seraficus / iStock

Il benessere dei pesci d’allevamento nella legislazione comunitaria: stato attuale e sviluppi

Lorenzo Fruscella

Lorenzo Fruscella

Biologo marino

Newsletter

Iscriviti per ricevere ogni settimana i nostri aggiornamenti via email.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Consenso privacy
Potrai cancellarti in qualsiasi momento. Leggi l'informativa.

1. La legislazione sui diritti degli animali nell’Unione Europea: il riconoscimento della senzienza animale

La legislazione sul benessere degli animali si è evoluta nel primo quarto del XIX secolo con il Cruelty to Cattle Act del Regno Unito del 1822, noto anche come Martin’s Act. Questo è stato uno dei primi tentativi di attuare leggi sul benessere degli animali, vietando il trattamento improprio di mucche e pecore. Successivamente, il Cruelty to Animals Act del 1835 ha incluso i cani nella legislazione, vietando anche i combattimenti di orsi e di galli. Il Cruelty to Animal Act del 1876 fu il primo documento del suo genere a proteggere ufficialmente gli animali utilizzati nella ricerca scientifica dalla sofferenza e dal dolore, dando particolare protezione a cani, gatti e cavalli[1]. Con l’ingresso del Regno Unito nella Comunità economica europea, nel 1973, la questione del benessere degli animali iniziò a essere considerata a livello europeo; nel 1974, il Consiglio d’Europa (CdE) adottò il primo testo legale sulla protezione degli animali, che richiedeva che essi fossero resi incoscienti prima di essere macellati[2]. Da allora, l’Unione Europea ha stabilito una vasta gamma di leggi e regolamenti in materia di benessere degli animali. Nel 1998, a seguito della Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti, la direttiva 98/58/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali negli allevamenti[3] ha compiuto un passo avanti nel campo del benessere degli animali, specificando le regole generali per la difesa di tutte le specie animali tenute a scopo di allevamento, inclusi alimenti, lana, pellicce e pelli, e compresi rettili, anfibi e pesci, affermando che:

«Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili».

Le norme della direttiva 98/58/CE del Consiglio riflettono le cosiddette “Cinque libertà”[4]:

  1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
  2. Libertà dai disagi ambientali;
  3. Libertà dalle malattie e dalle ferite;
  4. Libertà di poter manifestare liberamente le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
  5. Libertà dalla paura e dallo stress.

Nel 2009, il Trattato di Lisbona ha riconosciuto formalmente la senzienza degli animali nell’articolo 13, titolo II del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

«Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale »[5].

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nell’ottobre 2012, rappresentando una pietra miliare nel riconoscimento degli animali come esseri senzienti.

2. L’esclusione dei pesci dalla legislazione dell’UE sul benessere degli animali

Il numero di pesci allevati è cresciuto notevolmente dal 1990, con aumenti della produzione in tutti e cinque i continenti[6] e la FAO prevede ulteriori incrementi della produzione di pesce d’allevamento nel prossimo futuro[7]. Il numero di pesci allevati ogni anno è elevato e le cifre esatte sono particolarmente difficili da stimare, considerando che la loro produzione è quantificata come biomassa e non come numero di individui. I pesci d’allevamento vivi attualmente nel mondo sono stimati tra i 73 ei 180 miliardi[8] e nel 2019 sono stati uccisi per utilizzarli come cibo 78-171 miliardi di pesci d’allevamento: un valore che supera la somma di uccelli e mammiferi d’allevamento (80 miliardi) nello stesso anno[9] (cifra che nel 2024 ha superato gli 83 miliardi).

