Rapporti sessuali a pagamento con animali? È reato e a confermarlo è una recentissima sentenza del Tribunale di Bergamo, GUP, F. Gaudino, 11-2-21.
Il fatto riguarda un giornalista che, al fine di denunciare le forme di sfruttamento sessuale di animali, avendo trovato un annuncio di tal fatta, ha contattato l’uomo che pubblicizzava la possibilità di avere rapporti sessuali con animali, concordando un appuntamento.
Quando il giornalista è giunto nell’appartamento, l’uomo, poi indagato, gli ha spiegato i dettagli della prestazione, affermando che «il cane avrebbe avuto un ruolo attivo e che il costo della prestazione era 100 euro»; gli uomini quindi prendevano appuntamento per un altro giorno in cui si sarebbe concretizzata la prestazione sessuale.
Il giorno fissato, però, il giornalista portava con sé una telecamera con cui documentava che l’imputato «gli faceva consegnare un biscotto al cane, per familiarizzare con l’animale» e «dichiarandosi pronto a partecipare anche lui al rapporto sessuale».
A quel punto, l’imputato invitava il giornalista «ad indossare un giubbotto di pelle, per evitare di riportare lesioni durante il rapporto sessuale».
Il giornalista, invece, fingendo di aver ricevuto una telefonata di lavoro, si allontanava dal luogo teatro del meretricio, senza consumare alcun rapporto con l’animale, e, tornando poco dopo denunciava lo sfruttatore contestandogli di maltrattare gli animali.
L’imputato, quindi aizzava il cane contro il giornalista e gli sputava addosso. L’uomo è stato condannato per estorsione per aver minacciato il giornalista ottenendo un ingiusto profitto (durante il primo incontro, infatti, per poter lasciare l’appartamento il giornalista è stato costretto a consegnare denaro).
Unitamente a tale reato, però, è stato contestato anche il reato di maltrattamento di animali.
Il giudice dell’udienza preliminare afferma che è inquadrabile in tale reato l’impiego di animali in attività a sfondo sessuale.
L’art. 544 ter c.p., infatti, punisce anche i comportamenti insopportabili fatti patire all’animale, tra cui il giudice fa rientrare gli atti sessuali, in quanto tali contrari all’etologia dell’animale se consumati con un essere umano. In motivazione, il giudice cita la giurisprudenza di legittimità (un caso che riguardava la produzione di video con animali utilizzati a scopo sessuale), secondo cui “i comportamenti insopportabili imposti all’animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali, tra i quali rientra la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano” (Cass. pen., sez. III, n. 5979 del 13/12/2012).
Giudicato con rito abbreviato (che comporta una riduzione della pena), negate le attenuanti generiche ma riconosciuta l’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale provocato (relativamente al reato di estorsione), nonché ritenuta la continuazione tra i reati «essendo il medesimo fine sotteso agli stessi di conseguire un ingiusto profitto», il giudice ha condannato l’imputato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ciò premesso l’unicità dell’arresto di legittimità specifico sul punto svela come quello in analisi sia un tema molto poco conosciuto tanto in letteratura che in giurisprudenza, benché affatto rari non siano in realtà i casi di abusi su animali che tuttavia difficilmente arrivano davanti al giudice.
Un tentativo di analisi dell’esistente e dei risvolti anche psicologici dello sfruttamento sessuale di animali è affrontato da un ebook della scrivente (scaricabile gratuitamente previa registrazione sul sito keyeditore.it) che è intitolato “La deriva pornografica dei delitti contro gli animali. Pornografia e parafilie con l’animale quale soggetto passivo”.
Si passano in rassegna i vari modi di sfruttamento sessuale degli animali: si passa dal feticismo, al sado-masochismo, per arrivare allo stupro vero e proprio o all’utilizzo sessuale per produrre zoopornografia.
E se la violenza sessuale tout court è punita sotto l’ombrello del delitto di maltrattamenti di animali (all’occorrenza, nell’ipotesi aggravata), lo sfruttamento a fini pornografici forse richiederebbe una protezione anticipata da parte dell’ordinamento penale. Punibili certamente
per maltrattamenti sono infatti gli autori materiali di documenti zoopornografici, ma nulla allo stato può imputarsi a chi detenga materiale zoopornografico, nonostante, da un lato, vi siano profonde connessioni – riscontrate anche in provvedimenti giudiziari – tra zoopornografia e
pedopornografia, e, sotto altro profilo, emerge un lapalissiano ruolo dei mandanti di tali abusi, aspetto che, tuttavia, nell’ipotesi di zoopornografia, non trova protezione sul piano penale.
È necessario, infatti, dissuadere e scoraggiare – anche con la sanzione penale – la produzione di materiali che sono realizzati violando gli animali, analogamente a quanto previsto per la pedopornografia o, per restare nel mondo animale, a quanto previsto dall’art. 544 quinquies c.p. relativamente ai combattimenti tra animali (che punisce chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica), nonché prevedere delle aggravanti specifiche per lo sfruttamento
sessuale.