Vai al contenuto
← Tutte le normative
Legge

Inasprimento delle pene per i reati contro gli animali – Legge Brambilla

L. 6 giugno 2025, n. 82

In vigore Nazionale
La Legge 6 giugno 2025, n. 82 rappresenta la più significativa riforma della tutela penale degli animali in Italia dal 2004. Modifica il Titolo IX-bis del Codice penale inasprendo drasticamente le pene: uccisione di animali (art. 544-bis) da 1 a 5 anni di reclusione (prima 4-18 mesi); maltrattamento (art. 544-ter) da 6 mesi a 3 anni (prima 3-18 mesi). Introduce il nuovo reato di traffico illecito di animali da compagnia (art. 544-septies, reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro). Estende le aggravanti: commissione in presenza di minori, recidiva, uso di sevizie. Rafforza la confisca degli animali oggetto di reato e prevede il loro affidamento ad associazioni. L'Italia diventa uno dei Paesi europei con le pene più severe per i reati contro gli animali.

Analisi e commento

La riforma più ampia della disciplina penale a tutela degli animali dal 2004. Modifica il Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, rinominandolo da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” a “Dei delitti contro gli animali”, riconoscendo per la prima volta l’animale come soggetto di tutela diretta, ossia quale essere senziente, non più oggetto di protezione indiretta del sentimento umano.

Principali modifiche al Codice Penale:

  • Art. 544-bis (Uccisione di animali): Reclusione da 6 mesi a 3 anni (fino a 4 anni in caso di sevizie); multa da €5.000 a €60.000.
  • Art. 544-ter (Maltrattamento di animali): Reclusione da 6 mesi a 2 anni obbligatoria.
  • Art. 544-quater e 544-quinquies (Spettacoli e combattimenti): Pene rafforzate per organizzatori e partecipanti a manifestazioni e combattimenti tra animali.
  • Art. 544-sexies (Confisca): Divieto di sopprimere o trasferire animali sotto sequestro.
  • Art. 544-septies (Circostanze aggravanti — NUOVO): Aumento di pena fino a un terzo se il reato è commesso in presenza di minori, coinvolge più animali, o le immagini/video vengono diffusi tramite strumenti informatici o telematici.
  • Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui): Reclusione da 1 a 4 anni per l’uccisione senza necessità di 3 o più capi.
  • Abbandono di animali: Arresto fino a 1 anno; multa da €5.000 a €10.000; sospensione della patente se l’abbandono avviene su strade o coinvolge veicoli.
  • Divieto di tenere cani alla catena: Sanzione amministrativa da €500 a €5.000 (nuova disposizione).

Modifiche al Codice di Procedura Penale:

  • Art. 260-bis c.p.p. (Custodia definitiva): Consente il sequestro definitivo e l’affidamento degli animali coinvolti in procedimenti penali; obbligo di cauzione per l’affidamento; possibilità di applicazione di misure di prevenzione per i recidivi abituali.
Condividi