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Legge

Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Legge 12 ottobre 1993, n. 413

In vigore Nazionale
Disciplina il diritto dei cittadini di dichiarare la propria obiezione di coscienza verso ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Analisi e commento

Soggetti tutelati:

  • Studenti universitari (medicina, biologia, veterinaria, ecc.).
  • Ricercatori, dottorandi e personale tecnico/sanitario.
  • Personale docente.

Garanzie legali

  • Diritto all’esonero: nessun cittadino può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di partecipare ad attività di sperimentazione.
  • Le università e gli enti di ricerca hanno l’obbligo di rendere disponibili modalità di insegnamento o di esame che non prevedano l’uso di animali per chi esercita l’obiezione.
  • Le strutture devono affiggere un bando che informi del diritto all’obiezione di coscienza.

L’obiezione può essere presentata in qualsiasi momento con semplice dichiarazione sottoscritta.

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