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Se il parco pubblico è vietato ai quattrozampe

l comune ha il potere di vietare l'accesso dei cani ai parchi cittadini? L'avv. Claudia Taccani affronta questa tematica in modo chiaro ed esaustivo.
Avv. Claudia Taccani

Avv. Claudia Taccani

Avvocato responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus e socio fondatore di Animal Law Italia. Da anni svolge l'attività di divulgatrice sulla tutela legale degli animali.

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Fare una passeggiata con il proprio cane è sempre piacevole, soprattutto se immersi nel verde di un parco pubblico. Spesso però davanti all’ingresso troviamo dei cartelli di divieto all’ingresso dei quattrozampe, che guardiamo perplessi. Alcuni più spavaldi entrano lo stesso, rischiando multe e ramanzine ma molti scelgono di desistere. Sono tanti i parchi off limits per i cani lungo tutto lo stivale e dal momento che il numero di animali domestici è esploso, il problema si fa sempre più pressante.

A questo punto, è necessario fare un po’ di chiarezza nel mondo normativo che caratterizza il nostro Paese per comprendere come viene regolamentato l’accesso di un cane e relativo conduttore in un parco o giardino pubblico. Il Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 prevede «l’obbligo di guinzaglio o di museruola al cane quando si trova nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico», così come «nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto». A livello nazionale, quindi, l’accesso dei cani è possibile mediante l’utilizzo di idonea strumentazione: guinzaglio o museruola.

Ma è bene sapere che la normativa indicata risale agli anni cinquanta e, successivamente, regioni e comuni hanno adottato ciascuno le proprie specifiche regole sull’accesso e permanenza con il nostro quattrozampe al parco.

Così, per esempio, la Regione Toscana, prevede con L.R. n. 59/2009, l’accesso dei cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. Eventuali limitazioni sono previste per le aree giochi dedicate ai bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

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Ma ancora, è utile sapere che anche i Comuni hanno la possibilità di legiferare in merito all’accesso e modalità di un quattrozampe in un parco o giardino pubblico, con tanto di ordinanza o regolamento. Così a Milano, per esempio, il Regolamento d’uso del verde, disciplina con specifico articolo gli “spazi per i cani” prevedendo, nello specifico, che i cani devono essere condotti al guinzaglio; con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

Altri comuni, purtroppo, vietano l’accesso con un quattrozampe al parco pubblico: così, per esempio, il Comune di Lodi, mediante il proprio regolamento di polizia urbana, vieta l’introduzione di cani nei parchi e giardini pubblici quali quelli indicati nel medesimo dispositivo.

Decisione corretta sotto il profilo giuridico? In realtà no: giurisprudenza amministrativa ormai consolidata prevede l’illiceità di disposizioni di questo tipo, per una serie di motivazioni.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, per esempio, con sentenza del 2016, ha annullato l’ordinanza di un comune avente ad oggetto il divieto assoluto ed indiscriminato di accesso del cane in tutte le aree verdi. Grazie al ricorso di un’associazione animalista, l’ordinanza è stata dichiarata nulla sulla base del fatto che, il divieto assoluto è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone: il fatto che, scorrettamente, i cani talvolta siano lasciati liberi o non vengano raccolte le relative deiezioni, non giustifica un provvedimento di questo tipo ma è possibile ovviare a questi problemi mediante mezzi di controllo  e di repressione tramite l’Autorità preposta.

Chiarito dunque che divieti di questo tipo siano “bacchettati” dal giudice, è bene tenere presente che è possibile impugnare disposizioni di natura amministrativa, davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsi per legge, trascorsi i quali, in mancanza, la decisione diventa vincolante.

Tuttavia, anche in casi di questo tipo, è possibile fare ricorso ad una eventuale sanzione per contestare l’illegittimità del divieto: così è avvenuto nel comune di Lodi, dove non è possibile accedere con il cane in un parco pubblico, come previsto nel Regolamento comunale di polizia urbana.

Il Giudice di Pace di Lodi, infatti, con recente sentenza, ha accolto il ricorso di una cittadina avverso una sanzione amministrativa comminata per aver violato, appunto, il divieto di accesso con il cane in un parco pubblico della città, proprio in occasione di una manifestazione indetta per contestare tale prescrizione. Il Giudice ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la sanzione, ricollegandosi alla giurisprudenza consolidata, mediante la quale si nega legittimità a quei provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai conduttori di cani e, pertanto, la norma regolamentare deve essere disapplicata.

Negli ultimi anni la sensibilità verso gli animali si sta ampliando e norme discriminatorie e ingiustificate come queste stanno venendo, meno sotto la scure della giurisprudenza e di leggi innovative. Ciò non toglie che come conduttori di quattrozampe, dobbiamo adottare un comportamento corretto e civile, per evitare che la pubblica amministrazione, seppur ingiustamente, adotti delle decisioni estreme e limitative a causa di condotte incivili. Vogliamo terminare quindi con un appello al buon senso e al rispetto delle regole di civiltà, le sole in grado di garantire una buona convivenza tra animali e uomo.

Non perdiamoci di vista!

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