Dato il numero estremamente elevato di singoli animali coinvolti ogni anno e il fatto che i pesci conducano vite complesse — sono ora considerati capaci di emozioni e recenti scoperte hanno evidenziato la loro capacità di provare dolore e stress[10] — sarebbe logico presumere che potrebbero essere loro concessi diritti uguali o simili agli animali terrestri allevati a scopo alimentare. Questo quadro è, tuttavia, lontano dalla realtà. Anche la politica comune della pesca (PCP) dell’Unione europea, riformata nel 2013 e che ha come obiettivo principale la conversione dell’acquacoltura dell’UE in un settore sostenibile e di alta qualità, non elenca il benessere dei pesci tra le sue priorità[11]. Pubblicata più di un anno dopo la pubblicazione del TFUE nella Gazzetta ufficiale dell’UE, in cui gli animali sono stati dichiarati esseri senzienti, la PCP non ha ripreso gli impegni assunti nel TFUE di tenere conto del benessere degli animali, nello specifico non inserendo i pesci in questa prospettiva. Infatti, nel PCP sono state attuate misure tecniche come norme varie sugli attrezzi da pesca e sui metodi volti a una migliore gestione della popolazione ittica, ma senza riguardo per il benessere dei pesci pescati.

Sebbene i pesci d’allevamento siano presumibilmente coperti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto[12], dalla Direttiva 98/58/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, e dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio sulla protezione degli animali durante la macellazione[13], queste tre direttive del Consiglio fanno ben poco per garantire i medesimi standard di benessere per i pesci d’allevamento e gli animali terrestri d’allevamento. Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio relativo al benessere durante il trasporto stabilisce nell’articolo 3 che «nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili » e il Regolamento (CE) 1099/2009 sul benessere al momento della macellazione, nell’articolo 3, afferma che agli animali «durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili ». Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio dell’UE dichiara anche che è necessaria un’ulteriore valutazione scientifica per formulare raccomandazioni dettagliate per la macellazione dei pesci. Secondo il considerando 11 del Regolamento, poiché i pesci sono fisiologicamente diversi dai vertebrati terrestri, i pesci di allevamento possono essere uccisi con minori vincoli di benessere. Nel complesso, oltre a essere scarsamente applicate o attuate, queste norme sono chiaramente insufficienti e rappresentano una protezione minima rispetto a quella comunemente concessa ad altri animali da allevamento, come bovini e pollame.

3. Progressi sul benessere dei pesci d’allevamento nei regolamenti dell’UE

Nonostante l’esclusione dei pesci dalla tutela legale data ai mammiferi e a pollame, negli ultimi due decenni sono stati ci sono stati diversi sviluppi indirizzati a a conferire a questi animali maggiori tutele. Nel 2005, il Consiglio d’Europa ha incluso un suggerimento sul benessere dei pesci d’allevamento, raccomandando l’uso di pratiche che riducano al minimo lo stress e la sofferenza degli animali. Allo stesso modo, nel 2008 l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) ha implementato politiche e linee guida sul benessere dei pesci d’allevamento nel proprio Aquatic Animal Health Code (AAHC), ora disponibile nella sua 22a edizione dal 2019[14].

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è l’agenzia dell’Unione europea che fornisce consulenza scientifica indipendente e si occupa della comunicazione sui rischi esistenti ed emergenti associati alla catena alimentare[15]. Le attività dell’EFSA nel settore del benessere dei pesci sono svolte nel contesto più generale della salute e del benessere degli animali dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW). Il gruppo di esperti scientifici AHAW fornisce consulenza scientifica indipendente sulle malattie e il benessere degli animali, concentrandosi sugli animali per produzione alimentare, compresi i pesci[16]. In un parere del 2004 sul benessere di diverse specie di animali durante il trasporto, il gruppo ha individuato una serie di pericoli che contribuiscono allo scarso benessere dei pesci d’allevamento e ha sottolineato che dovrebbero normalmente essere caricati e scaricati riducendo al minimo l’esposizione all’aria, essere forniti di livelli adeguati di ossigeno nell’acqua e mantenuti a una densità di allevamento consona[17]. Nel 2008, il gruppo ha adottato pareri specifici su salmone atlantico, trota, anguilla europea, spigola europea, orata e carpa comune d’allevamento, identificando i potenziali rischi per il benessere di ciascuna specie nelle diverse fasi della vita20. Nel 2009 i pareri sono stati seguiti da altri 7 pareri specifici per specie sugli aspetti legati al benessere dei metodi di stordimento e macellazione del tonno rosso, della carpa comune, dell’anguilla europea, del salmone atlantico, della trota iridea, del rombo chiodato, della spigola e dell’orata d’allevamento[18]. Sempre nel 2009, il gruppo ha adottato un parere sull’approccio generale al benessere dei pesci d’allevamento, fornendo dei criteri per quanto riguarda il benessere, la sensibilità e la fisiologia dei pesci, e affrontando tutte le questioni delineate in passato sul benessere delle singole specie ittiche[19]. In questo documento, l’EFSA ha affermato che:

«Il concetto di benessere è lo stesso per tutti gli animali da allevamento, ovvero mammiferi, uccelli e pesci, utilizzati per l’alimentazione umana e tutelati dal trattato di Amsterdam. Il benessere dei pesci, tuttavia, non è stato studiato nella stessa misura dei mammiferi e degli uccelli d’allevamento terrestri, né i concetti di benessere né i bisogni di benessere sono stati chiaramente compresi per le varie specie di pesci d’allevamento».

Pertanto, mentre in teoria si attribuisce al benessere dei pesci la stessa importanza di quello degli animali terrestri d’allevamento, in pratica la minore quantità di ricerca scientifica sul benessere dei pesci è spesso ritenuta insufficiente per garantire loro gli stessi diritti di benessere degli animali terrestri. Questi rapporti hanno portato alla pubblicazione nel 2009 di una dichiarazione della Commissione Europea, che ha riconosciuto che «ora ci sono prove scientifiche sufficienti che indicano che i pesci sono esseri senzienti e che sono soggetti a dolore e sofferenza in particolare quando vengono uccisi»[20]. Sebbene questi documenti di opinione non siano legalmente vincolanti né per l’UE né per gli Stati membri, possono essere utilizzati come indicazione per l’applicazione e l’esecuzione della legislazione dell’UE e nazionale.

Il Consiglio d’Europa (CoE) è un’organizzazione internazionale fondata nel 1949 per difendere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto in Europa e comprende un totale di 46 Stati membri. La Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti[21] del CdE fornisce principi per la custodia, la cura e la detenzione degli animali, con particolare attenzione ai sistemi di allevamento intensivo. Un comitato permanente (T-AP) composto da rappresentanti delle parti della convenzione è stato responsabile dell’elaborazione e dell’adozione di raccomandazioni dettagliate riguardanti diverse specie di animali d’allevamento, compresi i pesci. Tali raccomandazioni sono tuttavia diverse da quelle adottate dal Comitato dei Ministri del CdE, in quanto esse diventano vincolanti sei mesi dopo la loro adozione. Nel 2005, il T-AP ha emesso la sua Recommendation Concerning Farmed Fish[22], entrata in vigore nel 2006. Il documento comprende una panoramica delle caratteristiche biologiche dei pesci, per poi fornire disposizioni generali e raccomandazioni su allevamenti e ispezioni, contenitori, edifici e attrezzature, gestione, modifiche del genotipo, modifiche dell’aspetto fisico come mutilazioni, abbattimento di emergenza come nel caso di pesci malati e ricerca.

La Commissione UE ha tra le sue priorità la promozione del dialogo sui temi del benessere degli animali con le imprese competenti, le autorità, la società civile e gli scienziati[23]. Una delle principali priorità della Commissione europea è incoraggiare e rafforzare il dialogo sulle questioni relative al benessere degli animali che sono rilevanti a livello dell’UE tra le autorità competenti, le organizzazioni, le imprese, la società civile e gli scienziati. Per raggiungere questo obiettivo, nel 2017 la Commissione ha istituito con la decisione 2017/C 31/12EN il gruppo di esperti ‘Piattaforma sul benessere degli animali’[24], con l’obiettivo di sviluppare e scambiare azioni coordinate sul benessere degli animali. La piattaforma assiste la Commissione nello scambio di azioni sul benessere degli animali, concentrandosi su una migliore applicazione delle norme dell’UE, l’elaborazione e l’utilizzo di impegni volontari e la promozione delle norme dell’UE in materia di benessere degli animali al fine di migliorare ulteriormente il benessere degli animali e valorizzare il valore di mercato dei prodotti dell’UE24. Gli obiettivi principali del gruppo sono una migliore applicazione delle norme dell’UE in materia di benessere degli animali attraverso scambi di informazioni, migliori pratiche, il coinvolgimento diretto delle parti interessate, lo sviluppo e l’utilizzo di impegni volontari da parte delle imprese per migliorare ulteriormente il benessere degli animali e la promozione del benessere degli animali degli standard UE fissati per valorizzare il valore di mercato dei prodotti dell’UE a livello globale.

