
La normativa
I crostacei decapodi sono esclusi dal campo di applicazione della normativa europea a tutela degli animali. Ecco il quadro globale, quello europeo e cosa hanno stabilito i tribunali italiani.
La situazione a livello globale
La tutela offerta ai crostacei decapodi all’interno degli ordinamenti analizzati nel report di ALI «Crostacei Decapodi: tra diritto e scienza» in Europa e Oceania.


Legenda
Svizzera: previsioni di principio e disposizioni di dettaglio per la minimizzazione della sofferenza dei crostacei decapodi a livello nazionale.
Austria, Norvegia: previsioni di principio a livello nazionale.
Australia: previsioni di principio a livello di stati e territori federati.
Regno Unito: riconoscimento esplicito dei crostacei decapodi come esseri senzienti, ma nessuna disposizione di dettaglio a livello nazionale.
Italia: previsioni di principio e disposizioni di dettaglio soltanto in alcuni territori comunali.
*Livello Unione Europea: esclusione dal campo di applicazione della normativa a tutela degli animali impiegati nell’industria alimentare.
I paesi in cui si è intervenuti introducendo specifiche tutele a favore dei crostacei decapodi impiegati nell’industria alimentare sono: Italia, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Australia, Nuova Zelanda. Queste tutele sono a loro volta state implementate a fronte delle numerose pratiche alle quali i crostacei decapodi sono soggetti a livello globale, le quali caratterizzano tutte le fasi di produzione, quali cattura o allevamento, detenzione, trasporto e uccisione.
Svizzera e Nuova Zelanda si configurano come i paesi con le norme più stringenti a tutela dei crostacei decapodi; questi due paesi contengono norme precise per minimizzare la sofferenza di questi animali nelle differenti fasi di produzione. Per quanto riguarda l’Austria e la Norvegia, nonostante vi siano diversi regolamenti che menzionano i crostacei decapodi, questi si limitano a elencare regole per minimizzare la morte o il ferimento degli animali, nella maggior parte dei casi senza specifiche previsioni pratiche e precise per la loro tutela.
Nonostante il Regno Unito abbia effettivamente ed esplicitamente dichiarato la senzienza dei crostacei decapodi, gli stessi non godono di alcuna tutela a livello pratico nelle diverse fasi di produzione. In Italia la situazione a livello normativo risulta frammentaria e confusionaria. Si delinea, infatti, un impianto regolamentare totalmente inadeguato a garantire un uniforme grado di tutela per i crostacei decapodi e manca una disciplina normativa unitaria a tutela di questi animali.
L’analisi di norme riguardanti la tutela dei crostacei decapodi in diversi paesi ha permesso di evidenziare come, specialmente nel caso di Svizzera e Nuova Zelanda, norme che si applichino alla riduzione della sofferenza di questi animali nelle varie fasi di produzione siano formulabili e di possibile applicazione. Considerati tuttavia i recenti studi che dimostrano la senzienza e la capacità di sentire dolore di questi animali, è urgente e imprescindibile che la legge stabilisca linee guida vincolanti, basate su parametri scientifici aggiornati, introducendo norme minime a tutela di questi animali nelle diverse fasi di cattura, produzione e commercializzazione.
La normativa europea
Nonostante la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) abbia riconosciuto i crostacei decapodi come esseri senzienti, ad oggi questi animali sono privi di alcuna tutela da parte del diritto europeo.
Il regolamento CE n. 1099/2009 stabilisce le norme da seguire durante le operazioni di uccisione degli animali, ponendosi come obiettivo la minimizzazione della loro sofferenza. Tuttavia, la definizione di “animali” esclude del tutto gli animali acquatici diversi dai pesci, per i quali le tutele previste sono comunque inefficaci, insufficienti e inadeguate. Così non trovano applicazione norme come quelle che impongono lo stordimento preventivo all’uccisione, e mancano del tutto previsioni che spieghino nel dettaglio quali tecniche di abbattimento utilizzare per garantire che questi animali soffrano nella misura minore possibile.
Similmente, il Regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce le regole da seguire durante il trasporto di animali vivi; tuttavia, secondo la definizione offerta dal regolamento devono intendersi come “animali” i soli vertebrati, escludendo così dal campo di applicazione e dalle tutele offerte dal regolamento i crostacei decapodi.
I crostacei decapodi soffrono quindi di una totale esclusione dal campo di applicazione della disciplina europea, restando di fatto privi di efficaci tutele anche in Italia. Questo significa che possono essere vittime di pratiche altamente lesive del loro benessere, come ferite e mutilazioni durante la cattura, detenzione in spazi ristretti e fuori dall’acqua e a temperature anche parecchio al di sotto o al di sopra di quelle tollerabili e, infine, uccisione in modi che causano enorme sofferenza, come essere smembrati o bolliti vivi.
La situazione in Italia
In Italia, la detenzione di crostacei in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è astrattamente configurabile come reato.
Nonostante la legge non protegga questi animali, i giudici hanno da tempo riconosciuto la necessità di tutelarli da comportamenti che siano in aperto contrasto con la loro natura.
Cassazione, 2017 — Firenze
Il 17 gennaio 2017 la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, n. 27173/2016) ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato un direttore di ristorante all’ammenda di 5.000,00 €, oltre a 3.000,00 € di risarcimento in favore della parte civile, per aver detenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Questo caso costituisce un importante precedente per la tutela dei crostacei decapodi in Italia, in quanto ha stabilito che determinate condizioni di detenzione di questi animali non si allineano con la tutela del loro benessere, potendo configurare un’ipotesi di reato.
Milano, 2019
Il caso del 2017 non resta isolato. Il 13 maggio del 2019, su segnalazione di alcuni avventori, il Nucleo Guardie Eco-Zoofile Oipa si è recata in un ristorante nella periferia est di Milano, trovandovi un astice ancora in vita, con le chele legate, in una vaschetta di plastica posta su ghiaccio, all’interno di un frigorifero. Il PM Sara Arduini chiese la condanna a un’ammenda di 2.000,00 €, contro la quale il ristoratore fece opposizione, chiedendo l’applicazione della messa alla prova. Il giudice dispose quindi tre mesi di lavori socialmente utili presso una delle case di accoglienza dei City Angels, un gruppo di volontari di strada che aiutano i senzatetto e bisognosi.
Questi due casi giudiziari mostrano come, nonostante la Cassazione abbia già stabilito che la detenzione su ghiaccio costituisca reato, ad oggi manchi una legge a livello nazionale in Italia che effettivamente tuteli questi animali e li protegga da trattamenti incompatibili con la loro natura.
Firma la petizione
Chiediamo al legislatore italiano quattro interventi concreti per proteggere i crostacei decapodi.