Siamo abituati a pensare che le violazioni commesse a danno degli animali riguardino soltanto i nostri amici a quattro zampe più fedeli o, invece, animali di grossa taglia. In realtà anche situazioni di minor impatto mediatico, e a cui spesso pensiamo con superficialità, sono tutelate dalle norme italiane ed europee.
Possiamo svolgere qualche considerazione relativamente, ad esempio, ai nidi di rondini, rondoni e balestrucci. Come ben sappiamo questi volativi migrano per rientrare nel luogo ove hanno precedentemente nidificato per deporre le loro uova. Tuttavia, a volte rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbicum) e rondone (Apus apus) trovano i loro nidi distrutti, bruciati, vandalizzati o anche semplicemente rimossi dalle abitazioni o dalle strutture condominali.
Fin da subito occorre sottolineare che quelle dei nidi sono rimozioni non necessarie poiché eventuali problematiche che riguardano, ad esempio, la pulizia degli ambienti esterni possono essere agevolmente risolte magari inserendo un supporto sotto i nidi, ad esempio, o comunque con l’aiuto ed il consiglio delle associazioni a tutela della fauna selvatica. Dobbiamo, poi, considerare che queste specie si nutrono di insetti, prevalentemente di mosche e di zanzare, e svolgono, pertanto, una missione fondamentale ed utile per noi. Pensate che una singola rondine può eliminare ogni giorno intorno a 3.000 esemplari di insetti fra mosche, zanzare e simili!
La distruzione di questi nidi, non necessaria e controproducente come abbiamo visto, ed oltre a mettere a rischio la sopravvivenza di una categoria di volatili già provata nel numero di esemplari oggi esistenti, comporta anche conseguenze dal punto di vista giuridico. Infatti, questi animali sono tutelati da normative europee e nazionali la cui violazione può dar luogo a varie situazioni di illecito.
La Direttiva europea 409/79 CEE, recepita in Italia tramite la Legge n. 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 3 (Divieto di uccellagione), prevede: «1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati», e, all’art. 21 comma 1, lettera o), vieta «di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica».
Sono previste sanzioni penali e amministrative. L’articolo 5 della Direttiva menzionata così statuisce: «gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’ articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell’ ambiente naturale e di deternerle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
Viene stabilito, dunque, il divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna selvatica durante il periodo della riproduzione.
La convenzione di Berna, ratificata in Italia con Legge 503/1981, stabilisce gli stessi divieti e classifica le rondini, rondoni e balestrucci fra le specie strettamente protette perché a rischio di estinzione. La direttiva 2009/147 CE vieta, ancora, il taglio dei rami nel periodo di nidificazione degli uccelli.
Diversi comuni si sono, inoltre, dotati di ordinanze specifiche. Eccone solo qualche esempio.
La Giunta comunale di Gallarate, in provincia di Varese, ha approvato nel maggio 2016, una “Delibera salvarondini”. La delibera vieta, su tutto il territorio comunale, di distruggere o danneggiare i nidi di rondine, rondone e balestruccio, anche quando, in autunno e inverno, questi sono vuoti1come noto, le specie migratorie citate tornano a occupare gli stessi nidi per più anni consecutivi.
Il Comune di Empoli ha emanato un’ordinanza che fa divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio e rondone e impone di rispettare i nidi delle specie indicate provvedendo alla loro tutela e protezione. È comunque ammessa una deroga al divieto, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, in caso di restauri, ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul fabbricato che non possano essere in alcun modo tecnicamente realizzati senza procedere alla rimozione dei nidi 2Questo deve essere dimostrato e attestato da un’apposita relazione tecnica da redigere a cura di un professionista incaricato dal richiedente, previa specifica autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali, da realizzare entro lo stesso periodo di non nidificazione dell’anno in cui è autorizzata la rimozione. Chi viola le disposizioni dell’ordinanza, compresa la mancata realizzazione di nidi artificiali, oggetto di attività di verifica, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro ed è obbligato a ripristinare il precedente stato dei luoghi con la realizzazione di nidi artificiali, fatta salva l’applicazione dell’ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale.
L’amministrazione capitolina ha disposto, con ordinanza dell’11 maggio 2018, n. 91, il divieto per i romani di distruggere i nidi e l’obbligo di adoperarsi per la tutela di questi. Ai cittadini infatti, tramite l’ordinanza sindacale, è fatto obbligo di garantirne la protezione anche in autunno ed in inverno, poiché queste specie tendono a riutilizzare i nidi per più anni di seguito. Tra le altre disposizioni si può evidenziare quella che impone di usare un intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di sotto ai cornicioni degli edifici e di tutelare i nidi, anche mantenendo la distanza minima di 2 metri, sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarci e/o depositarci materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio per eventuali predatori naturali. In caso di violazione il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi con la realizzazione di nidi artificiali.
Vale la pena rammentare, infine, le norme del Codice penale relative al danneggiamento, al maltrattamento ed all’uccisione di animali che, a seconda del singolo caso, possono venire in rilievo.
Se vedete una persona che distrugge i nidi di questa specie o ne provoca qualsiasi forma di disturbo segnalate quanto occorso alla Polizia Locale o ai Carabinieri forestali.
«Alla zampa di ogni uccello che vola è legato il filo dell’infinito» – Victor Hugo
Note
- 1come noto, le specie migratorie citate tornano a occupare gli stessi nidi per più anni consecutivi
- 2Questo deve essere dimostrato e attestato da un’apposita relazione tecnica da redigere a cura di un professionista incaricato dal richiedente, previa specifica autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali, da realizzare entro lo stesso periodo di non nidificazione dell’anno in cui è autorizzata la rimozione