Ogni anno migliaia di cani, gatti e altri muoiono a causa di esche e bocconi avvelenati che vengono sparsi in parchi pubblici, cortili condominiali e altri zone dove vi sono colonie feline o portiamo in passeggiata i nostri cani. Si tratta di gesti spesso preceduti da episodi di insofferenza come insulti, rovesciamenti di ciotole e vere e proprie minacce a danno dei proprietari di animali o di chi se ne prende cura. Accade addirittura che queste persone si calano nel ruolo di giustizieri, immaginando di fare un favore alla società contribuendo a debellare il fenomeno del randagismo. Spesso però la vera motivazione dietro simili gesti è il desiderio di sfogare proprie frustrazioni o insoddisfazioni, che viene indirizzato verso soggetti più deboli. Gli animali diventano quindi le vittime ideali, anche perché ci si immagina di poter restare facilmente impuniti.
Per fortuna non è così: l’uccisione animali (domestici e non) è un reato e l’autore di questi gesti, se individuato, subisce una condanna. Il codice penale (art. 544-bis) punisce infatti l’uccisione di animali «per crudeltà o senza necessità» e spargere polpette avvelenate allo scopo di uccidere animali rientra perfettamente tra le fattispecie penalmente rilevanti. Anche se l’animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno si configura comunque il reato di maltrattamento (art. 544-ter), punibile con la pena della reclusione sino a 18 mesi. Se invece l’animale non solo soffre ma come spesso accade muore solo dopo una lunga agonia, si avrà maltrattamento aggravato dalla morte, per il quale è previsto un aumento di pena.
Oltre che per gli animali, questi veleni costituiscono un pericolo anche per la salute e l’incolumità delle persone e possono danneggiare l’ambiente. Sulla base di questo presupposto, nel 2012 il Ministero della Salute aveva emanato un’ordinanza per vietarne ai privati l’uso e la detenzione, dettando l’obbligo per i comuni di provvedere alla disinfestazione in caso di episodi di avvelenamento a danno di animali. Purtroppo al momento in cui si scrive questa ordinanza, che era stata prorogata più volte, è scaduta da alcuni mesi senza che il Ministero l’abbia prorogata e non è quindi più in vigore. Ciò non toglie che l’utilizzo di esche e bocconi avvelenati resta vietato, considerata l’intrinseca idoneità lesiva degli stessi e l’impossibilità di evitare che una volta sparsi non provochino la morte di animali.
Segnalazione e bonifica
Come comportarci se notiamo qualcosa di sospetto? È importante sapere che ogni volta che passeggiando con il nostro amico a quattro zampe notiamo esche sospette, dobbiamo immediatamente allertare il Comune, che provvederà a porre un avviso ai cittadini di sospetto avvelenamento, facendo intervenire le autorità sanitarie (ASL, USL, ATS in base alle regioni) per prelevare campioni e verificarne l’effettiva pericolosità. Se si scoprirà che quel cibo era realmente avvelenato, il Comune e le autorità sanitarie dovranno provvedere a bonificare la zona, per evitare che le esche avvelenate possano arrecare pericolo agli animali.
Colonie feline
Spesso si registrano episodi di avvelenamento a danno di colonie feline. Se vi è situazione di conflittualità o intolleranza da parte della popolazione verso gli animali in libertà e abbiamo il fondato timore che possano svilupparsi episodi simili (ad esempio in caso di minacce esplicite), possiamo mettere un avviso nella bacheca condominiale per ricordare che i gatti in libertà sono tutelati dalla legge 281/1991 (oltre che dalle singole leggi regionali e dai regolamenti comunali) e che l’uso di esche e bocconi avvelenati è vietato. Possiamo anche contattare l’amministratore del condominio e chiedere di convocare un’assemblea per ammonire i condomini sulle conseguenze legali di eventuali avvelenamenti. In entrambi i casi, questo approccio dovrebbe essere sufficiente per far desistere in partenza chi avesse in mente di compiere queste azioni.
Un’altra strada è chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale per poter posizionare delle telecamere nei punti (solitamente cortili o parcheggi) dove viene posto comunemente il cibo, affinché fungano da deterrente nei confronti dei colpevoli. È opportuno ricordare ai condomini che esche e bocconi avvelenati non sono pericolosi soltanto per gli animali in libertà ma anche per bambini e animali domestici. Se poi ci si offre di sopportare integralmente i costi, è quasi certo che la delibera venga approvata.
Denuncia all’autorità giudiziaria
Se notiamo un animale con sospetti sintomi di avvelenamento, chiaramente non abbiamo altra scelta che portarlo da un veterinario. Dopodiché, qualora il veterinario confermi i nostri sospetti, dovremo procedere a fare immediatamente denuncia alle autorità. Come abbiamo detto, il primo passo è contattare il Comune, che dovrà mettere un avviso nella zona e far eseguire esami su eventuali cibi sospetti rinvenuti nei paraggi.
Ma non basta: dovremo anche interessare l’autorità giudiziaria, affinché indaghi e tenti di accertare il colpevole. Per procedere, qualora vi siano vittime è necessario far eseguire un’autopsia dalle autorità sanitarie (dipartimento veterinario di ASL, USL o ATS) o dall’istituto zooprofilattico più vicino. Questo perché senza un referto che attesti l’avvelenamento, la denuncia è priva della forza necessaria per portare all’apertura di indagini. Secondo l’ordinanza citata, spetta al veterinario provvedere a trasmettere entro 24 ore le carcasse, insieme a una relazione accompagnatoria. In attesa che venga rinnovata o che vengano disposte nuove norme, riteniamo che si debba continuare ad applicare tale procedura. Dovremo quindi chiedere al veterinario di procedere in tal senso e, in aggiunta, allertare il Comune e le associazioni animaliste della zona.