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Rivista

Un importante caso di responsabilità veterinaria

Una cagnolina in fase di imminente parto decede in Clinica Veterinaria.

Avv. Annalisa Gasparre

18 min di lettura

I giudici hanno confermato che per la responsabilità del medico veterinario si applicano i medesimi principi della responsabilità medica tout court. La natura della responsabilità è contrattuale e l’onere della prova del nesso causale tra evento e condotta (c.d. causalità materiale) grava sul danneggiato che ha anche l’onere di allegare l’esistenza del contratto e l’inadempimento da parte del sanitario, sotto l’aspetto della violazione dell’art. 1176 c.c. Su quest’ultimo, invece, grava l’onere della prova liberatoria.

Nel caso in esame il cane, il cui proprietario è stato assistito dall’avv. Elisa Scarpino di Animal Law Italia, si trovava nella fase finale della gravidanza e aveva anche disturbi di origine neurologica non diagnosticati con certezza. I sanitari optavano, quindi, per il coma farmacologico, nonostante l’imminenza del parto, anziché optare per un parto cesareo d’urgenza.

Secondo i giudici, i sanitari hanno violato le regole di perizia adeguate al caso concreto, in quanto non hanno mai preso in considerazione la condizione di gravidanza a termine dell’animale paziente. Peraltro, i farmaci utilizzati per la sedazione erano compatibili come anestetico per l’effettuazione dell’intervento chirurgico.

Expressis verbis, il Tribunale valorizza il contributo della CTU, affermando che “nell’ambito dell’attività istruttoria correlata alle questioni in materia di responsabilità da esercizio della professione sanitaria – alla quale è equiparabile anche quella veterinaria – la consulenza tecnica svolge un ruolo fondamentale, ‘divenendo essa stessa fonte di prova per l’accertamento dei fatti, atteso che le conoscenze necessarie a rilevarli e comprenderli sono estremamente tecniche’ “.

Pure significativa è l’assenza del consenso informato dei proprietari per la cura farmacologica effettuata, per i requisiti del quale il Tribunale richiama Cass. civ. 23328/2019, sottolineando che l’onere di dimostrare il contrario grava sui sanitari.

Di seguito la sentenza.

Tribunale Siracusa sez. II, 15/02/2025, (ud. 15/02/2025- dep. 15/02/2025) – n. 238

Con atto di citazione ritualmente notificato Pu. Da. conveniva in giudizio la Clinica Veterinaria Z. e, premesso di essere proprietario di un levriero russo adulto, femmina, di circa otto anni, faceva rilevare di essersi recato in clinica in data 24/05/2022, ore 20.30, per una visita urgente in quanto l’animale, gravido a 67 giorni dall’accoppiamento, appariva particolarmente affannato, con andatura lenta e lamenti, tipici sintomi di imminente parto.

Deduceva che nonostante l’evidente stato di gravidanza, la prima diagnosi di dolore al collo legata ad una patologia di origine cervicale aveva portato i medici alla somministrazione di farmaci antidolorifici e sedativi, tale da indurre l’animale nello stato di coma farmacologico, senza mai prendere in considerazione l’imminente parto anche attraverso l’esecuzione di un cesareo che avrebbe consentito di salvare sia il cucciolo che il cane adulto.

Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della struttura convenuta nella causazione del decesso del cane levriero e del cucciolo e, per l’effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e patiti, tenuto conto delle fatture emesse dalla Clinica dell’importo di euro 385,00 per l’ultimo ricovero, euro 154,36 per esame autoptico, del danno patrimoniale individuato in euro 3.000,00 per decesso di due animali (valore venale di euro 1.500,00 ciascuno) e di euro 2.000,00 per danno non patrimoniale, considerato gli anni del cane che avevano permesso di instaurare un rapporto affettivo particolarmente intenso con il proprietario, e quindi complessivamente la somma di €. 5.539,36 ovvero la diversa, maggiore o minore, ritenute di giustizia oltre rivalutazione ed interessi nella misura dovuta. Con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio la Clinica Veterinaria Z. s.r.l. e, precisando che già in data 29/03/2022 il cane era stato sottoposto a visita veterinaria per una sospetta ernia cervicale – le cui indagini attraverso tac non erano state eseguite per sospetta gravidanza – deduceva che il 24/05/2022 il quadro clinico dell’animale si presentava incompatibile con la procreazione del cucciolo e con l’esistenza in vita del cane adulto, circostanze che avevano condotto alla scelta di tentare di salvare la vita di quest’ultimo anche attraverso che la somministrazione dei farmaci.

