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Regolamento UE

Regolamento sulle indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali — requisiti di benessere animale

Reg. (UE) 2024/1143

In vigore Europeo
Il nuovo regolamento UE sulle indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG) consente per la prima volta di includere requisiti di benessere animale superiori alla legislazione UE nei disciplinari di produzione. Rappresenta un passo avanti nell'integrazione del benessere animale nella politica di qualità alimentare dell'UE, permettendo ai produttori di differenziarsi anche su criteri etici.

Analisi e commento

La novità risiede nell’Articolo 7 (“Sostenibilità”), che stabilisce esplicitamente che i raggruppamenti di produttori possono concordare impegni di sostenibilità che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla legge.

In precedenza, i produttori potevano inserire criteri di benessere animale nei disciplinari, ma lo facevano su base volontaria e spesso senza una cornice normativa che ne valorizzasse il peso legale e comunicativo a livello UE.

Con il Reg. 2024/1143 il benessere animale diventa un criterio di qualità certificata. Se un consorzio inserisce nel disciplinare uno standard superiore (es. maggiore spazio per capo, divieto di specifiche mutilazioni), tale requisito diventa parte integrante della protezione legale del marchio.

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