Attenti al cane: obbligo o precauzione?

Il cartello serve a mettere in guarda i terzi: se questi entrano senza autorizzazione, il proprietario non risponde dell'eventuale aggressione.

Avv. Cristiana Cesarato

Avvocata civilista in Torino e addestratrice cinofila di 1° livello ENCI. Blogger per passione e per difendere un grande sogno: il riconoscimento del diritto degli animali come un diritto costituzionalmente garantito.

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Cari amici delle codine è passato da qualche giorno il mio compleanno e tra le varie riflessioni che l’età porta a fare mi sono imbattuta in un pensiero: c’è ancora qualcuno che vi ammonisce dicendovi: stai attenta?!

Non so voi ma mia mamma e mio papà, quando ero bambina, mi ripetevano a gran voce di stare attenta: «attenta a non scendere la scale troppo in fretta», «attenta a non farti male!». Oggi la mia mamma non mi dice più stai attenta, mi dice solo «fai la brava»!

Questa riflessione sulle raccomandazioni che gli adulti fanno ai più piccoli mi ha riportato al grande tema della responsabilità e della cura che rivolgiamo a chi è più debole e indifeso di noi. E il mio pensiero è subito andato alle mie codine e alla responsabilità che noi adulti abbiamo nei loro confronti e nei confronti degli altri.

E così a proposito di stare attenti e di responsabilità non ho potuto fare a meno di pensare al cartello “ATTENTI AL CANE”. Sin da quando sono piccola mi sono chiesta: ma sarà obbligatorio metterlo fuori da casa? E cosa succede se non lo mettiamo?

il cartello «attenti al cane» non è né necessario, né sufficiente per esonerare il proprietario dalla responsabilità per i danni o lesioni causate dall’animale.

La risposta ve la posso dare subito: il cartello «attenti al cane» non è né necessario, né sufficiente per esonerare il proprietario dalla responsabilità per i danni o lesioni causate dall’animale in custodia. Il proprietario di un cane deve fare di tutto per evitare che questo aggredisca o azzanni eventuali passanti, assicurandolo – se del caso – all’interno di un recinto o in una parte lontana della casa dove nessuno può entrare in contatto con lui.

Se il cane scappa perché riesce a vincere la resistenza delle misure di sicurezza, il padrone resta ugualmente responsabile (sia civilmente, che penalmente) anche se ha esposto il cartello «attenti al cane»: cartello quindi che non è obbligatorio e non serve ad escludere il risarcimento a carico di questi.

Dunque se il cartello non è obbligatorio per legge, allora che valore possiamo dargli? È utile esporlo?

La legge prevede che dei danni causati dall’animale risponde sempre chi in quel momento ne ha la custodia1Art. 2052 del codice civile (Danno cagionato da animali). Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. e quindi non solo il proprietario ma anche chi ha la disponibilità momentanea del cane (ad esempio il dog-sitter o chi dà da mangiare in via abituale ai cani randagi).

La responsabilità civile per i danni del cane è addirittura oggettiva, prescinde cioè dalla malafede o dalla colpa. Invece quella penale richiede sempre il dolo o la colpa.

Foto: alekime/iStock

Si comprende come la presenza del cartello «attenti al cane» sia del tutto ininfluente ai fini della responsabilità civile e penale.

Il cartello attenti al cane perciò non ha alcun valore legale e può avere quantomeno l’utilità di mettere in guardia i terzi ed evitare che entrino nel recinto se non dopo aver ottenuto il permesso del proprietario, evitando a quest’ultimo di dover poi risarcire il danno per l’aggressione dell’animale.

Insomma si tratta di un «mero avviso» relativo alla «presenza dell’animale», ma certo «non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone» (Cassazione sent. n. 17133/2017).

Secondo questa recente sentenza della Corte di Cassazione, il cartello «attenti al cane» posto all’ingresso della villetta non salva il proprietario dell’animale. Egli deve comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone e all’animale.

Foto di copertina: Conor Brown su Unsplash

Note

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    Art. 2052 del codice civile (Danno cagionato da animali). Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

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