La morte di un animale lascia un vuoto incolmabile nella vita di una persona e può legittimamente nascere il desiderio di volerlo avere vicino anche dopo il suo decesso.
Ci si può domandare, quindi, se sia consentito seppellire un animale nel giardino di proprietà.
Abbiamo già trattato della possibilità di far tumulare un animale da affezione insieme al proprietario, ma vediamo se è permesso e, nel caso, quali sono le regole da rispettare se la volontà è quella di interrare un cane, un gatto, o un altro piccolo animale, nel giardino di casa.
Innanzitutto, confermiamo subito che seppellire un animale in giardino è possibile.
La prima azione da compiere, come suggerisce la Dott.ssa Maria Bassetti, titolare dell’ambulatorio “Del Centro Storico” di Daverio (VA), è quella di rivolgersi al medico veterinario che provvederà ad accertare la morte del fedele amico, rilascerà un certificato di avvenuto decesso e, specificando che l’animale non ha morsicato nessuno nei dieci giorni antecedenti, informerà l’azienda sanitaria locale ove è registrato affinché la stessa ne effettui la cancellazione dal registro dell’anagrafe.
A questo punto, appurato, altresì, che il cane o il gatto non ha contratto alcuna malattia infettiva, può essere disposto del corpicino seguendo le disposizioni vigenti.
La Comunità Europea ha disciplinato il tema con il Regolamento 1069/2009 il quale, in virtù dell’articolo 54, abroga, sostituendolo, il precedente Regolamento 1774/02.
Il testo dell’attuale legislazione definisce “animali da compagnia” quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall’uomo a fini diversi dall’allevamento e da esso non consumata (Titolo I, capo I, sezione 1, articolo 3, punto 8), altrimenti detti “animali d’affezione”, li classifica come appartenenti alla categoria 1 (Titolo I, capo I, sezione 4, articolo 8, lettera a, punto iii) e ne stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda il decesso (Titolo I, capo II, sezione 2, articolo 12).
Per effetto delle disposizioni menzionate sono possibili l’incenerimento (che può essere effettuato insieme ad altri animali, soluzione più economica, oppure singolarmente in modo che possiate conservare le ceneri – anche magari destinandole a divenire alberi utilizzando le urne biodegradabili oggi esistenti in commercio) e la collocazione presso una struttura autorizzata come i cimiteri per animali presenti in diverse regioni italiane.
Sono previste, però, come anticipato, deroghe alle modalità appena menzionate e relative all’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Infatti, l’art. 19 stabilisce che “L’autorità competente può consentire lo smaltimento: a) tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti”.
La legge consente, quindi, l’interramento in terreno di proprietà.
È vietato, invece, seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali, pena l’applicazione di elevate sanzioni previste dal D. Lgs. 186/2012 che, a norma del relativo art. 3, comma 3, variano da 10.000 a 70.000 euro.
Ciò chiarito occorre, infine, prestare attenzione alle modalità di seppellimento.
Non possono essere utilizzati materiali non biodegradabili per riporre il corpicino come, ad esempio, sacchi di plastica. Può essere utilizzato, invece, legno non trattato, cartone o un telo di cotone. Occorre scavare una buca di almeno un metro e mezzo e ricoprirla di calce viva o, in assenza di questa, è necessario scavare quantomeno di un altro metro. Lo spazio può poi essere riempito con una piccola lapide. Una buona precauzione è anche quella di verificare presso l’ufficio tecnico del proprio comune di residenza l’assenza di falda acquifera nel sottosuolo.
Si possono, concludendo, riportare le parole di Margherita Hack: «C’è chi sogna di incontrare gli extraterrestri e non ha mai avuto un cane o un gatto e non sa che cosa ha perso, di quanto affetto e intelligenza sono capaci. Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la nostra stessa vita e felicità» .