Il rapporto del 2020 Guidelines on water quality and handling for the welfare of farmed vertebrate fish[25], sviluppato dalla Piattaforma sul benessere degli animali dell’UE, un gruppo di lavoro guidato da Grecia, Spagna, Italia, Germania, Danimarca e Norvegia, oltre a esperti di acquacoltura internazionali e società civile, ha fornito una panoramica sull’importanza della buona qualità dell’acqua e delle pratiche di gestione in acquacoltura e sui requisiti fisiologici di base dei pesci; le linee guida identificano anche minacce comuni nell’acquacoltura, come i fattori di stress acuti e cronici. Inoltre, vengono forniti orientamenti pratici e quadri suggeriti per ridurre la sofferenza dei pesci allevati, pur garantendo standard di produzione altamente sostenibili.

Nel gennaio 2024 la Commissione europea ha implementato un nuovo centro di riferimento per il benessere animale specificamente dedicato ai pesci di allevamento (EURCAW-Fish). EURCAW-Fish intende fornire supporto tecnico e assistenza coordinata agli Stati membri effettuando studi e fornendo competenze scientifiche e tecniche, contribuendo così alla diffusione di buone pratiche sul benessere degli animali nell’UE e garantendo il trasferimento di conoscenze e strategie innovative.

Nel febbraio 2023, il Consiglio d’Europa ha adottato un pacchetto di misure denominato ‘Pacchetto sulla politica della pesca per migliorare la sostenibilità e la resilienza dei settori della pesca e dell’acquacoltura nell’UE’. Il pacchetto comprende una comunicazione sulla transizione energetica del settore della pesca e dell’acquacoltura, un piano d’azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini, una comunicazione sulla politica comune della pesca attuale e futura e una relazione sull’organizzazione comune del mercato della pesca e prodotti dell’acquacoltura[26]. Nella sua 3960a riunione tenutasi il 26 giugno 2023, il Consiglio d’Europa ha esaminato la bozza delle conclusioni del Consiglio sul pacchetto sulla politica della pesca. Le conclusioni contengono un chiaro riferimento al benessere dei pesci volto a migliorare le condizioni dei pesci d’allevamento nell’Unione europea. Il testo recita quanto segue:

«Riteniamo che i miglioramenti del benessere degli animali siano necessari per rafforzare la sostenibilità dei settori della pesca e dell’acquacoltura; incoraggiamo la Commissione a fornire orientamenti sul miglioramento del benessere degli animali acquatici, tenendo conto della fattibilità pratica nella gestione della pesca e dell’acquacoltura e chiediamo alla Commissione di aumentare ulteriormente le conoscenze scientifiche sul benessere degli animali acquatici e di portare questa ricerca in considerazione nello sviluppo delle politiche; accogliamo con favore il fatto che la Commissione abbia lanciato un invito per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici e incoraggiamo la Commissione a includere disposizioni per migliorare il benessere dei pesci d’allevamento nelle sue proposte annunciate per rivedere la legislazione sul benessere degli animali dell’UE» (§56)[27]

Sebbene il riferimento al benessere dei pesci nelle conclusioni costituisca un importante passo avanti per l’introduzione di norme che migliorino il benessere di questi animali, le successive discussioni non hanno portato a raggiungere un consenso sul documento. Di fatto, tutte le delegazioni tranne una, l’Italia, hanno sostenuto il testo nella sua interezza. Poiché l’Italia non ha sostenuto il testo, non è stato possibile adottarlo come Conclusioni del Consiglio, azione che richiedeva l’unanimità. Invece, è stato adottato come Conclusioni della Presidenza sostenute da 26 Stati Membri.

