Sonja Filitz / iStock
Samuele Fondelli

Samuele Fondelli

Studente di giurisprudenza presso l'Università di Firenze e attivista per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali. La volontà di lottare per creare un mondo più giusto ed equo, soprattutto nei confronti di chi non ha voce per esprimere la propria posizione, e il suo background di studi lo hanno portato a riconoscere la tutela del benessere e dei diritti degli animali come sua missione di vita.

Galline ovaiole e normativa europea: quali tutele?

Questi animali possono essere ancora allevati in gabbia, un sistema di allevamento che provoca loro inutile sofferenza.

Newsletter

Iscriviti per ricevere ogni settimana i nostri aggiornamenti via email.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Consenso privacy
Potrai cancellarti in qualsiasi momento. Leggi l'informativa.

La considerazione della tutela animale nel diritto dell’Unione europea

Attraverso una serie di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea e racchiuse nel c.d. European Green Deal, l’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel continente entro il 2050: a tal scopo, è evidente la necessità di ripensare il sistema alimentare, indirizzandolo verso una direzione più sana, equa e sostenibile. In attuazione del “Patto Verde”, la Commissione ha adottato la strategia “Farm to Fork”, assumendosi l’impegno di revisionare entro il 2023 la disciplina che fissa gli standard minimi di tutela degli animali durante le fasi di allevamento, trasporto e macellazione.
Prima dell’emanazione del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, annesso al Trattato di Amsterdam del 1997, che sancisce l’entrata degli animali nel diritto primario dell’Unione Europea, il Consiglio d’Europa ha adottato 3 convenzioni sulla tutela degli animali negli allevamenti che, pur rappresentando un punto di partenza per la considerazione del benessere degli animali nel diritto dell’Unione europea, fissavano standard troppo vaghi e generici per garantire una protezione efficace. Sono state adottate, in seguito, una serie di direttive intese a definire standard minimi di tutela per le singole specie, con l’obiettivo di assicurare una maggiore efficacia della protezione delle esigenze di ciascuna di esse. Una direttiva europea è un atto giuridico emanato dalle istituzioni dell’Unione, che stabilisce un obiettivo da raggiungere entro una certa data, lasciando comunque libertà ai singoli Stati membri circa gli strumenti di diritto interno da adottare al fine di conseguirlo: si tratta per l’appunto, di un atto non direttamente applicabile, che necessita di essere recepito nel diritto nazionale.

L’introduzione di tutele specifiche per le galline ovaiole

Tra le singole specie di animali allevati interessati dalle direttive, le galline ovaiole rappresentano gli esemplari per i quali il processo verso un’eliminazione totale delle gabbie in allevamento risulta più avanzato: la direttiva 99/74/CE, applicata dal 3 agosto 1999,  fissa i requisiti minimi concernenti la protezione delle galline ovaiole nei Paesi membri dell’Ue. Sono esclusi dall’applicazione della norma gli allevamenti con meno di 350 galline ovaiole e quelli con galline allevate al fine della riproduzione. Gli allevamenti di galline ovaiole devono comunque rispettare le disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE, relative alla protezione degli animali negli allevamenti.

Evoluzione dei sistemi di allevamento per le galline ovaiole

La disciplina distingue tre sistemi di allevamento:

1. L’allevamento in gabbie non modificate, la cui costruzione o la messa in servizio per la prima volta è stata vietata dal 1 gennaio 2003. A partire dalla suddetta data, le gabbie non attrezzate già esistenti hanno dovuto soddisfare certi requisiti:
– ogni gallina dispone di almeno 550 cm² di superficie della gabbia
– una mangiatoia (lunga almeno 10 cm moltiplicato il numero delle galline) è prevista per un’utilizzazione senza restrizioni;
– ogni gabbia comporta un sistema adeguato di abbeverata;
– le gabbie hanno un’altezza di almeno 40 cm sul 65% della loro superficie e non meno di 35 cm in ogni punto;
– il pavimento delle gabbie deve poter sostenere gli artigli di ogni zampa. Se il pavimento è in pendenza, tale pendenza non deve superare il 14% o l’8 %, a meno che il pavimento non sia costituito da un materiale diverso dalla rete metallica rettangolare;
– le gabbie sono attrezzate con dispositivi adeguati di accorciamento degli artigli.

Questo tipo di allevamento è stato vietato in via definitiva a decorrere dal 1 gennaio 2012. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato nel 2013 sia l’Italia che la Grecia per non aver garantito che le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie non modificate, in ottemperanza agli obblighi incombenti sugli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 5, paragrafo 2 della direttiva.

