Regolamento sulle indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali — requisiti di benessere animale
Reg. (UE) 2024/1143
Analisi e commento
La novità risiede nell’Articolo 7 (“Sostenibilità”), che stabilisce esplicitamente che i raggruppamenti di produttori possono concordare impegni di sostenibilità che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla legge.
In precedenza, i produttori potevano inserire criteri di benessere animale nei disciplinari, ma lo facevano su base volontaria e spesso senza una cornice normativa che ne valorizzasse il peso legale e comunicativo a livello UE.
Con il Reg. 2024/1143 il benessere animale diventa un criterio di qualità certificata. Se un consorzio inserisce nel disciplinare uno standard superiore (es. maggiore spazio per capo, divieto di specifiche mutilazioni), tale requisito diventa parte integrante della protezione legale del marchio.