Un comune nel veronese e, nello specifico, quello di Torri del Benaco, con l’ordinanza sulla “Istituzione divieti ed obblighi nel centro storico del capoluogo”, ha disposto, tra le varie prescrizioni, l’obbligo, per i detentori di cani, di munirsi di apposite palette o strumenti adatti per la raccolta delle deiezioni, nonché di «provvedere nel caso in cui i cani lascino deiezioni, ivi compresa l’orina, all’immediata asportazione delle stesse ed alla completa pulizia del suolo». In caso di trasgressione viene previsto il pagamento della sanzione amministrativa da 75 euro a 500 euro.
In questo comune, il bon ton canino richiede di munirsi di paletta e bottiglietta al seguito per passeggiare legalmente con il proprio cane.
La violazione, pertanto, se accertata dall’autorità di competenza, può integrare un illecito amministrativo. Ma andiamo oltre: l’eventuale omissione di ripulire, per strada, i bisogni fisiologici del nostro quattro zampe, può addirittura integrare una responsabilità penale?
La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla presunta responsabilità penale del proprietario di un cane, in quanto l’animale aveva urinato sul muro di un importante edificio storico a Firenze, ma il detentore aveva provvedendo, nell’immediato, a ripulire con dell’acqua.
Nessun reato per i giudici, in quanto, il delitto di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” previsto e punito dall’art. 639 c.p., viene integrato soltanto con il “dolo” ossia l’intenzione del soggetto agente a compiere l’azione proibita, fattore non provato nel caso di specie.
Tra le motivazioni della sentenza n. 7082/2015, la Corte di Cassazione sottolinea che è un dato di esperienza comune che i cani non provvedano ai relativi bisogni fisiologici all’interno di un appartamento, con la necessaria conseguenza che il relativo possessore debba condurre l’animale sulla pubblica via per tali finalità.
Inoltre, si legge sempre nella decisione, le Autorità pubbliche non sono sempre in grado di assicurare la predisposizione di luoghi idonei, le così dette aree canine, ove gli animali possano espletare i propri bisogni fisiologici o, comunque, non si può impedire a questi ultimi di provvedere prima di arrivare, fisicamente, nella zona idonea.
Ciò premesso, la Cassazione con tale decisione, specifica che l’imbrattamento su una pubblica via, per opera di un cane, è un fattore prevedibile ma non altrettanto evitabile.
Il relativo possessore, a prescindere da quanto sopra, è comunque tenuto ad un corretto “governo” del cane per evitare situazioni di rischio.
In conclusione, nessuna responsabilità penale ma rimane fermo che, per il bon ton canino, vige l’obbligo di guinzaglio con misura estensibile di massimo un metro e mezzo, paletta o sacchettino per la raccolta delle deiezioni che, in alcuni comuni viene imposta con tanto di regolamento.