Il piombo è ampiamente utilizzato nelle munizioni impiegabili in ambito venatorio, rendendo in questo modo la caccia un’importante fonte di inquinamento e di minaccia per l’ambiente, gli organismi viventi e la salute umana.
In particolare, da tempo è nota la pericolosità del piombo per la salute umana e animale: esso provoca una grave forma di avvelenamento conosciuta con il nome di saturnismo (da Saturno, nome che gli antichi alchimisti davano al piombo), una malattia che può essere sia acuta che cronica, in seguito all’esposizione a questo metallo1Per approfondimenti, si veda Andreotti A., Fabrizio B. 2012. Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158/2012..
Il problema riguarda soprattutto, ma non soltanto, le zone umide, perché sono più ristrette e soggette all’accumulo dei pallini tossici; l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA)2https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7. afferma che l’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro in zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici che ingeriscono le munizioni al piombo sparate, con conseguenti effetti tossicologici, anche letali, e stima che ogni anno, nell’Unione, l’avvelenamento da piombo provochi un milione di decessi di tali uccelli. Inoltre, l’utilizzo di piombo nelle munizioni comporta rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli contaminati dal piombo, oltre ai rischi per l’uomo derivanti dal consumo di uccelli acquatici abbattuti utilizzando munizioni di tal genere. Nell’uomo, l’esposizione al piombo è associata a effetti sullo sviluppo neurologico, compromissione della funzione renale e della fertilità, ipertensione, esiti avversi della gravidanza e decesso.
Un recente studio3E. Bassi, R. Facoetti, M. Ferloni, A. Pastorino, A. Bianchi, G. Fedrizzi, I. Bertoletti, A. Andreotti, Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe, in Science of the Total Environment, 778 (2021)., promosso dal Parco Nazionale dello Stelvio e dalla Provincia di Sondrio, in collaborazione con ISPRA e con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, realizzato su un campione di 252 aquile reali e avvoltoi raccolti feriti o morti in un’ampia area dell’Europa centro meridionale, conferma che l’impiego del piombo nelle munizioni rappresenta un grave problema per tutta la biodiversità. In particolare, i grossi rapaci integrano la loro dieta con animali già morti e spesso contaminati dal metallo tossico e i risultati attestano che più di un quarto degli animali aveva nei tessuti concentrazioni di piombo indicative di un avvelenamento acuto (26,2% individui).
La tutela della diversità biologica, che ha implicazioni rilevanti anche sul benessere dell’essere umano, è motivo di grande interesse per il diritto che, attraverso strumenti normativi e programmatici, tenta di bloccare il processo di perdita della stessa, invitando tutti gli Stati a intensificare gli sforzi profusi in tal senso. Per questo motivo, il superamento dell’utilizzo di piombo nelle munizioni è previsto e/o incentivato, seppure non in modo generalizzato, da parte della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale.
La dimensione internazionale e comunitaria
A livello internazionale, per quanto riguarda il superamento dell’utilizzo di questo metallo dalle munizioni da caccia, le prime sollecitazioni risalgono al 1991, con l’adozione della Raccomandazione n. 28 da parte del Comitato Permanente della Convenzione di Berna4La Convenzione sulla Conservazione della Vita selvatica e degli Habitat Naturali, aperta alla firma il 19 settembre 1979, è entrata in vigore il 6 giugno 1982. È stata ratificata dall’Italia con la Legge 5 agosto 1981, n. 503., finalizzata a promuovere l’utilizzo di munizionamento non tossico nelle zone umide.
Successivamente, nel 1995, è stato adottato l’Accordo internazionale sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement – AEWA), entrato in vigore il 1° novembre 1999, il cui scopo è quello di tutelare gli uccelli acquatici migratori. L’art. 4.1.4 dell’Accordo prevedeva l’impegno delle parti contraenti a sopprimere l’utilizzo del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000 ma, formalmente, non si trattava di un vero obbligo per i Paesi firmatari, in quanto, il fatto che un trattato costituisca, per sua natura, uno strumento giuridicamente vincolante nel suo insieme, non esclude che esso possa contenere alcune clausole che, a causa del loro contenuto generico e della loro redazione (come nel caso dell’art. 4.1.4 che prevede soltanto un impegno da parte delle Parti contraenti), non sono idonee a produrre direttamente obblighi giuridici5T. Scovazzi (a cura di), Corso di diritto internazionale, Parte II, Milano, 2018, p.8..
