La tutela della vita, della dignità e del benessere degli animali in Lussemburgo

La nuova normativa entrerà in vigore a ottobre 2018 e oltre a inasprire le pene e abolire l'allevamento di animali da pelliccia, introduce numerosi principi innovativi.

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La nuova legge, approvata il 6 giugno 2018 alla Camera dei Deputati in Lussemburgo, ha lo scopo di proteggere gli animali garantendo la loro dignità, proteggendo la loro vita, la loro sicurezza ed il loro benessere in ogni momento della loro vita. Dall’articolo 3 del testo legislativo che entrerà in vigore questo ottobre, rubricato “Definizioni”, emergono le prime novità: l’essere animale viene inteso quale «essere vivente non umano dotato di sensibilità in quanto avente un sistema nervoso che lo rende in grado di sentire il dolore», una definizione che ci porta alla mente quella della Corte di Cassazione, che ha rimarcato la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo (sez. III, 22.11.12, Tomat, rv. 253882).

Altre due definizioni da evidenziare sono quelle relativa al benessere animale, specificato quale «stato di benessere e di equilibrio fisiologico e psicologico di un animale, caratterizzato da un buono stato di salute, sufficiente comfort, buono stato nutrizionale, possibilità di espressione del comportamento naturale, stato di sicurezza, e dall’assenza di sofferenza come dolore, paura o angoscia» e l’innovativa precisazione relativa alla dignità dell’animale, indicata quale «il giusto valore dell’animale, che deve essere rispettato dalle persone che si prendono cura di esso».

Come si legge nel Comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della viticoltura e della protezione dei consumatori, il ministro Fernand Etgen ha sottolineato che il testo è stato sviluppato dopo ampie consultazioni con le parti interessate, quali le organizzazioni per la protezione degli animali, tenendo anche conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche; si sottolinea inoltre che questo disegno di legge era tanto più indispensabile in quanto la legge attualmente in vigore in Lussemburgo risale al 15 marzo 1983 e non è stata modificata per più di 30 anni, mentre l’approccio e la sensibilità nei confronti degli esseri animali non umani sono mutati profondamente, basti pensare alle risultanze dell’Eurobarometro speciale 442, Novembre – Dicembre 2015, “Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere degli animali”.

Prima di analizzare il testo normativo nel suo complesso, è importante precisare l’ambito di applicazione. La legge de qua si applica a tutti gli animali vertebrati e ai cefalopodi, fatta salva la legislazione vigente in materia di caccia, pesca, controllo dei parassiti e protezione della natura e delle risorse naturali.

Quali sono i punti principali?

  • È vietato a chiunque uccidere un animale senza necessità, ed altresì causare o provocare dolore, sofferenza, ansia, danni o lesioni allo stesso;
  • È vietato qualsiasi abuso o crudeltà attiva o passiva nei confronti di un animale;
  • Qualsiasi animale sofferente, ferito o in pericolo di vita dovrebbe essere curato;
  • Il trasporto di animali deve essere congegnato in modo tale da garantire la sicurezza e il benessere degli animali durante il periodo di trasporto;
  • Gli animali potranno essere uccisi solo previo stordimento – eccezion fatta per la caccia, la pesca “ricreativa” e il contrasto agli organismi nocivi – e si deve al momento dell’abbattimento di arrecare dolore, angoscia o sofferenza inutili.
  • Qualsiasi intervento su un animale vertebrato che causi dolore o sofferenza deve essere eseguito in anestesia, praticata obbligatoriamente da un medico veterinario, salvo alcune eccezioni elencate all’articolo 10 della legge in esame, rubricato “Interventions sur les animaux”;

All’articolo 11 ritroviamo un elenco esaustivo delle pratiche vietate:

  1. il dono degli animali come premio o ricompensa in occasione di concorsi, lotterie, scommesse o altre circostanze simili;
  2. costringere un animale, salvo il caso di forza maggiore, a compiere sforzi che non è in grado di compiere perché vanno oltre le sue capacità e le sue forze normalmente o perché l’animale è in uno stato di debolezza;
  3. rilasciare o abbandonare, con l’intenzione di lasciarlo definitivamente, un animale mansueto la cui esistenza dipende dalla cura dell’uomo – questa previsione attira l’attenzione perché, anche nel nostro ordinamento, per configurare il delitto di abbandono non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Il proprietario di un animale, sia esso d’affezione come nel caso che occupa o che abbia acquisito abitudine alla cattività, deve attivarsi per ritrovarlo in caso di smarrimento;
  4. utilizzare un animale per mostre, per pubblicità, per le riprese o per scopi simili, nel caso in cui ciò cagioni dolore, sofferenza, ansia, danno o lesioni;
  5. eccitare l’aggressione di un animale in modo da attaccare altri animali o affrontarlo con altri animali vivi, fatte salve le regole della caccia;
  6. forzare l’alimentazione di un animale a meno che il suo stato di salute lo richieda;
  7. alimentare un animale con cibo o fornirgli acqua che sia evidente che causano considerevoli dolori o danni, e somministrare sostanze per stimolare l’abilità fisica nelle competizioni sportive;
  8. cacciare;
  9. organizzare gare di tiro su animali vivi;
  10. praticare atti sessuali con un animale;
  11. fabbricare, commercializzare e utilizzare prodotti derivati da cani o gatti, ad eccezione dei prodotti utilizzati a fini scientifici o medici;
  12. allevare un animale con la finalità precipua di utilizzarne la pelle, la pelliccia, le piume o la lana – con questa previsione il Lussemburgo diviene l’undicesimo Stato dell’UE a bandire gli allevamenti di animali da pelliccia entro i propri confini nazionali;
  13. sopprimere gli animali per ragioni puramente economiche;
  14. vendere o cedere, a titolo oneroso o gratuito, cani o gatti negli esercizi commerciali, nei mercati e sulle strade pubbliche;
  15. non impegnarsi al fine di salvare, nei limiti del possibile, un animale sofferente, ferito o in via di estinzione;
  16. uccidere o fare uccidere un animale senza necessità;
  17. causare o far cagionare, senza necessità, dolori, sofferenze, ansie, danni o lesioni a un animale.

Per quanto riguarda le sanzioni, le violazioni sono punibili con una multa da 25 euro a 1.000 euro, inoltre il giudice può ordinare la confisca di animali e vietare la detenzione di animali da tre mesi a quindici anni.

Ciò che caratterizza questa nuova legge è quindi il suo approccio fondamentalmente nuovo, che si basa sul riconoscimento legale della dignità dell’animale che deve essere rispettato da coloro che se ne prendono cura. Al diritto positivo si può infatti demandare il compito di promuovere l’animal welfare, superando lo status quo e dando un contributo costruttivo alla qualità di vita degli animali, anche a vantaggio dell’ambiente, della salute umana e della biodiversità.

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