L’art. 189 comma 9 bis del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Codice della Strada”)1L’articolo 189 del “Codice della strada” è stato novellato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. dispone che:
«L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656»2È interessante notare come il comma in questione ricalchi il comma 1 del medesimo articolo che si occupa del comportamento da tenere nel caso in cui venga coinvolto nell’incidente un essere umano – “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” –. Anche in questo caso il legislatore ha adottato due enunciati analoghi, similmente a quanto si rileva nella formulazione dell’art. 544 bis c.p. rubricato “Uccisione di animali” rispetto all’art. 575 c.p. concernente l’omicidio, assonanza che ha fatto sì che il delitto de quo venisse rinominato “animalicidio”..
Il secondo periodo del medesimo comma si occupa di sanzionare l’omissione di soccorso di animali e prevede:
«le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso».
La conseguenza per la mancata osservanza di quest’obbligo è una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 83 a euro 3313È inoltre d’uopo sottolineare che con l’art. 31 della novella del 2010 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) è stato introdotto un importante principio per cui le infrazioni al Codice della Strada sono scriminate ove compiute, anche da privati, nel caso di trasporto di un animale in gravi condizioni di salute (ad es., in presenza di trauma grave, prolasso, alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratori, emorragie, etc.)..
Il novellato Codice della Strada è quindi tassativo: nel caso in cui l’utente della strada abbia causato con il proprio comportamento un incidente da cui derivi danno ad un animale, che sia domestico4Ad esempio gli animali d’affezione come gatti e cani., protetto5Si intende la fauna che vive libera sul territorio (ad es. daini, cinghiali, lupi, volpi etc.). o da reddito6Ivi sono compresi gli animali da allevamento (come bovini, suini, ovini etc.) o di particolare pregio oggetto di commercio (ad es. cavalli da corsa)., il legislatore ha previsto che viga l’obbligo di fermarsi e procedere ad allertare determinati soggetti con la finalità di assicurare un tempestivo intervento di assistenza al’animale ferito.
Va sottolineato che presso il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie è attivo un servizio di reperibilità 24 ore su 24. Pertanto, le operazioni di assistenza di animali domestici feriti possono essere richieste ai veterinari dipendenti, che le erogano direttamente oppure tramite operatori convenzionati. Quanto agli animali selvatici, la competenza è della polizia provinciale (che si avvarrà sempre del servizio veterinario).
È importante sottolineare che anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si premura di attivarsi per garantire la sollecita assistenza necessaria, è passibile di sanzione, seppur di entità ridotta. Quindi in conclusione i soggetti destinatari dell’imperativo indicato nella norma — porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali — sono due: l’utente della strada il cui comportamento sia comunque ricollegabile all’incidente e l’utente della strada presente all’evento.
Posto che il destinatario dell’intervento di soccorso è delimitato ed è l’essere animale, i soggetti in capo ai quali è posto l’obbligo di attivarsi sono parimenti specificati e le sanzioni amministrative sono espressamente indicate, uno dei quesiti riguarda cosa si intenda per «porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno». Nello specifico, si prevede che il guidatore debba tempestivamente allertare un veterinario e una Forza di Polizia e, se non possiede conoscenze veterinarie, non deve spostare l’animale ma attendere l’arrivo dei soccorsi. Sarà dunque possibile rivolgersi ai Carabinieri forestali, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alle Polizie Municipali – Locali – Provinciali, ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, ai Centri di recupero fauna selvatica o allo studio medico veterinario più vicino al luogo ove è avvenuto l’incidente7Non esistendo un numero di emergenza pari al 118, risulta utile in questo senso la piattaforma www.struttureveterinarie.it, realizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Si tratta della georeferenziazione delle strutture veterinarie autorizzate, un servizio di pubblica utilità, gratuito e scaricabile anche su smartphone, tablet e navigatori satellitari. Consente di rintracciare la struttura veterinaria più vicina, indicando per ciascuna di esse una scheda dei servizi, la pronta reperibilità e i recapiti..