Più recentemente, gli effetti negativi del piombo sulla fauna selvatica sono stati formalmente riconosciuti nell’ambito di due risoluzioni adottate nel corso della decima Conferenza della Parti della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici (CMS)6La Convenzione di Bonn, adottata nel 1979, è entrata in vigore il 1° novembre 1983. È stata ratificata da parte dell’Italia con Legge 25 gennaio 1983, n. 42.. In queste risoluzioni si chiedeva alle parti contraenti di preservare le principali direttrici di migrazione dell’avifauna (Risoluzione CMS 10.10) e di prevenire l’avvelenamento degli uccelli migratori (Risoluzione CMS 10.26). Successivamente, nell’ambito dell’undicesima Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn, svoltasi nel 2014, si è adottata la risoluzione Prevenzione dell’avvelenamento degli uccelli migratori, che raccomandava l’eliminazione graduale dell’uso di munizioni di piombo in tutti gli habitat, a favore di alternative non tossiche, entro i successivi tre anni, quindi entro il 2017.
Per quanto riguarda la dimensione comunitaria, l’Unione Europea aderisce all’AEWA e le direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE)7La Direttiva Uccelli contempla l’istituzione di zone di protezione speciale (ZPS), per la tutela degli uccelli selvatici, mentre la Direttiva Habitat prevede l’istituzione di zone speciali di conservazione (ZSC), per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; ZPS e ZSC formano, insieme, la rete ecologica Natura 2000. prevedono che specie e habitat siano adeguatamente tutelati e che i Paesi membri impediscano ogni attività che possa costituire una minaccia per la loro conservazione; in particolare, la Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva Uccelli8Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, predisposta dalla Commissione Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008. giudica l’utilizzo del piombo incompatibile con le esigenze di tutela dei siti protetti.
L’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva Uccelli impone agli Stati membri di attribuire un’importanza particolare alla protezione delle zone umide, specialmente delle zone d’importanza internazionale, quando adottano misure di conservazione relative alle specie migratrici che ritornano regolarmente.
Preso atto che nella maggior parte degli Stati membri vigono disposizioni che vietano o limitano l’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide, le differenze fra le stesse determinano livelli di contenimento del rischio differenti, pertanto si è ritenuta necessaria una operazione di armonizzazione, avvenuta con l’adozione di un Regolamento europeo. Nello specifico, il 25 gennaio 2021, sulla base degli studi condotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, è stato approvato il Regolamento (EU) 2021/57 della Commissione recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide.
Il Regolamento prevede che dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse, sarà vietato svolgere le seguenti attività:
- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1%;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
La ratio di tale disposizione, che estende la restrizione anche all’atto di portare con sé munizioni al piombo durante l’attività di tiro, risiede nella consapevolezza della difficoltà per le autorità di contrasto di cogliere i cacciatori nell’atto effettivo di sparare; conseguentemente, una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro o si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività, è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività.
Tenuto conto che, per gli Stati membri con una percentuale significativa di zone umide nel proprio territorio, un divieto di sparare e portare con sé munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide potrebbe nella pratica avere un effetto analogo a un divieto totale di tutte le attività di tiro in tutto il territorio e data la necessità che la misura sia non solo efficace ma anche semplice ed equa per la comunità venatoria nel suo complesso, il Regolamento stabilisce che la suddetta restrizione non si applica in uno Stato membro che comunichi alla Commissione che intende avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento stesso di vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
- immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1%;
- sparare munizioni di tale tipo;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Infine il Regolamento non obbliga gli Stati membri che hanno disposizioni nazionali più rigorose sulle munizioni al piombo ad abbandonare tali disposizioni, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del livello di tutela dell’ambiente e della salute in tali Stati membri.
Successivamente, la Commissione Europea ha dato l’incarico all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di avviare un’istruttoria per introdurre una restrizione all’uso del piombo nella produzione di munizioni da caccia destinate a essere utilizzate sull’intero territorio dell’Unione9https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights.. Pertanto, l’Agenzia ha cominciato a raccogliere informazioni su altri usi delle munizioni al piombo, tra cui la caccia in terreni diversi dalle zone umide e il tiro sportivo, e sull’uso di pesi di piombo per la pesca. Infatti, è dimostrato come il problema relativo al piombo vada ben oltre gli ambienti acquatici e le zone umide e il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo di munizioni al piombo in tutti i terreni comporterebbe un livello più elevato di protezione dell’ambiente e sarebbe più efficace dal punto di vista della praticità e dell’applicabilità.
