Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, il tempo passato all’aria aperta con i nostri amici a quattro zampe diventa decisamente più piacevole, ma per poter godere a pieno ed in assoluta tranquillità di questi preziosi momenti, è opportuno conoscere a fondo sia quali siano i nostri doveri ma anche quali siano i nostri diritti.
La sempre più diffusa buona abitudine di portare il proprio animale con sé anche (ma non solo) durante le vacanze estive rende, infatti, opportuna la disamina delle norme che regolano le varie modalità con cui potremmo decidere di spostarci con il nostro cane.
La normativa
La prima modalità di spostamento più elementare, ma anche più essenziale è senza dubbio la consueta passeggiata che ognuno di noi, normalmente, condivide con il proprio animale. Ebbene, anche se oramai è noto che quando si esce in compagnia del nostro “pelosetto” siamo tenuti a farlo muniti di guinzaglio, vi possono essere dei dubbi e delle domande di non poca rilevanza, quali ad esempio:
- che lunghezza deve avere il guinzaglio?
- devo portare anche la museruola?
- in quali luoghi possiamo liberamente entrare?
- il guinzaglio deve essere usato sempre o ci sono delle eccezioni?
In particolare, in merito a quest’ultima domanda credo che sia successo a tutti di trovare incredibilmente limitativo per la vita del nostro cane il dover uscire sempre e solo al guinzaglio senza mai aver la possibilità di fare una corsetta libero o due passi senza che sia legato a pochi metri da noi. Ebbene, l’argomento a mio avviso particolarmente interessante, necessità prima di essere analizzato, che si individuino quali siano le modalità corrette con cui condurre il proprio animale al guinzaglio.
In argomento è preliminarmente opportuno segnalare che la lacunosa normativa in materia è regolata:
– dall’art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320 recante il Regolamento di polizia veterinaria che prevede:
- alla lett. c) l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- alla lett. d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico;
e da due ordinanze di fondamentale importanza:
- l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressione dei cani emessa dal Ministero della Salute il 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013), ossia la c.d. Ordinanza Martini che stabilisce all’art. 1 che, il proprietario del cane, sempre responsabile del suo controllo e della sua conduzione, e/o “chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere il cane non di sua proprietà”, sono tenuti:
- a condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
- a portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
- ad essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse;
È bene sottolineare che l’ordinanza Martini prevede all’art. 5 una deroga all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola dato che l’ordinanza non si applica nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile, o per la conduzione delle greggi, dalle forze armate e dalle forze dell’ordine.
- l’ordinanza del 13 luglio 2016 emessa da Ministero della Salute (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 07 settembre 2016), mediante la quale si proroga la vigenza dell’ordinanza sopraddetta sino al 07 settembre 2017.
Principali obblighi
Dalla lettura della normativa sopra richiamata possiamo desumere che nelle aree urbane sussistono alcuni doveri di cui si deve tener conto, anche al fine di evitare sanzioni amministrative e, più segnatamente:
1) L’OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEL CANE
(ART. 1 , 3° COMMA, LETT. C – ORDINANZA MARTINI)
Innanzitutto, è sempre bene sottolineare che tale obbligo rappresenta a mio avviso un espressione di buon senso e di responsabilità civica che ogni padrone dovrebbe avere, dato che chi non raccoglie le deiezioni del proprio animale, ledendo l’igiene pubblica e il decoro pubblico, arreca un danno a tutti i cittadini che hanno indubbiamente il diritto di poter passeggiare in una città pulita, senza dover preoccuparsi di dover evitare di ritrovarsi sotto le suole delle scarpe “sorprese”, giustamente, poco gradite.
La rilevanza dell’obbligo in questione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che ha espressamente affermato che la raccolta delle deiezioni dei propri animali nelle aree urbane coinvolge “interessi diffusi nella vita quotidiana nella quale si contrappongono i diritti e gli interessi di milioni di persone divisi tra la legittima tutela dei beni di proprietà e la posizione di chi accompagna animali da compagnia sulla via pubblica”.
In particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 7082/2015, esaminando il caso di un uomo accusato di aver sporcato la facciata di un edificio di notevole interesse storico, ha chiarito che sussiste un obbligo in capo a tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di “ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati.” La Corte, infatti, pur tendo conto che “è difficilmente prevedibile il momento in cui l’animale decide di espletare i propri bisogni, trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento” individua una serie di accorgimenti che il padrone dell’animale deve sempre mettere in pratica, ossia :
- il proprietario deve mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale;
- deve limitarne la libertà di movimento in modo che noi sia totale;
- deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere – quanto meno nell’immediatezza – dall’azione;
- nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire
2) L’OBBLIGO DI CONDURRE IL CANE MEDIANTE GUNZAGLIO
È indubbio che, in base all’art. 1 lett. a) dell’Ordinanza Martini e all’art. 83 D.P.R. 320/54, il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima.
Tuttavia, per comprendere appieno la normativa in esame è necessario sottolineare preliminarmente che l’ordinamento intende per luoghi aperti al pubblico, quei luoghi privati ai quali è possibile accedere a determinate condizioni e in determinati momenti (si pensi ad esempio ai negozi commerciali) e per luoghi pubblici quei luoghi ove si può accedere liberamente, senza che vi siano limitazioni (ovvero gli uffici e le strutture pubbliche quali i musei, i comuni ecc.). Ebbene, nel primo caso il cane può accedervi munito di solo guinzaglio, senza che sia necessario che indossi la museruola, a differenza dei luoghi pubblici ove quest’ultima è invece obbligatoria unitamente al guinzaglio. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui desiderate entrare un bar per ordinare un caffè e una ciotola d’acqua, siete tenuti a tenere il cane al guinzaglio e a portare con voi la museruola, mentre, se andate in Comune o in un qualsiasi altro luogo pubblico, il cane è tenuto a indossare sia il guinzaglio che la museruola.
Inoltre, in merito bisogna sempre tener conto che oltre alla sopra richiamata disciplina nazionale, le modalità di conduzione del cane nelle aree urbane sono regolate anche dagli atti normativi emanati da enti locali che contribuiscono a rendere ancora più confusa ed incerta la lacunosa normativa in materia. Più segnatamente, è bene sapere che molti Comuni hanno adottato regolamenti che disciplinano l’accesso e la conduzione dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, pertanto, qualora vi sia possibile, si consiglia sempre di prendere visone di tali regolamenti, normalmente reperibili presso i siti web del Comune.
Malgrado molte città abbiano da tempo adottato regolamenti volti a consentire il più possibile l’accesso degli animali domestici nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico1A titolo esemplificativo, si riportano alcuni regolamenti locali: Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Torino, art. 23: «i cani condotti con guinzaglio e museruola hanno libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto: quest’ultimo sarà valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie, previamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all’Ufficio Tutela Animali del comune»; Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna, art. 29: «I cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola» e l’art. 13 del medesimo regolamento, in forza del quale nei pubblici esercizi, nei punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto. Anche questa norma, pur non prevedendo la possibilità di vietare l’ingresso ai cani solo per comprovate ragioni igienico-sanitarie, sarebbe comunque idonea – quantomeno – a fare chiarezza; Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma all’art. 32 prevede che i cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, purché condotti con guinzaglio e museruola., alcuni comuni hanno provato ad imporre un divieto generalizzato di accesso in tutte le aree verdi comunali. Ebbene, tale ultima pratica è stata nuovamente2Costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe ex plurimis: T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502 ritenuta illegittima anche in una recentissima sentenza del TAR del Lazio, che ha stabilito che è illegittimo il divieto di ingresso ai cani nei giardini pubblici e, pertanto, non può essere applicato. In particolare con la sentenza n. 5836 del 2016 il Tar del Lazio pur riconoscendo le “meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni” ha stabilito che le ordinanze sindacali che rechino il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risultano essere oltre che eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone anche lesive dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, dato che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso la disciplina statale, che impone agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio.