Oltre a tale sviluppo rispetto allo scorso anno, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di quest’anno, tenutasi il 18 gennaio 2024, è stato osservato un recente aggiornamento sulla considerazione del benessere dei pesci. In tale occasione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a inserire considerazioni sul benessere degli animali sia per i pesci d’allevamento che per quelli catturati in natura nella prossima PCP, quando essa sarà riesaminata. Il testo finale recita quanto segue:

«Invita la Commissione ad aumentare ulteriormente le conoscenze scientifiche sul benessere degli animali acquatici e a tenere conto di tale ricerca nei futuri sviluppi delle politiche nel settore della pesca e dell’acquacoltura; sottolinea che eventuali sviluppi futuri sul fronte delle politiche dovrebbero tenere conto anche della fattibilità pratica nella gestione della pesca e dell’acquacoltura e il potenziale impatto economico e operativo sugli operatori e sulle attività e dovrebbero altresì tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità a livello internazionale» (§82)[28]

Sebbene ciò non modifichi il diritto dell’Ue in questa fase e il benessere degli animali continui a essere escluso dagli obiettivi della PCP, quanto sopra costituisce un appello importante e, considerando le conclusioni della presidenza sulla PCP del giugno 2023, ciò significa che i colegislatori chiedono ora alla CE di inserire il benessere degli animali nella prossima PCP.

4. Un cambiamento che tarda ad avvenire

La Commissione europea promuove il benessere degli animali da oltre 40 anni con il sostegno degli Stati membri dell’UE e l’UE è nota per avere una delle legislazioni sul benessere degli animali più avanzate e di ampia portata al mondo. Tuttavia, i pesci sono rimasti in gran parte esclusi dalla protezione legale data invece ai mammiferi e agli uccelli d’allevamento. Infatti, mentre il benessere dei pesci è disciplinato dal diritto dell’UE dal Trattato di Lisbona, le misure di protezione che identificano le esigenze di benessere dei pesci sono in gran parte assenti nel diritto dell’UE. Sono in corso importanti sviluppi volti a garantire ai pesci maggiori diritti legali e protezione riguardo al loro benessere. Al fine di vedere un cambiamento nello stato di benessere dei pesci nell’UE, la Direttiva 98/58/CE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio devono essere modificati per garantire che a questi animali venga concesso lo stesso status di benessere accordato per quelli terrestri d’allevamento.


Note

[1] Brown C. (2014) Fish intelligence, sentience and ethics. Animal Cognition 18(1). https://doi.org/10.1007/s10071-014-0761-0

[2] Pedersen N.K. (2009) Detailed Discussion of European Animal Welfare Laws 2003 to Present: Explaining the Downturn. Accessibile al link: https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-european-animal-welfare-laws-2003-present-explaining-downturn

[3] Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Accessibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0058

[4] European Commission. Animal Welfare. Accessibile al link: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en

[5] Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Versione Consolidata). Accessibile al link: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF

[6] Mood A., Lara E., Boyland N., Brooke P. (2023) Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019. Animal Welfare 32:E12. https://doi.org/10.1017/awf.2023.4

[7] FAO (2020) The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – Sustainability in action. https://doi.org/10.4060/ca9229enGoogle Scholar

[8] Fishcount (2019) Numbers of farmed fish slaughtered each year. Accessibile al link: http://fishcount.org.uk/fish-count-estimates-2/numbers-of-farmed-fish-slaughtered-each-year

[9] FAO (2020) FAOSTAT Livestock primary, producing animals slaughtered, all meat animals. Accessibile al link: http://fao.org/faostat/en/#data/QCL

