciato incustodito e topi divorati nelle porcilaie, maltrattamenti sui suini, acqua ossigenata nel loro mangime, celle frigorifere per le carcasse lasciate spente, aperte ed incustodite, liquami non correttamente sversati ed infermerie simili a dei lager, il quadro che ne risulta è degno di un film horror.
Le immagini raccolte da LCFA e diffuse da Report hanno messo in chiaro che l’”eccellenza” made in Italy del prosciutto di Parma e San Daniele altro non è che un mito costruito ad hoc per favorire gli interessi della lobby carnista. Per aver mostrato queste immagini, i giornalisti Giulia Innocenzi e Sigfrido Ranucci sono stati indagati per i delitti di cui agli artt. 614, 615-bis e 648 c.p., rispettivamente violazione di domicilio, interferenze illecite nella vita privata e ricettazione.
In tutto questo, però, una notizia positiva c’è. Proponiamo, in questo articolo, un’analisi delle motivazioni dell’ordinanza che ha portato all’archiviazione parziale del procedimento in oggetto da parte della G.I.P. del Tribunale di Modena.
Le motivazioni
Su reati di violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata: come è noto è punito ai sensi dell’art. 614 c.p. chiunque si introduca nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o appartenenti ad essi, contro la volontà espressa o tacita di chi abbia diritto di escluderlo oppure chi vi si introduca clandestinamente o con l’inganno. Soggiace alle pene previste dall’art. 615-bis c.p. chi, invece, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. o, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, notizie o immagini ottenute nei modi suddetti.
Ebbene, in merito ad entrambi i capi d’accusa appena citati, avanzati nei confronti di Innocenzi e Ranucci, la G.I.P. ha accolto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per insussistenza del fatto. Ed infatti, dalla visione dei relativi filmati andati in onda durante la puntata di Report, emergerebbe chiaramente come la giornalista, durante le riprese, non si trovasse in luoghi che possano qualificarsi come “privata dimora” ai sensi di legge.
Come riportato nell’ordinanza, e come è facile appurare dalla visione della puntata, Innocenzi “si trovava in prossimità degli uffici dell’impresa, ma al di fuori dell’area delimitata dall’apposita sbarra automatica adibita all’accesso di veicoli all’interno dello stabilimento; in un secondo momento, invece, la si vedeva impegnata in una conversazione con il querelante addirittura sulla strada che conduce allo stabilimento (…)”.
Circa la paternità delle riprese audio e video effettuate all’interno dello stabilimento ed andate in onda nella trasmissione, e quindi la loro illecita acquisizione, la G.I.P. ha parimenti disposto l’archiviazione per non avere gli imputati commesso il fatto, posto che le videocamere utilizzate per le riprese nell’allevamento sarebbero state installate dall’associazione Last Chance for Animals, senza possibilità di ricostruire alcun contribuito concorsuale in tale azione fornito dai giornalisti.

Sul reato di ricettazione: con riguardo alla contestata fattispecie ex art. 648 c.p., ricordiamo che commette il reato di ricettazione chiunque acquisti, riceva o occulti denaro o beni derivanti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nelle suddette condotte, con lo scopo di trarne un profitto personale o altrui. In merito all’utilizzo fatto da Report delle video riprese provenienti dal compimento dei reati di violazione di domicilio e interferenze illecite da parte dell’associazione Last chance for Animals, la G.I.P. non ha escluso la ricorrenza della ricettazione, tanto sotto il profilo materiale che soggettivo.
La Giudice ha infatti ritenuto incontestabile che i giornalisti abbiano utilizzato le videoriprese illecitamente registrate con la piena consapevolezza della loro provenienza dalla commissione dei delitti di cui agli artt. 614 e 615 bis c.p., traendone un’utilità in termini di ascolti. Tuttavia, ed è qui il dato più interessante, la Giudice ha rilevato che “la questione nel caso di specie è ben altra ed alta ovvero l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca al reato di ricettazione commesso al fine di procacciarsi la notizia successivamente diffusa”. Com’è noto, l’art. 51 del Codice Penale italiano stabilisce che l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell’autorità, esclude la punibilità.
