Direttiva quadro dell'UE che stabilisce le norme generali minime per la protezione di tutti gli animali allevati a fini zootecnici. Basata sulle cinque libertà del benessere animale, richiede ricoveri adeguati, alimentazione sufficiente, cure veterinarie, libertà di movimento e ispezioni regolari negli allevamenti.
Punti chiave
- Vengono previsti degli obblighi a carico del proprietario o custode ovvero detentore, inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali» allo stesso modo di quanto previsto dall’art. 2052 del codice civile
- La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni dell’allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Analisi e commento
Si applica a qualsiasi animale (inclusi pesci, rettili e anfibi), che venga allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione gli animali:- che vivono in ambiente selvatico;
- destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- da sperimentazione o da laboratorio;
- invertebrati.
La legge prevede la possibilità che le Regioni attraverso i servizi veterinari locali organizzino dei corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.