La Corte di Appello civile di Genova prosegue l’operazione di affrancamento da una visione del rapporto uomo animale in termini privatistici per avvicinarsi sempre più — piaccia o meno — al riconoscimento di una relazione attraverso cui cui la persona umana (e quella non umana) trova (trovano) reciproca realizzazione.
Le motivazioni di questa sentenza inficiano principi che, a mio parere, non avrebbero più motivo di essere ricordati dalle difese impegnate nel fronteggiare richieste risarcitorie originate da malpratica veterinaria.
Il fatto
Un pastore tedesco, operato per una correzione di una certa patologia, vede peggiorare mi modo severo la sua deambulazione.
Il proprietario, assistito dall’avvocato Maria Grazia Rossi del Foro di Genova (che ha assistito parte attrice anche in appello), cita in giudizio sia la clinica che il veterinario che ha eseguito l’intervento. Viene eseguita consulenza tecnico d’ufficio. Il Tribunale, giudice di primo grado, condanna in solido i convenuti al risarcimento della complessiva somma di euro 11.800,00 di cui € 7.300,00 per danno patrimoniale ed € 4.500,00 per danno non patrimoniale. Veterinario e clinica propongono impugnazione contro la sentenza di primo grado. Gli appellanti eccepiscono che:
- la perdita dell’animale d’affezione non costituirebbe lesione di interesse costituzionalmente garantito secondo il diktat delle sentenze gemelle del 2008 e comunque trattasi di danno che non può trovare fonte nella responsabilità contrattuale;
- l’alto grado di difficoltà dell’intervento chirurgico eseguito escluderebbe in ogni caso e comunque ogni responsabilità in capo al veterinario;
- il danno patrimoniale richiesto costituisce un danno antieconomico.
Temi di non poco conto ai quali la Corte d’Appello genovese risponde nei termini che seguono. L’accostamento dell’animale ad una cosa (res) non è più fedele alla realtà sociale così da potere affermare, oggi, che la perdita di un animale d’affezione non può (più) essere considerata circostanza futile bensì certamente idonea a integrare una violazione contra ius costituzionale dal momento che nel rapporto animale-uomo si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona tutelata dall’art. 2 della Costituzione.
E dunque, spiega la Corte d’Appello, è risarcibile quel patimento della proprietaria del cane che si è manifestato dapprima nel tentativo di condurre il cane ad una situazione di recupero della funzionalità motoria purtroppo non raggiunta, e in un secondo tempo, nella consapevolezza della perduta aspettativadi godere per il futuro dell’animale nella pienezza delle sue prestazioni fisiche. Precisa altresì la Corte che tale tipo di danno ben può derivare anche da un inadempimento contrattuale che abbia determinato quella ingiustizia costituzionalmente qualificata di cui viene data ampia dissertazione nella sentenza.
Più che illuminante il principio partorito dalla Corte in ordine alla contestazione che il danno patrimoniale riconosciuto potesse qualificarsi antieconomico. Si legge nella sentenza che il valore dell’animale d’affezione deve determinarsi al momento della perdita o della condizione pregiudicata e non al momento dell’acquisto.
Questo perchè il valore della res cresce in ragione del legame affettivo e relazionale non potendosi negarsi, continua la Corte d’Appello, l’interesse del proprietario ad affrontare spese importanti al fine salvare la vita del proprio animale.
Nonostante questa sentenza non rappresenti più — ormai da un certo tempo — una sorta di cattedrale nel deserto, non è improbabile che giudici diversi possano compiere un passo indietro fino anche a ritornare al via.
E a quel punto occorrerà ripartire. Come ha fatto la brava e tenace collega Mariagrazia Rossi, facendo prevalere le ragioni del proprietario del cane anche in appello.