Deduceva altresì che il proprietario aveva rifiutato di sottoporre il cane a tac encefalica e che lo stesso aveva arbitrariamente deciso di portarlo via dalla struttura contro il parere sanitario, esonerando la struttura da ogni responsabilità per rischi e conseguenze che ne sarebbero derivate.

Tanto premesso, previa richiesta di differimento della prima udienza al fine di evocare in giudizio la compagnia assicurativa al fine di essere garantita e manlevata da ogni conseguenza negativa, chiedeva di rigettare la domanda e, in via subordinata, laddove la stessa si ritenesse fondata anche parzialmente, di condannare AIG Europe S.A. a tenerla indenne da ogni conseguenza negativa che dovesse derivarne. Con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva quindi AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia contestando integralmente tutto quanto ex adverso sostenuto e riportandosi alle difese svolte, nel merito, dall’assicurata clinica veterinaria, deducendo che non erano stati assolti gli oneri probatori incombenti su parte attrice e l’irrisarcibilità dei danni richiesti.

Quanto alla polizza faceva rilevare che, per espressa indicazione in contratto, non poteva operare alcuna manleva della compagnia in ordine ad eventuale condanna alla restituzione dei compensi percepiti, e precisava che in ogni caso la copertura assicurativa offerta prevedeva un massimale aggregato di €. 2.000.000,00 per periodo di assicurazione e che era prevista una franchigia di €. 500,00 per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento. Deduceva infine che non potevano essere coperti i costi di difesa.

Tanto premesso, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate e, in via subordinata, di limitare l’accoglimento della domanda nei confronti della Clinica convenuta secondo quando sarebbe emerso in corso di istruttoria e di limitare l’accoglimento della domanda di manleva nei limiti del massimale e detratto l’importo della franchigia.

Istruita la causa, anche a mezzo di espletamento della CTU all’udienza del 31 OTTOBRE 2024 sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue.

La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito espressi.

In via di principio va rilevato che l’attività di cura veterinaria si qualifica come attività professionale volta al perseguimento di un esito favorevole per l’animale mediante l’utilizzo dell’ars veterinaria senza garanzia del raggiungimento del risultato, l’effettiva guarigione dell’animale.

Va quindi evidenziato che anche con riguardo all’esercizio della professione veterinaria operano i principi generali ormai consolidati che governano l’esercizio della professione sanitaria, in forza del quale al momento dell’accesso (contatto) dell’animale presso la clinica veterinaria sorge l’obbligo di prendersene cura, sia a carico dei professionisti medici veterinari, sia della struttura veterinaria, quale complesso organizzativo volto alla cura dell’animale, nel quale essi operano.

La responsabilità della struttura veterinaria nei confronti dell’utente che vi accede per sottoporre alle specifiche cure l’animale si qualifica come responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c. in ordine alla prova dell’assolvimento da parte dei sanitari ivi addetti, anche in veste di ausiliari, dell’esecuzione della dovuta prestazione medico professionale, secondo la migliore scienza ed esperienza.

La struttura ambulatoriale a cui l’utente si è rivolto per prestazioni specifiche veterinarie ha quindi l’obbligo giuridico di accertare lo stato di salute dell’animale e di prestare le cure necessarie, mettendo a disposizione i propri strumenti ed il personale specializzato, coerentemente con il quadro clinico riscontrato, secondo lo schema tipico del contratto a prestazioni corrispettive.

Dalla evidenziata natura contrattuale della responsabilità che sorge a carico della struttura e a diverso titolo dei medici veterinari ivi addetti, conformemente alle regole di riparto dell’onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe quindi sull’attore che agisce per il risarcimento del danno l’onere di allegare che la prestazione medico-veterinaria sia avvenuta in violazione delle regole di cui all’art. 1176 c.c. e che l’evento dannoso occorso all’animale di affezione sia riconducibile causalmente all’operato della struttura e del personale ivi addetto, gravati di contro della prova liberatoria della ricorrenza di altri fattori causali determinanti nella causazione dell’evento dannoso, comunque non imputabili all’operatore sanitario che ha preso in carico l’animale.

