Il tema è assai scottante perché come potrete immaginare la convivenza in condominio è già complicata tra gli esemplari della stessa specie, figuriamoci tra specie diverse.
Tra le tante problematiche che sono state oggetto di liti, poi sfociate in cause, troviamo un caso di regolamento condominiale che vietava l’utilizzo dell’ascensore con i propri animali domestici.
La vicenda è finita naturalmente nelle aule di un Tribunale. Si è richiesta la nullità della clausola del regolamento condominiale che impedisce ai singoli proprietari di utilizzare l’ascensore in compagnia dei propri animali domestici.
Ad avviso del giudice non è inammissibile un regolamento che vieti l’utilizzo dell’ascensore agli animali domestici. Il Tribunale afferma che non è stato leso il diritto di possedere o detenere animali domestici. Potranno, infatti, sempre servirsi delle scale.
Sarebbe diverso se fosse vietato l’utilizzo del viale d’accesso comune all’edificio. In questo modo si precluderebbe la possibilità di accedere alle proprie abitazioni con l’animale.
Ma facciamo un pò di chiarezza per aiutare chi, come me, ha due animali e vive in un condominio.
Il divieto di tenere animali domestici e i regolamenti condominiali
Incominciamo dal regolamento condominiale. Il nostro condominio possiede un regolamento deciso da tutti i condomini, oppure è stato predisposto dal costruttore? Nel primo caso parleremo di regolamento condominiale assembleare e nel secondo di regolamento contrattuale.
Oggi si ritiene che si possano identificare le sue clausole, sulla base del loro contenuto.
La riforma del diritto condominiale del 2012 introduce a favore dei proprietari di animali la norma che vieta «il divieto di possedere o detenere animali domestici».
Tutte le previsioni limitatrici ad oggi contenute nei regolamenti condominiali dovranno essere ritenute senz’altro invalide. Il divieto relativo agli animali sarebbe equivalente all’esclusione dal condominio di persone anziane o bambini.
Sul problema ci sono stati due provvedimenti giudiziari: la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 424 del 2016 e l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 22 luglio 2016. Questi due provvedimenti, in modo diverso sono giunti quasi alla medesima decisione: nessun regolamento di condominio (assembleare o contrattuale, precedente o successivo alla riforma) può contenere il divieto di possedere o detenere animali domestici in condominio.
Per approfondire il tema dei divieti in condominio (anche per quanto riguarda le locazioni), potete leggere questo articolo dell’Avv. Elisa Scarpino pubblicato in precedenza su questa rivista.
Il divieto di uso dell’ascensore agli animali domestici
Il Tribunale di Monza dichiara ammissibile la clausola del regolamento condominiale che impedisce ai proprietari di animali di usare l’ascensore in loro compagnia. Impedire ai proprietari di animali di usare l’ascensore in loro compagnia, sostenendo che in ogni caso è possibile usare le scale per salire ed accedere ai singoli appartamenti, presenta alcuni problemi.
In linea teorica è certo che vi siano alternative all’ascensore. Per raggiungere le proprie unità abitative in compagnia dei propri animali si possono presentare difficoltà. Ad esempio, i casi in cui il proprietario dell’animale sia una persona disabile e l’uso delle scale per raggiungere il proprio appartamento sia di fatto impossibile.
Se non vi sono metodi alternativi per giungere il proprio appartamento attraverso il divieto di uso dell’ascensore si lede, in concreto, il diritto di possedere o detenere animali domestici.
La persona disabile dovrà necessariamente rinunciare ad avere con sé un animale da compagnia. D’altra parte, una previsione che impedisca l’utilizzo dell’ascensore finisce col tradursi in un divieto di detenzione dell’animale. Ciò anche nei casi in cui l’animale stesso presenti una disabilità.
Come sempre amo finire con una mia riflessione: