La tutela del benessere animale: riflessioni e prospettive

Impressioni e commenti a seguito dell'importante giornata di studi di martedì 12 dicembre 2017 presso l'Università Roma Tre.

Avv. Filippo Portoghese

Avvocato in Milano.

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Un titolo suggestivo e impegnativo per la giornata di studi organizzata martedì 12 dicembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, dove si è cercato di dare conto di quale sia oggi lo stato dell’arte in tema di animal law. Lo si è fatto partendo dal perimetro più esterno, l’Unione Europea, individuando quale fosse la reale portata dell’articolo 13 del Trattato di Lisbona che — proprio perché norma comunitaria — dovrebbe avere un valore almeno paritario a quelle di rango costituzionale dei vari ordinamenti che in alcuni casi, come è quello italiano, non contengono disposizioni che espressamente decretino la senzienza animale.

Nell’ambito dell’Unione Europea e secondo le indicazioni che si possono trarre dalle pronunce della Corte di Giustizia, il benessere animale parrebbe finalizzato alla tutela del mercato interno e della salute umana. Dunque una valenza strumentale e alcuna valenza di principio generale di diritto europeo.

Rientrando entro i confini italici, si è poi discusso se la configurazione giuridica di una dignità costituzionale e/o riconosciuta a livello di codice civile possa essere o meno dirimente. Personalmente lo credo, per il fatto che solo riconoscendo un diritto soggettivo in capo agli animali se ne può immaginare e affermare una concreta tutela con conseguenze che si propagherebbero a cascata in tanti ambiti della società civile.

È ormai pacificamente avvertita l’assoluta improponibilità (almeno per alcuni animali) della antica dicotomia tra animali come res e animali come soggetti di diritto (ma di quali diritti?) pur facendo fatica il giurista, e ancora prima il legislatore, a non riconoscere una sorta di exellence humaine che, in ogni caso, non può spingersi a negare in danno del mondo animale un rispetto morale e giuridico.

Una applicazione integralista della soggettività giuridica in capo agli animali comporterebbe la negazione di tutto ciò che la stessa legge (quella del 2004) ha invece autorizzato, motivo per cui gli animali, che pure sono unanimemente riconosciuti quali esseri senzienti, restano per il mondo giuridico delle res, delle cose, destinate di fatto e in modo prevalente alla realizzazione dell’interesse economico umano.

Con delle non trascurabili aperture che il legislatore pare sempre cauto nel trasformare definitivamente in norme cogenti.

Ben vengano sessioni di studio come questa, poiché è quanto mai necessario fare una corretta informazione relativamente a questi temi, provando a immaginare quella nuova prospettiva cui parte della società pare tendere.

Un unico ma sentito ringraziamento alla Prof.ssa Michaela Lottini, per avere fortemente voluto e organizzato questa giornata di studio, arricchita dal prezioso contributo che ciascun relatore ha saputo offrire.

Non perdiamoci di vista!

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