A mio avviso i sopracitati divieti d’accesso oltre ad essere lesivi della libertà di circolazione e del principio di proporzionalità ed adeguatezza sono anche ingiustamente penalizzanti per chi vive con un animale, dato che le amministrazioni comunali potrebbero effettivamente porre fine al problema “deiezioni” semplicemente esercitando gli ordinari poteri di prevenzione e vigilanza di cui dispone, senza vietare ai cittadini di entrare nei parchi pubblici con il proprio amico a quattro zampe.
3) L’OBBLIGO DI DOVER PORTARE E/O INDOSSARE LA MUSERUOLA
A differenza dell’obbligo di raccolta delle deiezioni del proprio animale personalmente ritengo che sia meno condivisibile l’obbligo di imporre al cane contemporaneamente l’uso del guinzaglio e della museruola, che andrebbe limitato ai soli cani aggressivi o evidentemente pericolosi. Fortunatamente, tuttavia, la normativa in esame impone semplicemente di portare sempre con se quando si esce con il proprio animale una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane solo in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
Trovo, infine, doveroso sottolineare che anche se non vi sono restrizioni locali che vietino al cane di scorrazzare libero per le campagne, non è opportuno in nessun caso lasciargli fare ciò che preferisce, dato che in ogni caso siamo sempre tenuti a rispettare sia la proprietà altrui sia la fauna locale, pertanto è bene evitare che il proprio cane diventi un pericolo o un fastidio per il prossimo.
Pertanto, in base a quanto fin ora esposto non mi resta dopo aver raccomandato a tutti i proprietari di informarsi preventivamente circa la normativa del Comune ove si risiede o ove ci si intende recare, di augurarvi che le vostre passeggiate insieme al vostro amico a quattro zampe siano sempre liete e al riparo dalle tanto temute sanzioni amministrative.
La conduzione del cane nelle aree extraurbane
Pur con qualche dubbio, ritengo che in base alla sopra richiamata ordinanza Martini e all’art. 83 D.P.R. n. 320/54 nelle aree extraurbane, ossia in compagnia e nelle zone montane (non interne ai Parchi Nazionali o Regionali), in assenza di un preciso regolamento degli enti locali, sia possibile far scorrazzare liberamente il proprio amico a 4 zampe.
In particolare, dato che l’articolo 1 della sopra richiamata ordinanza stabilisce espressamente l’obbligo del guinzaglio nelle sole aree urbane, nulla dicendo delle aree extraurbane si può presumere che all’interno delle stesse sia possibile lasciare passeggiare il cane senza guinzaglio. Tale convinzione pare essere inoltre confermata anche dalla Corte di Cassazione che, mediante una sentenza3Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 23820 del 10 novembre 2009 precedente all’ordinanza Martini, ha sottolineato che il divieto di condurre il proprio cane senza l’idoneo guinzaglio, spesso imposto con ordinanze comunali, vale sono nei centri abitati in senso stretto. Infatti, secondo la Suprema Corte al di fuori dei centri abitati il cane può passeggiare liberamente, purché i proprietari rispettino sempre gli obblighi di custodia e di vigilanza.
Note
- 1A titolo esemplificativo, si riportano alcuni regolamenti locali: Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Torino, art. 23: «i cani condotti con guinzaglio e museruola hanno libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto: quest’ultimo sarà valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie, previamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all’Ufficio Tutela Animali del comune»; Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna, art. 29: «I cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola» e l’art. 13 del medesimo regolamento, in forza del quale nei pubblici esercizi, nei punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto. Anche questa norma, pur non prevedendo la possibilità di vietare l’ingresso ai cani solo per comprovate ragioni igienico-sanitarie, sarebbe comunque idonea – quantomeno – a fare chiarezza; Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma all’art. 32 prevede che i cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, purché condotti con guinzaglio e museruola.
- 2Costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe ex plurimis: T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502
- 3Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 23820 del 10 novembre 2009