I costi dell’intervento
Un’altra domanda che sorge spontanea è: i costi scaturenti dall’operazione di soccorso e dalle cure approntate all’animale ferito nell’incidente (compresi gli eventuali interventi chirurgici) sono a carico dell’utente della strada? Il Codice della strada non contiene disposizioni a tal riguardo; le spese relative ai mezzi di soccorso ed al loro utilizzo sono a carico dei titolari (pubblici o privati) dei mezzi stessi, mentre le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale sono a carico del “soccorritore”. La risposta è quindi affermativa; poiché la prestazione veterinaria d’urgenza o in emergenza è a pagamento e non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese veterinarie gravano, in via generale, sull’utente della strada che sia la causa o sia rimasto coinvolto nell’incidente stradale.
Il gravare delle spese veterinarie sull’utente della strada potrebbe disincentivare lo stesso ad adempiere agli obblighi previsti ex lege. È focale però sottolineare che la ratio del novellato articolo pare potersi riassumere nell’enunciato “chi sbaglia, paga”: o si pagano le conseguenze dell’incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento (ad es. mancato rispetto dei limiti di velocità), o si paga la sanzione amministrativa (ad es., per non essersi fermato). Quindi la norma prevede due opzioni: o l’utente della strada si accolla i costi delle spese veterinarie per i danni da lui arrecati, o, ove disubbidisse alla disposizione normativa, su di lui ricadrebbe la sanzione amministrativa, che, vista la cornice edittale, potrebbe risultare più onerosa delle spese veterinarie.
Ad ogni modo, è importante sottolineare che gli accertamenti sull’evento occorso porteranno di volta in volta a stabilire chi deve pagare i danni, ivi comprese le spese veterinarie. Ad esempio, nel caso in cui si accertasse che la responsabilità dell’incidente è del proprietario e/o del detentore dell’animale, l’onere della spesa sarà a loro carico ai sensi dell’articolo 2052 c.c.8L’art. 2052 c.c., rubricato “Danno cagionato da animali”, prevede che «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218, 1256)»..
Responsabilità del proprietario per incidenti stradali
Connessa al tema della responsabilità dei proprietari di animali nell’ambito della sfera animali – circolazione stradale è una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 34070 del 14 settembre 2011), da cui emerge chiaramente che se un cane attraversa la strada e causa un incidente, con conseguenti danni o lesioni per chi guidava in strada, il padrone è responsabile della contravvenzione ex art. 672 c.p.. La Cassazione ha così stabilito, confermando la sentenza, risalente al 2009, del giudice di pace di Lanciano che riteneva D.P.S. responsabile delle lesioni subite da P.O. e lo condannava a 250 Euro di ammenda; nel caso che occupa, i due cani del D.P. erano fuoriusciti sulla strada e P., sopraggiunto con la moto, non era riuscito ad evitare l’urto con i medesimi, rovinando a terra e procurandosi lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giudice di pace riteneva sussistente un comportamento colposo dell’imputato per aver lasciato incustoditi i cani all’interno di un’area privata di sua proprietà, essendosi accertato che proprio nel momento in cui il D.P. stava aprendo il cancello, i cani ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando la anzidetta situazione di pericolo per il P.
Gli Ermellini sanciscono che:
«il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività già acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale».
La Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare (sez. 4^ 26.5.1988 n. 9928 Rv. 199376) che qualora un incidente stradale fosse determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, incorrendo nella contravvenzione ex art. 672 c.p.9Articolo 672, rubricato ‘Omessa custodia e malgoverno di animali’: «Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. / Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; / 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone»., sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa, non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile. È fondamentale sottolineare che anche Comuni e Asl possono essere chiamati a rispondere per omessa custodia di animali, per quanto attiene agli animali vaganti e randagi.
Decesso dell’animale
E se l’animale morisse a seguito dell’investimento? Nel caso di decesso dell’essere animale a seguito dell’incidente, essendo venute meno le esigenze di soccorso, si dovranno informare le autorità competenti, polizia stradale e azienda sanitaria locale10In alcuni casi sarà possibile l’autopsia a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale afferente al luogo ove si è verificato l’incidente..
