Ci troviamo all’interno di un maneggio e un cavallo deve essere trasportato presso una clinica veterinaria per essere sottoposto ad una visita. Tizia, frequentatrice del maneggio, nel tentativo di agevolare il caricamento del cavallo sul van inizia a tirarlo indirizzando la longia e, una volta salito su van, il cavallo dà un violento strattone con la testa causando all’attrice la netta amputazione del pollice della mano sinistra, di gran parte del tendine nonché una profonda bruciatura della pelle sia del dito medio che del dito anulare della mano destra.
Tizia chiama in giudizio il maneggio preso cui era detenuto il cavallo nonché gestito il suo noleggio in favore di terzi avventori.
Il maneggio si difende invocando il caso fortuito nonché un ritenuto concorso di colpa della stessa Tizia per essere questa intervenuta nelle operazioni di caricamento del cavallo.
In ogni caso sempre il maneggio chiede di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione in forza di una polizza per la copertura dei rischi per la conduzione del maneggio e per i danni causati a terzi dai cavalli. Polizza che copriva i sinistri occorsi agli estranei e non agli associati o dipendenti del circolo e Tizia, come eccepisce l’assicurazione, era associata al circolo e dunque non poteva considerarsi terzo estraneo allo stesso.
Vediamo su quali premesse decide il Tribunale toscano.
Primo
La fonte della responsabilità nel caso in esame è riconducibile al comportamento attivo del cavallo e dunque il riferimento normativo è senza dubbio l’articolo 2052 del codice civile (danno cagionato da animali).
Se e qualora la fonte della responsabilità fosse stata riconducibile alla organizzazione del maneggio (carenze nell’organizzazione dell’utilizzo dei cavalli da parte degli avventori, percorsi pericolosi organizzati per allievi inesperti) la norma richiamabile sarebbe stata invece l’art. 2050 c.c. sempre del codice civile (responsabilità per attività pericolosa).
La prova liberatoria nel primo caso è il caso fortuito mentre nel secondo si sostanzia nella dimostrazione di aver adottato tutte le idonee cautele atte ad evitare il danno (onere meno gravoso).
Secondo
La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. prescinde del tutto dalla colpa del proprietario o utilizzatore, colpa che il giudice non deve nemmeno indagare.
Terzo
Il danneggiato, in questo caso Tizia, deve provare il nesso eziologico o di causalità tra comportamento dell’animale e danno. Solo a seguito di siffatta dimostrazione il maneggio convenuto per potersi sottrarre a responsabilità deve necessariamente provare il caso fortuito costituito da un fattore esterno che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentarsi come causa esclusiva del danno idonea ad elidere l’intero rapporto causale con il fatto dell’animale.
Ebbene, considerate le premesse del tribunale fiorentino, opportunamente richiamate in sentenza, questo ne deduce che il distacco del pollice è un fatto che non appare direttamente collegato al comportamento dell’animale. L’attorcigliamento della longia nel pollice della danneggiata Tizia ha rappresentato un decorso causale, rispetto al movimento repentino prevedibile dell’animale, che fuoriesce da ogni statistica e diviene eccezionale. Quale che sia la causa dell’attorcigliamento in ogni caso il titolare del maneggio, sia come associazione dilettantistica e centro ippico sia personalmente, non può essere chiamato a rispondere dei danni, gravissimi, riportati da Tizia che, peraltro, si trovava alle ore 4 del mattino a compiere un’attività che non ha provato esserle stata richiesta, svolgendola in autonomia nonostante la sua obbiettiva pericolosità vista la mole di un cavallo e la sua prevedibile neghittosità nell’entrare su un furgone.
In conclusione, il Tribunale di Firenze afferma che il distacco del pollice è un evento solo mediatamente e occasionalmente collegato al movimento dell’animale, essendo la causa del distacco del pollice, l’imprevedibile e assorbente colpa della stessa danneggiata o il fortuito aggrovigliarsi della longia al pollice dell’attrice.
Per questi motivi deve escludersi la responsabilità del convenuto, con compensazione integrale delle spese vista l’estrema eccezionalità del caso.
Una considerazione finale
L’art. 2050 del codice civile, norma poco conosciuta e spesso ignorata, si palesa ogni volta apparentemente semplice nella sua formulazione. Meno nella interpretazione. Applicata in prospettazioni più che ricorsive: cani aggrediti mortalmente da altri cani; lesioni da morsicatura in danno delle persone; circolazione dei veicoli (cani randagi e fauna selvatica); realtà condominiali. Soprattutto in ambito di attività equestre.