La tutela degli animali potrebbe finalmente entrare nella Costituzione

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato l'esame di un disegno di legge che mira a tutelare l'ambiente e gli animali, modificando l'art. 9 della Costituzione. Che sia la volta buona?
Avv. Alessandro Ricciuti

Avv. Alessandro Ricciuti

Presidente di Animal Law Italia.

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Nei giorni scorsi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio della discussione in commissione al Senato del disegno di legge per inserire la tutela dell’ambiente (e degli animali) nella Costituzione. Attraverso una breve dichiarazione stampa, il Ministro ribadisce la centralità del tema e si dice convinto che «la protezione dell’ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile» debbano essere inseriti al più presto tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale. 

Il disegno di legge in questione, attualmente in discussione davanti alla Commissione Affari Costituzionali, è stato depositato dal senatore Perilli del M5S — avvocato nonché Vicepresidente della medesima commissione — e si propone di integrare l’art. 9 della carta fondamentale. Accanto ai primi due commi già esistenti, ne verrebbe inserito un terzo, del seguente tenore:

«La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni».

L’On. Perilli è anche firmatario di altre due proposte di legge più marcatamente “animaliste”, la prima intesa a vietare la violenta pratica della caccia in tana, la seconda (a firma congiunta del sen. Maiorino) diretta a modificare le norme del codice penale che tutelano gli animali, adeguandole all’evoluzione della coscienza sociale, innanzitutto elevando le pene.

La nostra Costituzione repubblicana, certamente molto bella e avanzata per l’epoca, ha purtroppo la pecca di non citare l’ambiente né tantomeno di prevedere gli animali come oggetto di specifica tutela. Questa mancanza si spiega con la diversa sensibilità dei padri costituenti rispetto alla consapevolezza maturata nei decenni successivi ed è comune ad altre carte costituzionali del periodo. Al giorno d’oggi, tuttavia, l’assenza dei una esplicita tutela dell’ambiente e degli animali viene percepita come una grave carenza, in considerazione dell’importanza assunta dall’ambiente nella discussione pubblica nel corso degli ultimi decenni. Ancora più di recente, a sollecitare un’attenzione maggiore alla tematica ambientale sono le preoccupazioni suscitate dai dati allarmanti riguardanti i cambiamenti climatici: il movimento globale dei “Fridays For Future”, innescata dal basso attraverso la mobilitazione dei più giovani, ha oramai attirato di sé un’attenzione mediatica costante e duratura, che non sembra destinata a scemare. Adesso che siamo quasi alle soglie del terzo decennio all’interno del nuovo millennio, cresce la sensazione che un cambio di paradigma sia inevitabile e che la tematica ambientale diventerà presto oggetto di importanti politiche pubbliche.

Lo stesso si può dire della tutela degli animali, oggetto di numerosi specifici interventi legislativi e che dal 2004 è finalmente approdata nel codice penale. Anche sul tema l’attenzione è sempre più alta, in considerazione del diffondersi di istanze etiche che chiedono di ridefinire radicalmente il rapporto con le altre specie animali.

Attualmente, l’ambiente viene citato all’interno della Costituzione repubblicana soltanto nell’articolo 117, laddove, dopo la riforma del Titolo V del 2001, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato vengono elencate la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Per la verità, tra i principi fondamentali vi è l’articolo 9, il quale al secondo comma contempla il “paesaggio” tra i valori che la Repubblica è chiamata a tutelare; tuttavia, il paesaggio non è certo sovrapponibile all’ambiente, poiché si tratta di concetti diversi, né è sufficiente per includere una tutela degli animali e della biodiversità, in linea con le esigenze contemporanee.

Constatata l’esistenza di una lacuna nel tessuto costituzionale, la giurisprudenza si è trovata spesso in difficoltà nel dover ricorrere al “paesaggio” come fondamento della tutela anche dell’ambiente e degli animali, attraverso un’interpretazione evolutiva alla quale non si è certamente sottratta ma che mostra evidenti limiti. Ecco perché la proposta di inserire tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale la tutela dell’ambiente e degli animali va accolta favorevolmente, sebbene la formulazione del nuovo terzo comma ipotizzato dal disegno di legge Perilli sia abbastanza scarna e succinta, costituendo un mero catalogo di diritti “di terza generazione”, appena elencati ma non meglio precisati nei loro contorni.