Un altro punto focale riguarda la fuga del soggetto che con la sua condotta ha creato il precedente, dal punto di vista causale, dell’evento lesivo per l’essere animale; chiunque assista all’investimento, esitato in un danno per l’animale, non seguito dalla condotta prevista quale doverosa ex lege, può annotare il numero della targa e comunicarlo alla Forza di Polizia affinché il responsabile venga rintracciato e gli venga comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
Incidente provocato per evitare un animale
In chiusura, è utile porre l’accento su quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità riguardo la responsabilità di chi, per evitare di procurare danni ad un animale, con una manovra cagioni la morte di un altro utente della strada.
Nel caso de quo, con la sentenza del 14 luglio 2011, la Suprema Corte ha affermato che non commette il delitto di omicidio colposo l’automobilista che, per evitare un cane, invade l’opposta corsia di marcia, cagionando il decesso del conducente della vettura proveniente in senso opposto. Questo perché il fatto sussiste ma non costituisce reato: l’esistenza del rapporto di causalità materiale tra il comportamento e l’evento dannoso è indubbia ma manca la colpa, elemento soggettivo nei delitti colposi.
Concludendo, l’obbligo di soccorso di animali coinvolti in incidenti e l’omissione di soccorso degli stessi esprimono una sempre maggiore attenzione per la tutela degli esseri animali, non oggetti ma esseri senzienti; è fondamentale quindi innalzare la protezione degli stessi anche nell’ambito della circolazione stradale, prestando loro assistenza nel caso di incidenti stradali, non solo come prima del 2010 alla luce del proprio sentimento per gli animali, del dovere civico e del buon senso, ma anche per rispettare il dettato normativo e per non incorrere in sanzioni amministrative. Un altro esempio di come la legge sia consacrazione del fermento animalista nella società civile e contestualmente educatrice al rispetto per gli esseri animali umani e non umani, vista la piaga dei c.d. “pirati della strada”.
Note
- 1L’articolo 189 del “Codice della strada” è stato novellato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
- 2È interessante notare come il comma in questione ricalchi il comma 1 del medesimo articolo che si occupa del comportamento da tenere nel caso in cui venga coinvolto nell’incidente un essere umano – “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” –. Anche in questo caso il legislatore ha adottato due enunciati analoghi, similmente a quanto si rileva nella formulazione dell’art. 544 bis c.p. rubricato “Uccisione di animali” rispetto all’art. 575 c.p. concernente l’omicidio, assonanza che ha fatto sì che il delitto de quo venisse rinominato “animalicidio”.
- 3È inoltre d’uopo sottolineare che con l’art. 31 della novella del 2010 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) è stato introdotto un importante principio per cui le infrazioni al Codice della Strada sono scriminate ove compiute, anche da privati, nel caso di trasporto di un animale in gravi condizioni di salute (ad es., in presenza di trauma grave, prolasso, alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratori, emorragie, etc.).
- 4Ad esempio gli animali d’affezione come gatti e cani.
- 5Si intende la fauna che vive libera sul territorio (ad es. daini, cinghiali, lupi, volpi etc.).
- 6Ivi sono compresi gli animali da allevamento (come bovini, suini, ovini etc.) o di particolare pregio oggetto di commercio (ad es. cavalli da corsa).
- 7Non esistendo un numero di emergenza pari al 118, risulta utile in questo senso la piattaforma www.struttureveterinarie.it, realizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Si tratta della georeferenziazione delle strutture veterinarie autorizzate, un servizio di pubblica utilità, gratuito e scaricabile anche su smartphone, tablet e navigatori satellitari. Consente di rintracciare la struttura veterinaria più vicina, indicando per ciascuna di esse una scheda dei servizi, la pronta reperibilità e i recapiti.
- 8L’art. 2052 c.c., rubricato “Danno cagionato da animali”, prevede che «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218, 1256)».
- 9Articolo 672, rubricato ‘Omessa custodia e malgoverno di animali’: «Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. / Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; / 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone».
- 10In alcuni casi sarà possibile l’autopsia a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale afferente al luogo ove si è verificato l’incidente.