2. L’allevamento in gabbie modificate

A decorrere dal 1 gennaio 2002, tutte le gabbie attrezzate hanno dovuto soddisfare almeno i seguenti requisiti:
– obbligo per ogni gallina di disporre di:
a) almeno 750 cm² di gabbia,
b)un nido,
c) una lettiera che consenta di beccare e razzolare,
d) un posatoio adeguato di almeno 15 cm;
e) una mangiatoia è prevista per un’utilizzazione senza restrizioni. La sua lunghezza minima è di 12 cm moltiplicata per il numero delle galline presenti nella gabbia;
– obbligo di introdurre un sistema adeguato di abbeverata;
– le file delle gabbie devono essere separate da passaggi di larghezza minima pari a 90 cm e uno spazio di almeno 35 cm è previsto fra il pavimento e le gabbie delle file inferiori;
– obbligo di attrezzare le gabbie con dispositivi adeguati di accorciamento degli artigli.

3. Sistemi alternativi

A decorrere dal 1 gennaio 2002 tutte le installazioni di nuova costruzione o sistemi di produzione alternativi ricostruiti e tutti i sistemi messi in servizio per la prima volta devono rispondere alle seguenti esigenze:
– le installazioni dispongono di:
a) mangiatoie sia longitudinali (10 cm minimo di lunghezza per gallina) sia circolari (4 cm minimo di lunghezza per gallina),
b) abbeveratoi continui (2,5 cm minimo di lunghezza per gallina) o circolari (1 cm minimo di lunghezza per gallina),
c) almeno un nido per sette galline,
d) posatoi adeguati (15 cm minimo di lunghezza per gallina),
e) almeno 250 cm² di superficie di lettiera per gallina;
– il pavimento delle installazioni sostiene ogni artiglio anteriore di ogni zampa;
– disposizioni specifiche riguardano i sistemi di allevamento che consentono uno spostamento libero delle galline e/o consentono un accesso a spazi esterni;
– la densità degli animali non deve comportare più di nove galline ovaiole per m² di superficie utilizzabile (tuttavia, allorquando la superficie utilizzabile corrisponde alla superficie disponibile al suolo, una densità di animale di 12 galline per m² è autorizzata fino al 31 dicembre 2011 per gli stabilimenti che applicano tale sistema al 3 agosto 1999).
Gli Stati membri provvedono affinché tali requisiti si applichino a partire dal 1 gennaio 2007.

Quale futuro per le galline ovaiole?

Secondo i dati raccolti dalla Commissione, nel corso di 13 anni, dal 2006 al 2019, circa il 54% delle galline ovaiole è passato a sistemi di allevamento che non prevedono l’uso della gabbia (allevamento a terra, all’aperto e organici); tuttavia, risulta complicato determinare l’impatto della disciplina della direttiva sugli standard minimi di tutela per le galline ovaiole, in quanto la Commissione ritiene che un ruolo cruciale sia stato giocato dall’introduzione del sistema di etichettatura su ogni singolo uovo, diretto a indicare ai consumatori la tipologia di allevamento a cui è stata sottoposta la gallina che lo ha prodotto ed entrato in vigore anch’esso nel 2012.

Come cambia la situazione dopo il parere dell’EFSA?

Il 21 febbraio 2023, l’EFSA – European Food Safety Authority, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere sul benessere delle galline ovaiole all’interno degli allevamenti, raccomandando di evitare la pratica della mutilazione, la restrizione alimentare e l’uso delle gabbie. Il parere scientifico dell’EFSA conferma le richieste dell’ICE End The Cage Age, iniziativa con la quale oltre un milione di cittadine e cittadini europei hanno chiesto la transizione verso un sistema di allevamento senza gabbie. Dinanzi al successo dell’ICE, la Commissione aveva promesso l’impegno di presentare una riforma della normativa europea sul benessere animale, all’interno della quale sarebbe stata inserita l’eliminazione graduale delle gabbie negli allevamenti entro il 2027; tuttavia la Commissione non ha rispettato tale impegno e le gabbie sono ancora uno strumento utilizzato negli allevamenti.

La nostra campagna Vote for Animals, lanciata in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, ha contribuito a far emergere l’importanza di questo tema. Grazie all’impegno coordinato di decine di associazioni in tutti i 27 Stati membri, siamo riusciti a eleggere oltre 100 europarlamentari a favore di un maggiore benessere animale, di cui 15 italiani. Questo importante successo rappresenta un’importante occasione per porre fine all’uso delle gabbie nell’Unione europea. Saranno, appunto, la nuova Commissione e il nuovo Parlamento a dover decidere in merito e le cittadine e i cittadini europei avranno la possibilità di votare candidate e candidati che si sono impegnati ad assicurare una transizione cage free degli allevamenti.

Non perdiamoci di vista!

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti direttamente via email: comodo, no?

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Consenso privacy
Potrai cancellarti in qualsiasi momento. Leggi l'informativa.

Dona il tuo 5x1000 ad ALI

Insieme possiamo cambiare il futuro degli animali