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Animali sottoposti ad amputazione della coda: è lecito?

Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Con la legge 4 novembre 2010, n. 201, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, l’Italia ha ratificato, senza riserve, la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia che, all’art. 10, “Interventi chirurgici”, dispone:

«1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione».

L’operazione sugli animali da compagnia, realizzata al solo scopo di modificarne l’aspetto, o comunque per finalità non curative, è, dunque, vietata.

È ammessa una sola eccezione: il medico veterinario può eseguire un intervento necessario ad un esemplare per ragioni di medicina veterinaria, nell’interesse di un determinato animale, o per impedirne la riproduzione.

Il Consiglio Superiore di Sanità, chiamato a fornire risposta al quesito:“Richiesta di definire un ambito all’interno del quale prevedere la necessità di caudotomia”, ha evidenziato che fra le ragioni di medicina veterinaria, indicate dall’art. 10 della Legge n. 201/2010, rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, da eseguirsi esclusivamente a cura del veterinario (nella prima settimana di vita ed in sedazione) in alcune razze da ferma, riporto e cerca, elencate nell’allegato al parere, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta ed allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Tale intervento è consentito solo per animali il cui proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria. Durante l’attività venatoria, la coda del cane potrebbe, infatti, rompersi o danneggiarsi. Il medico veterinario, contestualmente alla procedura chirurgica, rilascerà un certificato giustificativo che dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria dell’animale.

Foto: Kateryna Kukota/iStock

Le razze canine che possono essere sottoposte al taglio della coda preventivo, secondo il Css, e come da allegato parere sono: Bracco ungherese a pelo corto, Cane da ferma tedesco a pelo duro, Cane da ferma tedesco a pelo corto, Bracco francese tipo Gascogne e tipo Pirenei, Bracco italiano, Epagneul breton, Grifone a pelo duro (korthals), Spinone italiano, Cocker spaniel e Springer spaniel.

Pertanto, se il cane rientra in una delle razze elencate ma viene detenuto dal proprietario quale animale c.d. di affezione, l’operazione rimane illecita.

Quanto all’eccezione relativa all’interesse di un determinato animale, Fnovi, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, ritiene che la valutazione del medico veterinario debba essere stringente e prudente, le situazioni di amputazione rare e straordinarie e facenti riferimento a quelle ipotesi nelle quali il mancato intervento possa compromettere la salute dell’animale, nel principio generale di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati ad un beneficio superiore.

Spesso accade, infatti, che particolari razze canine come, ad esempio, American pit bull terrier, American Staffordshire terrier, Dobermann o Pinscher, siano sottoposte ad interventi di caudotomia o conchectomia (asportazione del padiglione auricolare), nella probabile ed erronea convinzione dei proprietari di poter far leva su presunti standard di razza, di poter lamentare problematiche di salute per le quali non risulta strettamente necessaria ed indispensabile l’operazione, oppure al fine di partecipare a gare, concorsi o esposizioni.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della normativa menzionata? Chiunque violi la regolamentazione di cui si sta trattando sarà punibile ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale,“Maltrattamento di animali”, il quale prevede la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Il medico veterinario che rediga falsi certificati potrà essere perseguibile, altresì, per l’ipotesi di cui all’art. 481 c.p.,“Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, che recita: «Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516», oltreché, essendo il professionista sottoposto a un codice deontologico, potrà rischiare di incorrere in responsabilità anche sotto il profilo disciplinare.

Interventi quali quelli menzionati non solo costituiscono violazioni di legge, ma possono risultare anche dannosi per la salute ed il benessere dei nostri animali.

Secondo il parere della dott.ssa Maria Bassetti, medico veterinario titolare dell’ambulatorio “Del Centro Storico” di Daverio (VA): «la coda, nella specie canina, è rappresentativa di un sistema comunicativo apparentemente banale (es. il cane scodinzola, dunque è felice), in realtà molto più complesso di quanto si immagini. Studi effettuati da medici veterinari comportamentalisti hanno messo in evidenza quanto il movimento della coda sia fondamentale non solo nell’esprimere una svariata gamma di percezioni emotive (tranquillità, eccitazione, ansia, allerta, paura), ma anche nello stabilire una determinata gerarchia all’interno di un gruppo. É inoltre accertato quanto la coda rappresenti un organo importante nel bilanciare e mantenere l’equilibrio corporeo in movimenti più o meno complessi».

La Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, si è espressa sul tema con sentenza n. 4876 del 31 gennaio 2019, confermando la condanna impugnata dal ricorrente che aveva sottoposto un cagnolino meticcio al taglio della coda. La Corte, in particolare, ha ritenuto che sia stata correttamente integrata la violazione dell’art. 544 ter c.p. in relazione alla condotta di amputazione della coda, taglio volontario e non necessario, che ha determinato un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale, determinando una menomazione funzionale dello stesso.

«Un cane può esprimere di più con la sua coda in un minuto che il suo padrone con la lingua in ore»

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