Vai al contenuto
← Tutte le normative
Regolamento UE

Proposta di Regolamento UE — Protezione degli animali durante il trasporto

COM(2023) 770 final

Proposta Europeo
Revisione complessiva del Reg. CE 1/2005 nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" (Farm to Fork). Proposta dalla Commissione il 7 dicembre 2023, abroga il Reg. 1/2005 e modifica il Reg. 1255/97, aggiornando le norme alla luce delle nuove conoscenze scientifiche sul benessere animale durante il trasporto. Attualmente in esame presso le commissioni congiunte AGRI-TRAN del Parlamento europeo.

Punti chiave

  • Limite massimo di 9 ore di viaggio per gli animali terrestri destinati alla macellazione (esclusi conigli e volatili domestici); divieto di ripetere i cicli di viaggio.
  • Aumento significativo delle superfici minime per capo, in particolare per bovini da carne.
  • Requisiti più specifici per il controllo della temperatura, con limiti massimi e minimi aggiornati.
  • Norme specifiche per il trasporto commerciale di cani e gatti: temperatura controllata e età minima di 12 settimane.
  • Regole più stringenti per animali non svezzati e gestanti.
  • Procedure di verifica rafforzate per i trasporti verso Paesi terzi.

Analisi e commento

Ogni anno milioni di animali attraversano l’Europa su strada, ferrovia, nave e aereo. Molti di questi viaggi durano decine di ore, in condizioni che la scienza e l’esperienza degli ultimi anni hanno dimostrato essere inadeguate: spazi insufficienti, temperature estreme, carenze nei controlli, animali che arrivano a destinazione feriti, disidratati o che non arrivano affatto.

È partendo da queste criticità che la Commissione europea ha presentato, il 7 dicembre 2023, una proposta di regolamento destinata a sostituire il Regolamento (CE) n. 1/2005. L’obiettivo dichiarato è aggiornare una disciplina che, dopo quasi vent’anni di applicazione, mostra limiti evidenti sia sul piano scientifico sia su quello dell’effettiva tutela degli animali.

Lo stato del procedimento legislativo

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria dell’Unione europea, il principale meccanismo decisionale per l’adozione degli atti legislativi europei. In questo quadro, il testo proposto dalla Commissione deve essere esaminato e approvato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi degli Stati membri.

Attualmente la proposta si trova nella fase in cui Parlamento europeo e Consiglio stanno ancora definendo le rispettive posizioni. Non si è ancora giunti alla fase finale del negoziato interistituzionale sul testo definitivo.

Nel corso del 2025 i lavori tecnici in sede di Consiglio hanno registrato progressi significativi. Alla riunione del Consiglio Europeo “Agricoltura e pesca” del dicembre 2025 è stato fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori e sui principali profili ancora oggetto di discussione.

Il percorso, tuttavia, non è ancora concluso. I passaggi che restano da completare sono:

  • il consolidamento della posizione del Consiglio
  • la conclusione dell’esame da parte del Parlamento europeo
  • il negoziato interistituzionale per raggiungere un accordo su un testo comune
  • l’approvazione formale da parte di entrambe le istituzioni
  • la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Solo dopo quest’ultimo passaggio il regolamento potrà entrare in vigore secondo le tempistiche previste dal testo finale. Fino a quel momento, la proposta rappresenta un riferimento politico e normativo di primo piano, ma non una disciplina giuridicamente vincolante.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2025

Le ragioni della riforma

Il trasporto costituisce una delle fasi più delicate dell’intera filiera zootecnica. Non si tratta di un passaggio neutro, ma di un momento in cui convergono molteplici fattori di rischio per il benessere degli animali:

  • stress legato alla movimentazione e alla salita sui mezzi di trasporto
  • perdita di equilibrio dovuta a spazi ridotti
  • disidratazione e impossibilità di alimentarsi adeguatamente
  • esposizione a temperature estreme, sia calde che fredde
  • rischio di lesioni, cadute e schiacciamenti
  • difficoltà di garantire una sorveglianza efficace durante il viaggio

La Commissione ha riconosciuto che il quadro normativo attuale, pur avendo introdotto principi importanti, non è riuscito a tradursi in una protezione efficace e uniforme su tutto il territorio dell’Unione. Le ragioni sono molteplici:

  • formulazioni troppo generiche che lasciano margini di interpretazione eccessivi
  • disomogeneità nei controlli tra gli Stati membri
  • difficoltà nel monitorare i trasporti transfrontalieri
  • criticità particolarmente evidenti nei trasporti verso Paesi terzi
  • distanza significativa tra le regole scritte e la loro applicazione concreta

La riforma nasce quindi dalla volontà di passare da un sistema di tutela formale a un sistema capace di incidere sulle condizioni reali in cui gli animali viaggiano.

I contenuti principali della proposta

La proposta interviene su tutti i profili considerati più critici, introducendo disposizioni più dettagliate e requisiti più stringenti rispetto alla normativa vigente.

