Omissione di soccorso ai danni di un animale: cosa prevede la legge?

Animali feriti in strada? Alcune semplici regole per soccorrerli in modo efficace e nel rispetto della legge.
Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Il Codice della Strada, alla disposizione di cui all’art. 189, comma 9 bis, stabilisce che l’utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno.

In mancanza dell’osservanza di un tale precetto, la menzionata disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 413,00 euro a 1.658,00 euro. Viene, altresì, prevista l’eventualità che la persona sia “coinvolta” nel sinistro a danno dell’animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro.

L’obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso. In quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.

Cosa fare, dunque, se ci si trova coinvolti in un sinistro stradale con danni ad un animale per non incorrere in sanzioni? Il primo passo è quello di fermarsi immediatamente e di accertarsi dello stato di salute dell’animale.

Il secondo è quello di contattare chi di dovere al fine di prestare l’assistenza tecnica necessaria: il Servizio Veterinario dell’ASL, presso il quale è attivo un servizio di reperibilità 24 ore su 24. Pertanto, le operazioni di assistenza di animali domestici feriti possono essere richieste ai veterinari dipendenti, che le erogano direttamente oppure tramite operatori convenzionati. Quanto agli animali selvatici, la competenza è della polizia provinciale (che si avvarrà sempre del servizio veterinario).

Importante da sapere: dobbiamo avvicinarci lentamente, ricordando che l’animale sarà spaventato, e, qualora chi è stato contattato non possa intervenire tempestivamente e/o seguendo le indicazioni ricevute, trasportare l’animale, con le dovute cautele, al centro veterinario più vicino. 

Di regola, il medico veterinario presterà le cure all’animale ferito. Il medico veterinario ha, infatti, il dovere di assistenza previsto dall’articolo 16 del Codice Deontologico statuito per la categoria: «Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».

Ad ogni modo, il professionista saprà fornirvi ogni informazione utile, anche relativamente alla possibilità che egli fornisca assistenza gratuita, richieda il solo pagamento dei farmaci o il pagamento di un compenso minimo considerato il caso d’urgenza.

Resterà, poi, da verificare chi dovrà effettuare un eventuale rimborso: il proprietario del cane, ad esempio, se quest’ultimo è registrato all’anagrafe canina e qualora soccorra una sua responsabilità.

Il proprietario potrà essere ritenuto responsabile anche dei danni subiti dal conducente. Se la causa è imputabile ad un comportamento scorretto del proprietario dell’animale, infatti, la disposizione di cui all’art. 2052 del Codice Civile stabilisce che questi si faccia carico degli eventuali danni che l’incidente può aver procurato al veicolo o alla persona.

Ricordiamoci, inoltre, che la norma prevede l’obbligo di assistenza non solo con riguardo a cani e gatti, ma anche con riferimento agli animali selvatici. In queste circostanze, sarà, però, necessario contattare il numero unico nazionale di emergenza ambientale 1515 o la Polizia Provinciale competente per territorio. Ricordiamo che gli animali appartenenti alla fauna selvatica non possono in nessun caso essere prelevati dai privati cittadini, nemmeno se feriti.


La sanzione penale

Il Codice della Strada non è, tuttavia, l’unica disposizione a regolamentare, disciplinare e punire l’omissione di soccorso nei confronti di animali. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 544 bis c.p.: “Uccisione di animali”. Tale delitto prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni.

Un esempio emblematico, ed ancora attuale, è fornito dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione penale, sez. III, del 9.6.2011 (dep. 22.7.2011), n. 29543, Pres. De Maio – Rel. Lombardi. La Corte di Cassazione si è espressa proprio sulla configurabilità, in forma omissiva, del reato di “Uccisione di animali”. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio impugnava la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare che dichiarava il “non doversi procedere” nei confronti dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 544 ter, commi 1 e 2, c.p. perché “il fatto non sussiste”.

Nei confronti dell’imputata era stato richiesto dal Pubblico Ministero procedente l’emissione di un decreto penale di condanna in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’articolo citato, a lei ascritta, perché, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida di un’autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all’animale le dovute cure, impedendo altresì ai proprietari dell’animale di accedere all’interno del cortile ove si era verificato l’evento al fine di recuperare il gatto e trasportarlo presso un veterinario, così cagionandone la morte che sopravveniva dopo due giorni di agonia.

La Corte di Cassazione si è espressa ritenendo come, effettivamente, il fatto descritto in imputazione non fosse sussumibile nell’ipotesi di reato di cui all’art. 544 ter c.p., “Maltrattamento di animali”, che punisce la condotta di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Nel caso concreto di cui alla contestazione sussisteva, però, l’evento morte dell’animale previsto dall’art. 544 bis c.p.; evento che, come era stato osservato dalla pubblica accusa, può essere conseguenza sia di una condotta commissiva che omissiva, mentre la norma non ne specifica le modalità. Pertanto, poiché nel caso in esame si verificava l’evento previsto dalla fattispecie criminosa citata ed appariva, inoltre, configurabile l’elemento psicologico del reato, la Suprema Corte ha ritenuto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo necessario rimettere gli atti al Pubblico Ministero al fine di valutare, in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell’imputata e l’evento e se tale condotta, concretatasi nell’avere impedito ad altre persone di soccorrere l’animale, possa concretamente qualificarsi come commissiva ovvero omissiva e giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 40 c.p.

Ecco la massima della citata sentenza:

«L’automobilista che dopo aver accidentalmente investito un animale domestico ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 544 bis c.p. in caso di morte dell’animale investito. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa de qua ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale».

Soccorrere un animale coinvolto in un sinistro stradale non costituisce soltanto un dovere morale ma è anche una condotta richiesta dalla legislazione italiana.

Jean-Jacques Rousseau sosteneva:

«Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non hanno tutti i torti, ma quando sono sicuri che non vuoi fargli del male, la loro fiducia diventa così grande che bisogna essere più che barbari per abusarne».

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