Cavalli destinati all’alimentazione umana: cosa dice la legge

Il tema dei cavalli destinati o meno all'alimentazione umana (DPA e non DPA) è sempre stato sensibile agli animi del mondo equestre

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Prima di affrontare l’analisi della legislazione italiana e la risoluzione di Strasburgo del 14 marzo 2017, che a distanza di tempo genera molta confusione, è bene analizzare gli acronimi DPA e non DPA.

Con l’acronimo DPA, s’intende l’espressione Destinato alla Produzione di Alimenti, generalmente per consumo umano, ossia l’equide può essere destinato alla macellazione.

Innanzitutto, si deve precisare che alla nascita ogni equide deve essere registrato nella Banca Dati Degli Equidi (BDE) ed il proprietario può scegliere se dichiarare il cavallo DPA, NON DPA oppure non dichiarare nulla. In tale ultima ipotesi, l’animale viene considerato DPA, salvo dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.

Infatti, il cavallo DPA non ha necessariamente la vita segnata, il suo fine non è necessariamente il macello ma la decisione spetta al suo proprietario, che ha anche altri due obblighi importanti: la registrazione dei trattamenti farmacologici sul registro dei farmaci e se si tratta di sostanze essenziali previste dal Reg. 195072006/CE e l’aggiornamento periodico — con la registrazione di ogni movimentazione degli equidi — del registro di carico e scarico aziendale, vidimato e validato dal Sevizio Veterinario Territoriale. Un altro obbligo a cui ci si deve attenere è che la macellazione non avvenga prima del compimento dei sei mesi di età.

Il secondo acronimo, invece, come si può dedurre, significa non Destinato alla Produzione Animale e, a differenza dell’equide DPA che può convertirsi in NON DPA nel corso della sua vita, la legislazione italiana prevede che un equide NON DPA dalla nascita sarà escluso a vita e irreversibilmente dalla macellazione.

Ciò che ha creato maggior confusione e accanimento, nell’ultimo periodo, è stata una risoluzione del 14 marzo 2017 del Parlamento Europeo con cui si invita la Commissione a colmare la lacuna normativa riguardanti i cavalli NON DPA, in quanto, «[…] non vi è nessuna registrazione, in taluni Stati Membri, di farmaci somministrati e si può ipotizzare la loro immissione nel circuito della macellazione clandestina con grave rischio per la salute pubblica».

Come è stato sopra citato, questa disposizione crea ancora oggi molta confusione in quanto ha suscitato il dubbio che il Parlamento Europeo abbia modificato lo status NON DPA da irreversibile a reversibile ma la risoluzione non ne parla ed invita solamente la Commissione a colmare la lacuna legislativa sopracitata.

Al momento, l’unica cosa certa è che DPA o NON DPA la scelta di assicurare un fine vita dignitoso spetta a noi, soltanto a noi umani.

Non perdiamoci di vista!

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