La dimensione nazionale
In Italia, la Legge quadro n. 157/92, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce quali mezzi possono essere utilizzati per l’esercizio della caccia (art. 13), ma non fornisce indicazioni specifiche sul tipo di materiale che deve essere utilizzato nelle munizioni. Maggiori restrizioni sono previste invece nel caso del controllo della fauna selvatica, che deve essere «praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici», su parere dell’ISPRA (art. 19) ed è consentito derogare a tali metodi solo qualora l’Istituto ne verifichi l’inefficacia.
Anche l’Italia ha dimostrato maggiore attenzione alle zone umide, ratificando l’accordo AEWA con la legge 6/2/2006 n. 66 e, successivamente, con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS, si è arrivati a un primo, seppur parziale, risultato. Infatti, all’articolo 2, comma 4, lettera i, per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) è previsto il «divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009». All’articolo 5, comma 1, lettera d, il decreto dispone che le Regioni e le Province autonome provvedano a porre lo stesso divieto anche per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Il decreto, tuttavia, consente ancora l’utilizzo di munizioni tradizionali nelle zone umide italiane che non rientrano nella rete ecologica Natura 2000 e in tutti gli ambienti terrestri; inoltre non pone il divieto alla detenzione delle cartucce contenenti piombo nelle aree dove non ne è consentito l’impiego. Tuttavia, evidentemente, con il Regolamento europeo, il divieto verrà finalmente esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio nazionale e non soltanto alle zone umide facenti parte della rete Natura 2000.
Per quanto riguarda gli altri usi delle munizioni al piombo e la caccia in terreni diversi dalle zone umide, il nostro Paese è caratterizzato da un’importante frammentazione amministrativa.
In riferimento all’attività venatoria, sono previste funzioni pianificatorie mirate alla conservazione delle capacità riproduttive, al conseguimento di densità di popolazione ottimali e alla regolamentazione del prelievo venatorio; pertanto le Regioni predispongono il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e la pianificazione è poi attuata mediante piani a scala provinciale, per cui le Province predispongono i Piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei10N. Lugaresi, Diritto dell’ambiente, sesta edizione, 2020, capitolo 8°.. In questo ambito, si segnala che la Provincia di Sondrio ha adottato nel 2011 uno specifico provvedimento, contenuto nel Piano faunistico venatorio e nel relativo decreto regionale n° 8089 del 9/09/2011 di valutazione di incidenza, consistente nell’obbligo di sostituire le palle di piombo utilizzate per la caccia agli ungulati e per le attività di controllo con palle a minor frammentazione o composte di altri metalli e leghe. In alternativa è previsto l’obbligo della completa rimozione dei visceri e dei polmoni dal luogo di abbattimento e loro sotterramento o smaltimento presso i punti di controllo11E. Bassi, M. Ferloni, A. Gugiatti, L. Pedrotti, M. Di Giancamillo, G. Grilli, Il rischio di saturnismo negli uccelli necrofagi in relazione alle attuali modalità di caccia degli ungulati, Atti XVI Convegno Italiano di Ornitologia, Cervia 21-25 settembre 2011..
Alcune Regioni inseriscono, invece, nei calendari venatori annuali, necessari per regolamentare l’attività venatoria, il divieto dell’uso del piombo limitatamente a determinate zone e specie. Ad esempio, il Calendario venatorio della Regione Abruzzo per la stagione 2022-2023 vieta l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale e raccomanda, nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, l’utilizzo — nelle armi rigate — di munizioni prive di piombo. Tuttavia, si deve tenere in considerazione che il calendario venatorio è un atto amministrativo che le Regioni approvano ogni anno ed è quindi sottoposto a variazioni e incertezze, così come il Piano faunistico venatorio è un semplice strumento di pianificazione. Pertanto, si ritiene12WWF. Report: Cartucce avvelenate, 2020. che l’ideale sarebbe che le Regioni approvassero leggi regionali per applicare le indicazioni della comunità scientifica, nonché nel rispetto del “principio di precauzione”, che tutela animali selvatici, gli habitat naturali e la salute degli umani.
Infine, localmente sono state assunte iniziative per superare l’uso del piombo nelle operazioni di controllo della fauna selvatica che arreca danni alle attività antropiche. Ad esempio dal 2011 il Parco Nazionale dello Stelvio, per i selecontrollori che operano il controllo del cervo all’interno dell’area protetta, ha indetto l’obbligo di munizioni senza piombo13http://lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/munizioni-al-piombo-strage-silenziosa-di-aquile-reali-e-avvoltoi/. per tutelare le popolazioni di Gipeto e di Aquila reale, specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Questa esperienza di successo avrebbe dovuto essere utilizzata negli anni successivi come esempio di best practice per 5 aree protette delle Alpi italiane nell’ambito di un progetto LIFE intitolato AlpsLeadFree, che prevedeva la sperimentazione dell’utilizzo di proiettili atossici per la caccia all’ungulato, ma questa candidatura non è stata ammessa al finanziamento europeo.
