Donna e cane in viaggio
Solovyova / iStock
Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

Quali sono le regole previste per i cani guida e le novità?

Un pratico vademecum delle norme esistenti e di quelle che potrebbero entrare in vigore nei prossimi mesi.

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La Legge n. 34 del 14 febbraio 1974 (modificata dalla L. n. 60 dell’8 febbraio 2006) “Accesso gratuito per i cani guida per non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici”, statuisce, tramite articolo unico, che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, nei suoi viaggi, su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa e che allo stesso è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio animale (negozi, locali etc.).

 Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

Per quanto concerne il trasporto in auto, va segnalato che, come da lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 653/2004 del 1 marzo 2004), il cane guida può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente, in quanto “animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato”, senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’art. 169, comma VI, del Codice della Strada.

Il privo di vista ha diritto, altresì, di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, come previsto dall’art. 5 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, che ne ha espressamente escluso l’uso “ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili”, a meno che non sia richiesto dalla determinata situazione (L. 34/1974 ed Ordinanza del 2013, prorogata sino al settembre del 2016).

Il Reg. CE n. 1107/2006, all’art. 7, completando la disciplina menzionata, regola il trasporto del cane guida in aereo, statuendo, all’art. 7, comma II: “Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano”.

A difesa delle persone con disabilità vi è, infine, la Legge n. 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”. Questa legge offre tutela giurisdizionale alle persone vittime di discriminazioni e riguarda anche la situazione trattata in quanto il cane guida costituisce ausilio indispensabile e mezzo necessario per la locomozione della persona diversamente abile e, come tale, non può esserne separato.

Un cane guida, concentrato sull’ambiente e le persone che lo circondano, sta compiendo un lavoro essenziale, una nobile missione, ed è estremamente importante al fine di garantire indipendenza, fiducia e benessere alla persona non vedente.

Infine, va rilevato che, nella manovra finanziaria 2025, sono previste misure relative all’ampliamento della gratuità del trasporto dei cani guida (già previsto per le persone cieche e ipovedenti) per le persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali come le compromissioni dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo. Previsti, ancora, incrementi per il trasporto locale destinati a coprire le spese per i biglietti e per l’istituzione del registro degli animali addestrati, oltre ad aumenti delle sanzioni per chi non rispetta la normativa e si oppone all’ingresso dei cani guida o di assistenza.

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