Sebbene sia certamente auspicabile che la lacuna venga colmata e che l’ambiente e gli animali entrino finalmente nella carta costituzionale, dove da tempo aspettano di trovare piena cittadinanza, non possiamo tacere che la riforma invocata oggi si presenta come poca cosa rispetto ad altre proposte formulate in precedenza. Viene in mente, innanzitutto, la proposta presentata nell’ottobre 2013 dalla LAV, che prevedeva sempre l’aggiunta di un terzo comma all’art. 9 della Costituzione, però di ben altro tenore e scopo ben più ampio, in quanto integralmente dedicato agli animali (non umani): «Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche».

La proposta del 2013 appariva più articolata — per non dire sfacciatamente ardita — e certamente più avanzata e desiderabile, in quanto mirava ad avvicinare la nostra Costituzione a quelle di altri Paesi, che pure hanno una disciplina specifica sugli animali.

Nella Costituzione elvetica, ad esempio, dal 1998 è dedicato agli animali l’art. 80, rubricato “Protezione degli animali”, che impegno la Confederazione ad emanare prescrizioni sulla protezione degli animali e precisa che devono essere disciplinate, in particolare, una serie di materie quali la detenzione e la cura di animali, gli esperimenti e gli interventi su animali vivi, l’utilizzazione di animali, il commercio, il trasporto e l’uccisione di animali.

Anche la Legge fondamentale tedesca prevede una specifica disposizione a tutela degli animali (art. 20a), che impegna lo Stato a «proteggere le fondamenta naturali della vita e degli animali attraverso le leggi e […] attraverso l’azione esecutiva e giudiziaria, all’interno del quadro di riferimento dell’ordine costituzionale»

Dopo aver gettato uno sguardo su questi due importanti esempi, nel rileggere il disegno di legge attualmente in discussione al Senato non può non colpire la parsimonia del testo e la genericità con cui, nella proposta nostrana, vengono citati gli animali. Risalta subito all’occhio che il testo si limita ad invocarne la “protezione”: un concetto alla base di tutte le normative protezionistiche, certamente nobile — perché sintetizza il bisogno dell’uomo di tenere in considerazione i bisogni delle altre specie — ma a ben vedere oramai arretrato, dal momento che le legislazioni più avanzate in Europa già considerano gli animali esseri senzienti e si spingono sino a definirne e rispettarne la intrinseca dignità. Detta in altri termini: l’ambiente, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile sono astrazioni, mentre gli animali sono esseri viventi, dotati di una propria fisicità. Certamente già per questo meriterebbero una particolare differenziazione rispetto alle altre categorie.

Si potrebbe quindi osare di più? Non è facile rispondere a questa domanda, all’apparenza piuttosto semplice. Va considerato che in sede gli equilibri di cui tenere conto quando si propone un intervento costituzionale sono delicati: la carta fondamentale deve tenere conto in qualche modo di tutte le divergenti posizioni dello spettro democratico, riunendole sotto principi che siano massimamente condivisibili da tutti i portatori di interessi. A questo proposito, è innegabile che intorno agli animali vi siano interessi — di tipo eminentemente economico — notevolissimi, che premono affinché venga preservato lo status quo e non vi sia alcun progresso nella legislazione di protezione e tantomeno nella Costituzione. Per questo, sarebbe forse troppo complesso riuscire a far approvare una proposta che intenda far entrare nella Costituzione una serie di principi tanto avanzati come quelli inseriti nella proposta nel 2013, che non riesce certamente nell’intento di mettere d’accordo tutte le sensibilità. D’altro canto, siamo però anche consapevoli che le modifiche costituzionali non sono certamente frequenti e che se questo testo venisse approvato, dovremmo eventualmente dover attendere anche diversi decenni prima di riuscire a far approvare una modifica ulteriore.

Concludendo, posso dire che la proposta di cui sopra ha il pregio di colmare una lacuna nel tessuto costituzionale, evidente alla luce dei nuovi canoni sociali. Un intervento integrativo è avvertito come urgente da parte della collettività ed è quindi, in definitiva, positivo. Di certo la formula in discussione non esaudisce i desiderata di chi ha una elevata sensibilità “animalista” ma forse, al momento, davvero non sarebbe possibile osare di più.

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