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Avv. Claudia Taccani

Avv. Claudia Taccani

Avvocato responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus e socio fondatore di Animal Law Italia. Da anni svolge l'attività di divulgatrice sulla tutela legale degli animali.

La convivenza con piccioni in città: sono tutelati per legge?

Anche il piccione in città va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge n. 157/92.

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Come sono inquadrati giuridicamente i piccioni

Per anni si è discusso se questo volatile sia o meno da considerare facente parte della specie selvatica: allo stato attuale, con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III pen. n. 2598 del 2004, è stato stabilito che anche il piccione in città va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge n. 157/92 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Quale Ente è competente nella gestione dei piccioni?

Essendo il piccione inquadrato come animale selvatico, la competenza nella relativa gestione è in primis in capo alla Provincia o alla Città Metropolitana in coordinamento con il Comune in ambito di materia igienico-sanitaria.

A questo proposito, in merito ai “piani di controllo” è bene sottolineare che la legge prevede la possibilità, per ragioni sanitarie, di tutela del patrimonio zootecnico o di quello storico-artistico, promuovere azioni di contenimento della specie. In tal caso, i Sindaci devono ricorrere a ‘metodi ecologici’ di contenimento del fenomeno, secondo il principio di prevalenza della disciplina ambientale. Soltanto in caso di esito negativo dei relativi risultati è lecito adottare piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte.

A questo proposito, è interessante la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, depositata il 20 novembre 2011 che, seguendo l’orientamento della Cassazione e del TAR Toscana, ha ritenuto di dover applicare ai piccioni torraioli “inselvatichiti” il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, «che pertanto ai sensi di legge non possono essere contenute se non con metodi ecologici, quale non può definirsi il ricorso alla caccia peraltro operato al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi».

Will Lep / iStock

I piccioni e il Codice Penale

Ricordiamo che le norme incriminatrici di cui al Libro II, Titolo IX bis del Codice penale, tutelano qualsiasi tipologia di animale, non soltanto quelli qualificati come d’affezione. Pertanto, maltrattare o peggio uccidere dei piccioni per crudeltà o senza la necessità, integra un delitto punibile ai sensi del Codice Penale. Nessuna discriminazione per legge: il reato di uccisione e di maltrattamento di animali colpisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità» uccide o maltratta un animale – qualsiasi – compreso i piccioni che convivono nelle nostre città.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17691/19 ha confermato responsabilità penale in capo ad un pescatore di siluri, per il reato di maltrattamento di animali, perché lo stesso, legando le zampe ad alcuni piccioni vivi, li aveva appesi all’amo e gettati nel fiume come esche.
La difesa aveva sostenuto la correttezza di tale pratica, essendo il piccione una preda naturale come un verme (spesso utilizzato in ambito di attività ittica) e, soprattutto, essendo la pesca un’attività lecita riconosciuta dalla legge e, pertanto, non soggetta all’applicazione della normativa sull’uccisione o maltrattamento di animali. In sostanza, secondo la difesa, pescare è un’attività che, se effettuata lecitamente, ben può comprendere l’utilizzo di un animale vivo come richiamo naturale del predatore e, pertanto, anche l’uso del piccione legato all’amo per attirare il siluro. Ma la Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità del pescatore di siluri.

Per i Giudici, nella sentenza citata, è importante tenere in considerazione che non tutti gli animali siano uguali, nel senso che gli stessi hanno caratteristiche etologiche diverse (in base alla propria natura e abitudini di vita) e, nel caso dei piccioni, seppur possano essere considerati genericamente delle prede, tale pratica risulta assolutamente innaturale perché gli stessi vengono ridotti in cattività e sottoposti ripetutamente a sevizie, attraverso tentativi di affogamento provocando gravi sofferenze. Ogni condotta che esula dall’ambito della normativa speciale come, appunto, pesca e caccia, “ricade” in una forma di responsabilità penale.

Il piccione, un animale erroneamente sottovalutato

È bene sapere che questo volatile è dotato di grandi poteri. Uno studio condotto dal neuroscienziato Edward Wasserman, dell’University of Iowa, ha svelato che questo animale possiede incredibili capacità di categorizzare oggetti e immagini: riconosce l’identità e le espressioni di un volto umano, distingue le lettere dell’alfabeto, ricorda oltre 1.800 immagini differenti e tanto altro ancora.

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