Durata dei viaggi

Il testo distingue tra trasporti finalizzati alla macellazione e trasporti effettuati per altre ragioni, come l’allevamento o la riproduzione. Per gli animali destinati al macello, la Commissione individua il limite di 9 ore come soglia di riferimento per i viaggi brevi. Questo segnala una chiara direzione di politica normativa volta a contenere i trasporti di lunga durata, pur senza arrivare a un divieto generalizzato.

Condizioni climatiche

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la disciplina delle temperature, tradizionalmente uno dei punti più critici. La proposta stabilisce regole precise per il trasporto stradale in funzione delle condizioni climatiche previste lungo il percorso:

  • Sotto 0°C: i veicoli devono essere coperti e dotati di sistemi per controllare la circolazione dell’aria, proteggendo gli animali dagli effetti del freddo e del vento
  • Sotto -5°C: il viaggio non può superare le 9 ore
  • Tra 25°C e 30°C: i trasporti effettuati tra le 10:00 e le 21:00 sono limitati a 9 ore
  • Sopra 30°C: sono consentiti esclusivamente viaggi notturni, tra le 21:00 e le 10:00
  • Sopra 30°C anche di notte: lo spazio disponibile per gli animali deve essere aumentato del 20%
Spazio a bordo

La proposta mira ad aumentare lo spazio minimo garantito a ciascun animale durante il trasporto, in linea con le evidenze scientifiche raccolte dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È quindi disposto che lo spazio minimo sia calcolato in base alla dimensione e alle caratteristiche dell’animale, così da garantire condizioni di trasporto più adeguate per le diverse specie. Gli obiettivi sono:

  • ridurre i rischi legati al sovraffollamento
  • prevenire perdita di equilibrio e cadute
  • limitare compressione, lesioni e stress
  • consentire agli animali di assumere posizioni naturali
Idoneità al trasporto

Il testo rafforza gli obblighi di verifica prima della partenza, stabilendo criteri più chiari per valutare se un animale sia in condizioni adeguate per affrontare il viaggio. In particolare:

  • gli animali feriti, malati, debilitati o comunque non idonei non possono essere trasportati
  • la valutazione dell’idoneità diventa un passaggio formale e documentato
  • durante il viaggio su strada o su rotaia, il conducente o l’accompagnatore è tenuto a controllare il benessere degli animali almeno ogni 4,5 ore
Animali vulnerabili

La proposta dedica particolare attenzione alle categorie più esposte al rischio di sofferenza durante il trasporto, prevedendo limiti e cautele rafforzate per gli animali che, per età o condizioni fisiologiche, risultano particolarmente fragili. Rientrano in questa logica, tra gli altri:

  • mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato
  • femmine che hanno superato l’80% del periodo di gestazione o che hanno partorito da meno di sette giorni
  • vitelli di età inferiore a cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg
  • lattonzoli, agnelli e capretti di età inferiore a tre settimane, salvo i casi espressamente consentiti per tragitti brevi
  • cani e gatti di età inferiore a dodici settimane
  • conigli di età inferiore a 48 ore
  • animali feriti, malati, debilitati o comunque non in condizioni adeguate per affrontare il viaggio

Per queste categorie la proposta prevede una valutazione più rigorosa dell’idoneità al trasporto e tutele rafforzate sia nella fase che precede la partenza sia durante il viaggio.

Tracciabilità e controlli digitali

Un elemento qualificante della riforma è l’introduzione di strumenti digitali per il monitoraggio dei trasporti. La proposta prevede:

  • collegamento dei dati di geolocalizzazione dei veicoli a un sistema automatizzato
  • integrazione con la piattaforma europea di tracciamento
  • controlli più tempestivi e uniformi tra gli Stati membri
  • minore dipendenza dalla sola documentazione cartacea
  • maggiore verificabilità delle condizioni effettive di trasporto
Disposizioni per cani e gatti

La proposta introduce per la prima volta una disciplina specifica per il trasporto di cani e gatti, che nella normativa vigente erano trattati in modo marginale. I nuovi requisiti prevedono:

  • temperatura del compartimento compresa tra 20°C e 25°C
  • umidità relativa tra il 30% e il 70%
  • obbligo di dotare i veicoli di sensori funzionanti per il monitoraggio di temperatura e umidità
Trasporti verso Paesi terzi

La proposta affronta anche il tema dei trasporti che oltrepassano i confini dell’Unione, uno degli ambiti in cui le criticità sono state più evidenti e le tutele più difficili da garantire. Il testo prevede:

  • soste in Paesi terzi consentite solo in punti di controllo con requisiti equivalenti a quelli europei
  • obbligo di inserimento di tali punti in appositi elenchi ufficiali
  • sistemi di certificazione per gli organizzatori di trasporti verso destinazioni extra-UE
  • obblighi di registrazione per garantire la tracciabilità anche oltre i confini dell’Unione
Un esempio concreto

Per comprendere la portata della riforma può essere utile un esempio concreto.