Quanto alla ricostruzione del nesso di causalità, anche in riferimento al rapporto veterinario – paziente opera la regola del più probabile che non sicché secondo il Supremo Collegio “….il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. civ. n. 26907/2020Cass. civ. n. 28991/19).

Ai surrichiamati arresti giurisprudenziali si è attenuta senz’altro la difesa di parte attrice che nel caso di specie lamenta la condotta negligente degli operatori della clinica veterinaria odierna parte in causa che, seppur consapevoli dello stato di gravidanza dell’animale, sono addivenuti alla determinazione di non intervenire con parto cesareo, attribuendo priorità nella individuazione del fattore causale della sintomatologia correlata al dolore al collo lamentato dall’animale ad una patologia di origine cervicale, così trattando la presunta malattia neurologica, piuttosto che all’evoluzione della gestazione, con evidenti conseguenze per la vita sia del cucciolo che della madre.

Dirimente nel caso deve ritenersi l’esito della disposta CTU – le cui conclusioni vanno condivise in quanto coerenti e immuni da vizi di tipo logico e giuridico – non omettendo di considerare che nell’ambito dell’attività istruttoria correlata alle questioni in materia di responsabilità da esercizio della professione sanitaria – alla quale è equiparabile anche quella veterinaria- la consulenza tecnica svolge un ruolo fondamentale, “divenendo essa stessa fonte di prova per l’accertamento dei fatti, atteso che le conoscenze necessarie a rilevarli e comprenderli sono estremamente tecniche” (Cass. n. 12387/2020).

Nel caso di specie il consulente tecnico d’ufficio, argomentando convincentemente anche sulle osservazioni critiche svolte dalla difesa di parte convenuta, ha affermato che l’inizio della gravidanza dell’animale preso in carico dalla odierna convenuta dovesse attestarsi al 19 marzo e che pertanto al momento del ricovero (24 maggio) la cagna si trovasse al 66° giorno della gestazione, quindi nella fase finale della stessa.

Tali circostanze trovano ulteriore conferma nei risultati dell’esame autoptico a cui la cagnolina deceduta è stata sottoposta, che evidenziano la presenza in utero di un feto a fine gestazione completamente formato e idoneo al parto e tracce di liquido nella vulva compatibili con l’imminente evento.

Lo stesso CTU, tenuto conto degli inequivocabili sintomi clinici riferiti ha evidenziato “….l’impossibilità di escludere, in ragione dei segni clinici riportati che ….. si trattasse di un parto imminente, seppur in concomitanza di disturbi di origine neurologica non diagnosticati comunque con certezza senza metodiche di diagnostica per immagini avanzate”.

In definitiva il consulente ha individuato la prevalente rilevanza causale nella patologia espressa (dato questo incontestato) dall’animale preso in cura alla imminente fine della gestazione, piuttosto che ad altra patologia diagnosticata, facendo corretta applicazione della regola probabilistica, e che in ragione di ciò la linea operativa da eseguira sarebbe stata ben differente da quella adottata dai medici veterinari che hanno preso in carico l’animale.

Decisivo deve ritenersi quanto affermato dal CTU laddove ha chiarito che l’incertezza rispetto alla patologia cervicale non poteva escludere il fatto che “…i medici avrebbero potuto tenere in considerazione l’eventualità di un parto cesareo considerando soprattutto che è riportato in bibliografia l’uso degli stessi farmaci impiegati per l’induzione del coma farmacologico nella cagna Landina come anestesia in corso di taglio cesareo.”.

Secondo il CTU, le cui conclusioni vanno condivise in quanto logicamente coerenti, pur in presenza di sospetta patologia neurologica, “ …alla luce delle conoscenze scientifiche riportate nella relazione versata in atti erano presenti le condizioni per eseguire in urgenza un cesareo nel tentativo di salvare il cucciolo”.

Lo stesso CTU nella relazione ha precisato “…. è possibile affermare che la cagnolina presentava in utero un feto a fine gestazione completamente formato e idoneo al parto. Il fatto che non fosse impegnato nel canale del parto non implica, infatti, che non fosse idoneo alla nascita indotta”.

In particolare l’ausiliario nel descrivere la condotta posta in essere dai veterinari della struttura odierna parte in causa ha affermato che “….. la cagnolina, se sottoposta a tempestivo cesareo, si sarebbe potuta salvare” evidenziando al contempo la assenza di concomitanti fattori causali, così accreditando la piena operatività nella ricostruzione del nesso causale correlato alla causazione dell’evento dannoso della regola “del più probabile che non” secondo la quale il fatto stesso che non vi siano altri fattori causali che concorrano a determinare l’evento evidenzia la rilevanza causale del fattore unico individuato.

