Il codice penale รจ stato oggetto di un profonda modifica ad opera della Legge 189/2004, che ha introdotto il titolo IX bis del libro II del codice penale che disciplina i reati contro gli animali, oltre ad alcune disposizioni di coordinamento.
La contravvenzione di cui all’art. 727, che prima dell’intervento del 2004 disciplinava il maltrattamento, punisce oggi l’abbandono di animali e la c.d. detenzione incompatibile.
Le pene originariamente previste dagli articoli 544-bis e 544-ter sono state elevate dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201.
Attualmente (gennaio 2020) รจ in esame un disegno di legge per modificare del codice penale, che prevede ulteriori aumenti di pena e recepisce una serie di richieste ed esigenze provenienti dagli operatori del diritto e dalle associazioni.
LIBRO II
TITOLO IX BIS
Delitti contro il sentimento verso gli animali
Art. 544-bis
Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltร o senza necessitร , cagiona la morte di un animale รจ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltร o senza necessitร , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche รจ punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena รจ aumentata della metร se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater
Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali รจ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena รจ aumentata da un terzo alla metร se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sรจ od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies
Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integritร fisica รจ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena รจ aumentata da un terzo alla metร :
1) se le predette attivitร sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivitร sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma รจ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma รจ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, รจ sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
ร altresรฌ disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attivitร di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta รจ pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivitร . In caso di recidiva รจ disposta l’interdizione dall’esercizio delle attivitร medesime”.
LIBRO III
TITOLO I – Delle contravvenzioni di polizia
Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Art. 727
Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitร รจ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Art. 727 bis
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta รจ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantitร trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta รจ punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantitร trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
Art. 19-ter
Leggi speciali in materia di animali
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivitร circense, di giardini zoologici, nonchรฉ dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresรฌ alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater
Affidamento degli animali sequestrati o confiscati
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.