Ufficio Tutela Animali (UTA) e Ufficio del Garante
Il Regolamento dedica gli articoli di apertura (più segnatamente il quarto e il quinto del primo capitolo) a due uffici che pochi milanesi credo conoscano. Si tratta di due disposizioni fondamentali, inserite in quella parte introduttiva che “storicamente” o per “tradizione” è la meno pregnante di ogni regolamento o fonte normativa. Dove cioè si indicano principi e finalità che non sempre poi vengono perseguite. Principi e finalità che lo stesso regolamento indica come richiamate da una serie di convenzioni internazionali troppo spesso rimaste (appunto) dichiarazioni di intenti. Ma tanto è.
A mio modestissimo parere le competenze dell’ UTA e del Garante sono enunciate in modo (troppo) generico. Il rischio è che rimangano uffici poco conosciuti, distanti dai cittadini che non hanno quella necessaria consapevolezza dell’esistenza di due utili punti di riferimento.
L’Ufficio Tutela Animali (UTA) ha come obiettivo istituzionale quello di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovendole attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche.
Un ufficio importante la cui esistenza — come anticipavo — e le cui funzioni (però) sono sconosciute ai più. L’UTA collaborerà con ATS, Polizia Locale (che ha un proprio nucleo dedicato agli interventi riferibili agli animali) e altre forze dell’ordine, garantendo supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante per la tutela degli animali.
L’Ufficio del Garante. Ufficio che personalmente ritengo fondamentale. Da Regolamento (art. 5) incoraggia (termine ambiguo) l’Amministrazione comunale a tenere in debita considerazione le necessità contingenti ed emergenti di tutela degli animali; assume iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti.
Ritengo che la gratuità imposta all’attività svolta dal Garante costituisca una inaccettabile e ingiustificata squalificazione di quella che è invece una figura molto importante e di assoluto e immediato riferimento per la collettività. Una collettività che — come anticipato — non ha mai un punto di riferimento certo e riconoscibile quando si tratta di questioni riconducibili agli animali. E le ultime tristi vicende legate alla pandemia che ha devastato il nostro paese e la città di Milano ne sono purtroppo conferma per quanto riguarda l’aspetto del coinvolgimento degli animali d’affezione. Il deprecabile fenomeno dell’avvelenamento dei cani all’interno delle arre di sgambata rappresenta un altro momento in cui il cittadino ha il bisogno e la necessità di interloquire con un referente istituzionale specializzato.
Sempre a termini di Regolamento il Garante parrebbe titolare di funzioni operative e di emergenza. A titolo di esempio, intercettare istanze, richieste e segnalazioni di eventuali ipotesi dolose e non in danno di animali pur mantenendo autonomo potere di intervento. Porsi come tramite con le istituzioni preposte e finanche interagire con l’attività giudiziaria (sino alla eventuale costituzione di parte civile). È auspicabile – anche se non lo si dice espressamente ma lo si può ricavare dalla formulazione letterale dell’articolo – che il Garante curi la divulgazione delle normative che regolano la materia, soprattutto avendo come riferimento le scuole. Luogo a mi avviso di pura eccellenza per creare una cultura sensibile ai problemi ambientali. È altresì necessaria una costante informativa in favore della collettività di quelli che sono gli interventi attuati o attuabili con riferimento agli animali. Sintetizzando poi i commi 3 e 4 sempre dell’articolo 5 dedicato al Garante, ne emerge una non secondaria attività propositiva (verso Consiglio e Giunta) sia su iniziativa esclusivamente propria che a richiesta delle istituzioni locali. Da non sottovalutare, anche se non espressamente richiamata ma forse desumibile da una interpretazione dei singoli articoli di riferimento, l’attività di controllo delle situazioni relative ad animali all’interno dei circhi, zoo, allevamenti, negozi di animali, rifugi, canili, gare e competizioni sportive, manifestazioni legate alle tradizioni locali dove sono impiegati gli animali.