Ad ulteriore riprova della piena operatività nel caso di specie della regola della preponderanza causale va rilevato che “ … i Medici della struttura avrebbero potuto probabilmente salvare il cucciolo con un cesareo, che invece non è stato effettuato a 66 giorni di gestazione”

Può quindi ritenersi che sussistono concordanti elementi fattuali per ritenere che nl caso di specie i sanitari che hanno avuto in carico l’animale di affezione dell’odierno attore, una condotta negatoria delle regole di perizia adeguate al caso in quanto, pur essendovi incertezza in ordine alla concomitanza di altre patologie, non hanno mai preso in considerazione, come invece avrebbero dovuto ove avessero agito con perizia e diligenza, la condizione di gravidanza a termine dell’animale. Dalle acquisizioni processuali risulta con evidenza che se avessero dato adeguato riscontro a tale condizione di gestazione in cui la cagnolina versava, riscontro che avrebbero ben potuto fare, alla luce degli evidenziati elementi fattuali posti in risalto dal CTU, avrebbero senz’altro potuto evitare la morte del feto e anche quella della madre, tenuto conto anche che i farmaci somministrati per la sedazione sono gli stessi utilizzati e compatibili come anestetico per l’effettuazione dell’intervento chirurgico.

Risulta pertanto censurabile la condotta degli operatori che hanno errato la diagnosi in ordine alla condizione di partoriente della cagnolina, pur in presenza della evidenziate condizioni fattuali che invece avrebbero condotto a rilevarla.

Si aggiunga poi che la difesa della struttura sanitaria convenuta non ha dimostrato di aver agito con la dovuta diligenza e perizia, omettendo di dimostrare che l’evento dannoso derivato a parte attrice, non poteva causalmente ricondursi a cause alla stessa non imputabili.

Si aggiunga poi che agli atti non sussiste alcuna prova in ordine alla manifestazione di un consenso da parte del proprietario dell’animale rispetto alla cura farmacologica praticata dalla struttura all’animale avuto in carico, prova che incombeva alla struttura fornire, secondo i rigorosi criteri previsti e confermati dalla giurisprudenza di legittimità laddove prevede che “….il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la mera sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone” (così Cass. Civ. n. 23328/2019 – n. 2177/2016).

Così accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, quanto poi alla liquidazione del danno risarcibile, l’odierno attore quale proprietario del cane – fatto mai contestato – ha chiesto il rimborso dell’importo di €. 385,00 per l’ultimo ricovero, di €. 154,36 per esame autoptico, oltre il risarcimento del danno patrimoniale individuato in €. 3.000,00 per il decesso di due animali.

Quanto alla perdita subita correlata all’esborso, le spese sostenute per l’ultimo ricovero e per l’esame autoptico, documentate dalle fatture allegate, devono senz’altro ritenersi provate.

Ugualmente risarcibile deve ritenersi il danno patrimoniale lamentato, derivato dalla perdita di vita di due cani di razza, dovendosi il valore economico ritenersi correttamente attestato nella somma complessiva di euro 3.000,00, non essendo stata formulata ex adverso alcuna contestazione a riguardo, attestandosi quindi il danno patrimoniale nella somma di euro 3.539,36.

Quanto al danno non patrimoniale va condiviso da questo giudice l’orientamento invalso in sede di merito cfr. Trib. Roma, 24 maggio 2022, n. 8137, Trib. La Spezia, 19 maggio 2025, n. 437, Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296) secondo cui il patimento subito dalla persona che venga privata dell’animale di affezione ingenera, un danno risarcibile riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale di ci all’art. 2059 c.c.

Tale indirizzo fa leva sulla convincimento, pienamente condiviso da questo decidente, che la relazione con l’animale d’affezione attinge alla sfera personale dell’individuo in quanto funzionale al suo benessere e al suo sviluppo, costituendo pertanto un vero e proprio bene della persona risarcibile ex art. 2059 c.c.