Queste esperienze dimostrano come sia possibile bandire le munizioni tradizionali per tutte le forme di caccia e di controllo, garantendo il mantenimento delle pratiche venatorie tradizionali.
Caccia con munizioni al piombo: prospettive future
Le ricerche scientifiche dimostrano che il tradizionale munizionamento da caccia rappresenta una fonte non trascurabile di inquinamento da piombo, in grado di avvelenare numerose specie di animali, contaminare il terreno e determinare un rischio sanitario per l’uomo. La problematica non è legata solamente all’esercizio dell’attività venatoria nelle zone umide, ma riguarda la generalità delle forme di caccia praticate in tutti i contesti ambientali.
Per quanto il divieto dell’uso di munizioni contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide disposto dall’Unione europea rappresenti un ottimo risultato e un primo passo verso un maggior livello di tutela della biodiversità e della salute umana, siamo già di fronte a un (auspicabile) divieto molto più ampio, che riguarda le munizioni a base di piombo in tutti gli altri tipi di terreno, anche se ad oggi abbiamo soltanto una proposta di tal genere, avanzata dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche.
È evidente la necessità di un divieto generalizzato del tradizionale munizionamento contenente piombo e della previsione dell’obbligo di materiali alternativi, nell’ottica del contemperamento degli interessi confliggenti: quello di preservare la salute pubblica e la biodiversità e quello dei cacciatori, che esigono il mantenimento delle forme di caccia attualmente praticate e il contenimento dei costi delle munizioni.
Del resto, l’Agenzia ha affermato che vi è ampia disponibilità di munizioni senza piombo, ad esempio all’acciaio o al bismuto, che costituiscono alternative tecnicamente possibili e presentano migliori profili di rischio e di pericolo per la salute umana e per l’ambiente rispetto alle munizioni al piombo. Inoltre le munizioni all’acciaio, che rappresentano l’alternativa alla quale più probabilmente verrà fatto ricorso, sono disponibili a un prezzo comparabile a quello delle munizioni al piombo.
In ultima analisi, si rileva come l’introduzione di modifiche del quadro normativo debba essere accompagnata da un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di informazione diretta ai consumatori di selvaggina e ai portatori di interesse, i cacciatori in primis e il personale tecnico che gravita intorno al mondo della fauna selvatica, così che la reale comprensione del problema “piombo” da parte di tutti i soggetti coinvolti consenta di pervenire al pacifico superamento dell’utilizzo dello stesso.
Note
- 1Per approfondimenti, si veda Andreotti A., Fabrizio B. 2012. Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158/2012.
- 2https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7.
- 3E. Bassi, R. Facoetti, M. Ferloni, A. Pastorino, A. Bianchi, G. Fedrizzi, I. Bertoletti, A. Andreotti, Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe, in Science of the Total Environment, 778 (2021).
- 4La Convenzione sulla Conservazione della Vita selvatica e degli Habitat Naturali, aperta alla firma il 19 settembre 1979, è entrata in vigore il 6 giugno 1982. È stata ratificata dall’Italia con la Legge 5 agosto 1981, n. 503.
- 5T. Scovazzi (a cura di), Corso di diritto internazionale, Parte II, Milano, 2018, p.8.
- 6La Convenzione di Bonn, adottata nel 1979, è entrata in vigore il 1° novembre 1983. È stata ratificata da parte dell’Italia con Legge 25 gennaio 1983, n. 42.
- 7La Direttiva Uccelli contempla l’istituzione di zone di protezione speciale (ZPS), per la tutela degli uccelli selvatici, mentre la Direttiva Habitat prevede l’istituzione di zone speciali di conservazione (ZSC), per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; ZPS e ZSC formano, insieme, la rete ecologica Natura 2000.
- 8Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, predisposta dalla Commissione Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008.
- 9https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights.
- 10N. Lugaresi, Diritto dell’ambiente, sesta edizione, 2020, capitolo 8°.
- 11E. Bassi, M. Ferloni, A. Gugiatti, L. Pedrotti, M. Di Giancamillo, G. Grilli, Il rischio di saturnismo negli uccelli necrofagi in relazione alle attuali modalità di caccia degli ungulati, Atti XVI Convegno Italiano di Ornitologia, Cervia 21-25 settembre 2011.
- 12WWF. Report: Cartucce avvelenate, 2020.
- 13http://lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/munizioni-al-piombo-strage-silenziosa-di-aquile-reali-e-avvoltoi/.