Ciò significa che se un’azione, sebbene potenzialmente criminale, viene compiuta in virtù di un diritto riconosciuto o di un obbligo legale, essa non è perseguibile penalmente.
Pertanto, la G.I.P. ha proceduto a bilanciare, nel caso di specie, contrapposti interessi ovvero quello pubblico alla divulgazione della notizia e quello dei doveri e responsabilità che gravano sui giornalisti. Richiamando in tal senso la giurisprudenza più recente, l’ordinanza ha evidenziato come essa ammetta di fatto l’estensione della citata scriminante al delitto di ricettazione, conformemente a quanto stabilito dai giudici della Corte di Strasburgo che hanno ampiamente esaminato la questione con riferimento all’art. 10 Conv. EDU (Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 21 gennaio 1999, caso Fressoz et Roire c. Francia).
Le motivazioni evidenziano anche l’applicabilità della scriminante ex art. 51 c.p. non solo ai reati commessi con la pubblicazione, ma anche ai reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima, perché “conforme tanto al dettato convenzionale che a quello costituzionale, segnatamente all’art. 21 Cost. che implicitamente tutela un interesse generale della collettività all’informazione, per il tramite dei grandi mezzi di diffusione, considerati ad oggi servizi oggettivamente pubblici o di interesse pubblico”.
Nel caso del servizio messo in onda da Report, la G.I.P. ha rilevato, dunque, che “appare indubbiamente esistente un interesse pubblico alla conoscenza delle condizioni in cui vengono allevati i suini, non solo per la tutela degli animali in sé ma per il legittimo diritto dei consumatori a conoscere il processo produttivo della lavorazione delle carni suine, poi commercializzate ed acquistate dai cittadini”.
Tradotto: la necessità di tutela degli animali e l’interesse della collettività a conoscere cosa accade negli allevamenti è più importante e, dunque, scrimina la condotta potenzialmente criminosa dei giornalisti. Il fine è nobile e prevale nel bilanciamento degli interessi.
Da ultimo, l’ordinanza ha sottolineato che, a fronte del carattere allarmante e di rilevanza pubblico della notizia non sia possibile opporre ai due giornalisti l’omissione di un comportamento alternativo lecito, conforme a buona fede, quale la previa segnalazione di quanto appreso attraverso la visione dei filmati agli organi deputati al controllo sugli animali (ad esempio le ASL) o l’autorità giudiziaria (nella specie i Carabinieri Forestali).
Tale circostanza è stata desunta dal fatto che l’omissione non sia stata rilevata proprio perché la tesi dei due giornalisti è consistita nell’assumere una collusione delle aziende consorziate con gli organi deputati al controllo degli animali.
Conclusioni
In conclusione, la G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha rilevato la piena operatività della scriminante ex art. 51 c.p. nel caso di specie, posta la valenza pubblica della notizia divulgata da Report. È risultato, dunque, prevalente l’interesse a tutelare gli animali ed informare la collettività, all’esito del giudizio di bilanciamento rispetto ai doveri e responsabilità che gravano su Innocenzi e Ranucci, ai quali non è risultata ascrivibile alcuna mancanza rispetto ai propri doveri di giornalisti.
La decisione di parziale archiviazione delle accuse a carico di Innocenzi e Ranucci è una bella notizia per tutti: per gli animali, che meritano verità e giustizia; per chi fa giornalismo di inchiesta o conduce investigazioni sotto copertura a favore degli animali, nell’orgoglio e consapevolezza che le crudeltà contro gli animali possono e devono essere svelate.
A Giulia Innocenzi e all’intera redazione di Report va un sentito augurio di poter proseguire a lungo e con serenità il proprio lavoro, nel riconoscimento della sua preziosità per animali umani e non.