Va tuttavia rilevato che ai fini della risarcibilità valgono tuttavia le regole in materia di allegazione e di prova di cui all’art. 2697 c.c essendo estranea ai principi generali del nostro ordinamento la risarcibilità del danno in re ipsa, e gravando sul danneggiato la prova, anche mediante presunzioni, dell’effettivo pregiudizio patito in conseguenza della perdita dell’animale d’affezione.

Nel caso di specie l’attore ha allegato una serie di circostanze che secondo l’id quod plerumque accidit denotano inequivocamente il patimento dell’attore a causa dell’esito letale dell’animale di affezione, che si incentrano sul fatto unico, fondamentale e primario della permanenza del cane nel nucleo familiare da otto anni.

Invero è proprio l’entità temporale, il non certo insignificante arco di tempo (otto anni) in cui il cane ha intrecciato la propria esistenza con quella dell’attore, scadendone la progressione della quotidianità, e la intervenuta recisione di tale relazione, inaspettata in quanto non correlata ad una conclamata patologia protrattasi nel tempo, che suffraga la sofferenza patita in concreto e il pregiudizio che ne è derivato.

In riferimento al quantum debeatur in questo caso soccorre con evidenza il criterio equitativo che induce a ritenere congrua la misura del danno liquidato attribuendo rilievo alla durata della permanenza del cane presso l’attore, e determinandolo nella percentuale del 20% del danno patrimoniale (euro 3.000,00) da determinarsi all’attualità quindi nella misura di euro 600,00.

Ne consegue allora che la Clinica Veterinaria Z. va condannata al pagamento in favore dell’odierno attore della somma complessiva di €. 3.539,36 a titolo di danno patrimoniale e della somma di euro 600,00 per il danno non patrimoniale.

Sulle somme così quantificate spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui singoli importi via via rivalutati sino al saldo.

La Clinica Veterinaria Z. ha proposto la chiamata in garanzia della Compagnia Assicurativa sulla base dell’operatività della polizza di responsabilità civile professionale n. (Omissis) (doc. 1), con decorrenza dal 31.10.2021 al 31.10.2022.

La domanda è fondata nei limiti di seguito espressi.

Il contratto prevede una franchigia di euro 500,00 sicché entro tale ambito non può essere rivalsata la struttura assicurata; ugualmente vanno escluse dal risarcimento le voci indicate a pag. 15 del contratto.

Nulla spetta all’assicurato a titolo di rimborso spese per la costituzione in giudizio avendo la clinica assicurata inteso costituirsi autonomamente.

La struttura convenuta fondatamente chiede di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, trattandosi di somme coperte dal contratto di assicurazione e comunque rientranti nel massimale aggregato pari ad €. 2.000.000,00.

In accoglimento della domanda della convenuta la Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia va condannata a tenere indenne la Clinica Veterinaria Z. della somma di €. 2.000,00.

Va quindi l’importo come sopra indicato nel condannatorio nei limiti della franchigia posto a carico della convenuta compagnia di assicurazione al cui pagamento deve essere quindi quest’ultima condannata in favore di parte attrice, previa detrazione della somma di €. 500,00 prevista a titolo di franchigia.

Va quindi l’importo come sopra indicato nel condannatorio nei limiti della franchigia posto a carico della convenuta compagnia di assicurazione al cui pagamento deve essere quindi quest’ultima condannata in favore di parte attrice, previa detrazione della somma di €. 500,00 prevista a titolo di franchigia.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza della Clinica Veterinaria Z. nei confronti di parte attrice e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

P.Q.M

Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 414/2023 in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da Pu. Da. nei confronti della Clinica Veterinaria Z. condanna quest’ultima al pagamento in favore di Pu. Da. della somma di €. 3.539,36 a titolo di danno patrimoniale e a quella somma di euro 600,00 per il danno non patrimoniale, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui singoli importi via via rivalutati sino al saldo effettivo;

condanna Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia a tenere indenne la Clinica Veterinaria Z. di quanto sia tenuta a pagare per le evidenziate causali in favore di Pu. Da. a titolo di danno patrimoniale di €. 3.539,36 e a titolo di danno non patrimoniale euro 600,00 nei limiti della franchigia come specificato in parte motiva;

Condanna la Clinica Veterinaria Z. al rimborso delle spese di lite in favore di Pu. Da. che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge; dichiara compensate fra le altre parti le spese processuali

Pone in via definitiva le spese separatamente liquidate al CTU a carico della Clinica Veterinaria Z.

Siracusa 15 febbraio 2025

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 FEB. 2025

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