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Buone notizie per gli equidi e non solo: il Governo ha finalmente dato attuazione alla legge delega per il riordino delle disposizioni riguardanti gli enti sportivi dilettantistici, che include norme che incidono sulle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali.
Il D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 18 marzo), dedica alla materia l’intero titolo IV.
L’art. 19 in particolare disciplina il tema del benessere degli animali. La previsione più rilevante è contenuta nel sesto comma: «È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario».
Oltre a questo importante principio, sono state inserite tantissime altre norme che incidono sul benessere degli animali impiegati in queste competizioni. Innanzitutto, viene sancito l’obbligo per i detentori di preservare il benessere dell’animale «in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche».
Vengono poi vietati i metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Si tratta di una importante novità, in quanto per la prima volta una legge nazionale fa riferimento al diritto europeo in relazione a una concreta esigenza di tutela.
Le disposizioni scendono ancora più nello specifico, vietando qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocare sofferenza. Viene poi imposto l’utilizzo di metodi di addestramento che tengano conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. È poi previsto il divieto di far gareggiare o allenare gli animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.
La bardatura deve essere idonea a evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psicofisici. Piste, campi e aree di gara devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali.
Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
L’ammissione di un animale a una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all’accertamento da parte di un veterinario della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere. Un veterinario deve sempre essere presente o comunque reperibile durante le gare o manifestazioni. I condannati in via definitiva per i reati contro gli animali non possono far gareggiare i propri animali.
Infine, viene poi previsto che per svolgere attività sportiva il cavallo deve essere sottoposto annualmente a una visita veterinaria sportiva.
Nel complesso, si tratta di norme e principi molto importanti. Resta tutta da verificare la compatibilità di pali e sagre tradizionali con queste nuove disposizioni.