[10] I seguenti articoli sono solo alcuni di quelli in cui sono stati esplorate la sensibilità dei pesci e la loro capacità di provare dolore e sofferenza:

  • Ari C. and D’Agostino D.P. (2016) Contingency checking and self-directed behaviors in giant manta rays: Do elasmobranchs have self-awareness? Journal of Ethology 34(2):167–174. https://doi.org/10.1007/s10164-016-0462-z
  • Chandroo K.P., Duncan I.J.H., Moccia R.D. (2004) Can fish suffer? Perspectives on sentience, pain, fear and stress. Applied Animal Behaviour Science 86:225–250. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.02.004
  • Kittilsen S. (2013. Functional aspects of emotions in fish. Behavioural Processes 100:153–159. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2013.09.002
  • Kohda M., Hotta T., Takeyama T., Awata S., Tanaka H., Asa J., Jordan A.L. (2019) If a fish can pass the mark test, what are the implications for consciousness and self-awareness testing in animals? PLoS Biology 17(2). https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000021
  • Sneddon L., Braithwaite V., Gentle M. (2003) Do fishes have nociceptors? Evidence for the evolution of a vertebrate sensory system. Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences 270(1520):1115–1121. https://doi.org/10.1098/rspb.2003.2349

[11] Common fisheries policy (CFP) Accessibile al link: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en

[12] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97. Accessibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1690789682148

[13] Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Accessibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1690789959193

[14] World Organisation For Animal Health (2019) Aquatic Animal Health Code. 22nd edition. Accessibile al link: https://rr-europe.woah.org/wp-content/uploads/2020/08/oie-aqua-code_2019_en.pdf

[15] Autorità europea per la sicurezza alimentare (2023) Chi siamo. Accessibile al link: https://www.efsa.europa.eu/it/about/about-efsa

[16] Autorità europea per la sicurezza alimentare (2023) Salute e benessere degli animali. Accessibile al link: https://www.efsa.europa.eu/it/science/scientific-committee-and-panels/ahaw

[17] Autorità europea per la sicurezza alimentare (2023) Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. The EFSA Journal 45:1-29 Accessibile al link: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/45

[18] Autorità europea per la sicurezza alimentare (2023) Benessere dei pesci. Accessibile al link: https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/fish-welfare

[19] European Food Safety Authority (2009) General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish. EFSA Journal 7(2):954. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.954

[20] European Parliament (2009) Answer given by Ms Vassiliou on behalf of the Commission. Accessibile al link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-6-2009-1140-ASW_EN.html

[21] Consiglio d’Europa. Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (STE no. 087). Accessibile al link: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=087

[22] Standing Committee of the European Convention for the protection of animals kept for farming purposes (2005) Recommendation Concerning Farmed Fish. Available at: https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/farming/Rec%20fish%20E.asp#TopOfPage

[23] European Commission. EU Platform on Animal Welfare. Accessibile al link: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en

[24] Decisione della Commissione del 24 gennaio 2017 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» Accessibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0131(01)

[25] EU Platform on Animal Welfare (2020) Guidelines on Water Quality and Handling for the Welfare of Farmed Vertebrate Fish. EU Platform on Animal Welfare Own Initiative Group on Fish. Report Number: 11068.2020. Accessibile al link: https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/aw_platform_plat-conc_guide_farmed-fish_en.pdf

[26] European Commission (2023) Fisheries, aquaculture and marine ecosystems: transition to clean energy and ecosystem protection for more sustainability and resilience. Accessibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_828

[27] Council of the European Union (2023) Presidency Conclusions on the Fisheries policy package for a sustainable, resilient and competitive fisheries and aquaculture sector Accessibile al link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11053-2023-INIT/en/pdf

[28] Parlamento Europeo (2024) Attuazione della politica comune della pesca e prospettive future https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0045_IT.pdf

Non perdiamoci di vista!

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti direttamente via email: comodo, no?

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Consenso privacy
Potrai cancellarti in qualsiasi momento. Leggi l'informativa.

Dona il tuo 5x1000 ad ALI

Insieme possiamo cambiare il futuro degli animali