Si consideri un trasporto di bovini dalla Pianura Padana verso un macello nella Spagna meridionale, nel mese di agosto. Secondo la normativa attuale, questo viaggio può svolgersi anche nelle ore più calde della giornata, superare le 20 ore di durata e prevedere soste in aree prive di strutture adeguate. Con le nuove regole, lo stesso trasporto dovrebbe essere riprogrammato:

  • se le temperature previste superano i 30°C, il viaggio potrebbe svolgersi solo in orario notturno
  • se anche di notte le temperature restassero superiori a questa soglia, sarebbe necessario aumentare lo spazio disponibile del 20%
  • il conducente sarebbe tenuto a verificare le condizioni degli animali ogni 4,5 ore
  • l’intero percorso sarebbe tracciato in tempo reale attraverso il sistema di geolocalizzazione collegato alla piattaforma europea

Non si tratta di vietare i trasporti di lunga durata, ma di subordinarli a condizioni più rigorose, spostando l’asse della pianificazione logistica dei viaggi verso il benessere degli animali.

Impatto atteso

Dal punto di vista pratico, la proposta è destinata a incidere in modo significativo sull’organizzazione concreta dei trasporti. Non si limita ad affermare principi generali, ma modifica il modo in cui i viaggi devono essere pianificati, autorizzati, monitorati e controllati.

In particolare, l’impatto riguarderà:

  • la programmazione dei viaggi, che dovrà tenere conto in modo più rigoroso di durata, soste, temperature previste e condizioni complessive del tragitto
  • gli obblighi degli operatori, chiamati ad adeguare mezzi, organizzazione e procedure a standard più stringenti
  • la valutazione preventiva dell’idoneità, che diventerà un passaggio più centrale e strutturato
  • i controlli amministrativi e ispettivi, potenzialmente più efficaci grazie alla digitalizzazione e a criteri meno ambigui
  • la comparabilità tra Stati membri, perché una disciplina più dettagliata riduce i margini di interpretazione disomogenea tra i vari Paesi dell’Unione
  • la responsabilità degli operatori economici, che si troveranno di fronte a un sistema più esigente sia sul piano documentale sia su quello sostanziale

Profili critici e questioni aperte

La proposta rappresenta un avanzamento significativo rispetto al quadro normativo attuale, ma lascia aperti alcuni nodi che saranno determinanti per valutarne l’effettiva efficacia.

Qualità dei controlli — Regole più ambiziose producono risultati solo se accompagnate da un sistema di vigilanza adeguato. La digitalizzazione può favorire un monitoraggio più capillare, ma non sostituisce la necessità di ispezioni sul campo e di sanzioni effettivamente dissuasive.

Uniformità di applicazione — L’esperienza del regolamento vigente ha mostrato quanto le differenze nelle prassi amministrative e nella capacità di controllo dei diversi Stati membri possano svuotare di significato anche norme ben formulate. La nuova disciplina dovrà essere accompagnata da strumenti che garantiscano un’attuazione coerente in tutti gli Stati membri.

Trasporti di lunga durata — La proposta li limita e li sottopone a condizioni più stringenti, ma non li vieta. In realtà, nessun viaggio che superi determinate soglie può essere compatibile con un livello accettabile di benessere. Su questo punto il dibattito resta aperto.

Trasporti verso Paesi terzi — Le nuove regole tentano di estendere la tutela oltre i confini dell’Unione, ma l’efficacia di queste disposizioni dipenderà dalla reale possibilità di verificare il rispetto degli standard nei punti di sosta e di arrivo situati al di fuori del territorio europeo.

Equilibrio tra ambizione e sostenibilità — Norme più severe richiedono strumenti, risorse e controlli adeguati per essere effettive. Il rischio è avere una disciplina migliore sulla carta, ma ancora debole nella realtà dei trasporti effettivi.

Considerazioni conclusive

La proposta di regolamento sul trasporto degli animali segna un cambio di approccio rispetto alla normativa vigente. Non si limita a ribadire principi generali, ma introduce requisiti tecnici puntuali su tutti i fattori che incidono sul benessere durante il viaggio: tempi, temperature, spazi, controlli, tracciabilità.

Il valore della riforma dipenderà non solo dal contenuto finale del testo, ma soprattutto dalla qualità dell’applicazione pratica. Se il testo definitivo manterrà il livello di ambizione della proposta e se gli Stati membri sapranno dotarsi di strumenti di controllo adeguati, questa riforma potrà rappresentare un punto di svolta nella protezione degli animali trasportati in Europa.

La sfida, come spesso accade nel diritto dell’Unione, non sarà tanto scrivere regole migliori, quanto farle vivere davvero nei controlli, nei mezzi di trasporto e nelle condizioni reali di viaggio.

 

 

Condividi