2. Profilo soggettivo e dell’imputabilità
Il concetto di imputabilità è indicato dall’art. 85 del codice penale, che recita: “Con l’espressione capacità di intendere si indica la capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti; la capacità di volere designa invece la capacità di autodeterminarsi liberamente”. In sede processuale perito e consulenti tecnici di parte in via del tutto concorde hanno diagnosticato al F. un disturbo antisociale di personalità, caratterizzato da un pattern pervasivo di inosservanza e violazione dei diritti degli altri, con quadro cognitivo risultato sostanzialmente indenne ancorché correlato ad una condizione di modesta intellettualità e scarsa cultura. A parere dei CTP il complesso sindromico descritto comporterebbe un’infermità di mente tale da scemare grandemente la capacità di volere, pertanto a detta degli stessi l’uomo sarebbe dotato della capacità di intendere, ma non di volere. I consulenti hanno infatti spiegato che “il F. viene soggiogato da delle compulsioni che non gli lasciano spazio di decidere” e che il suo delinquere “è diretto ad attenuare una condizione di dolore psicopatologico…quando sintoma, e quindi sta male…compie questi atti che gli leniscono il quadro di sofferenza che ha in quel momento…quando questo quadro si esaurisce, ricomincia daccapo e lo ripete”. Lo psichiatra conclude spiegando che “lo ha fatto e lo rifarà in maniera sequenziale” e che “non c’è modo di fermarlo dicendo tu non lo devi fare”. Gli atti da lui compiuti sarebbero dunque funzionali a lenire la sofferenza provata, in particolare il Facchinetti arrecherebbe nocumento agli altri per rivalsa contro un mondo che lo ha fatto soffrire sin dall’infanzia, sin da quando cioè, come argomentato dai consulenti, l’uomo ha subito la perdita della mamma.
Le conclusioni dei CTP non sono però parse condivisibili al giudice che ha dunque affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli in ossequio a quanto chiarito dal perito che ha riconosciuto l’imputato pienamente capace di intendere e volere. Il giudice in particolare ha chiarito di aver disposto la perizia “in via del tutto prudenziale sulla base di un preciso dato emerso dall’istruttoria”; con tale espressione la dott.ssa Bertoja fa riferimento a quanto riportato dal commissario capo del Corpo forestale dello Stato, Filippi, ossia che, lo stesso, aveva sollecitato un TSO nei confronti del F. ai servizi psichiatrici in quanto la vicenda dei gattini aveva sollevato nella comunità un’ondata di indignazione tale da rappresentare un problema di ordine pubblico. A tale richiesta non era però stato dato seguito poiché il F. alla visita effettuata presso il Centro Psicosociale di Trescore non aveva manifestato alcun sintomo suggestivo di una patologia psichiatrica. La dottoressa Bertoja ha chiarito innanzitutto che l’aspetto di compulsione descritto dai CTP appare difficilmente compatibile con la preordinata registrazione delle sevizie, che si connota per essere un aspetto di natura razionale e non istintuale; inoltre ha sottolineato che la condotta seriale si è protratta per un considerevole lasso di tempo in cui, essendo il Facchinetti certamente dotato della capacità di intendere, lo stesso percepisse tali azioni come riprovevoli e idonee a causare sofferenza in primis agli animali, ma anche alle persone a cui inviava i filmati delle raccapriccianti scene con lo scopo di sconvolgerli. Circostanza che dimostra che l’imputato fosse pienamente sintonico con la propria condotta deviante, ritenendo la sua condizione consona, accettabile e coerente con il resto della propria personalità. I soggetti ego-sintonici sono in accordo con se stessi, senza essere sensibili alle opinioni, ai valori, ai desideri o alle vedute morali degli altri. Ciò li porta a giustificare intimamente la propria condotta abnorme e a riversare sulla società, sull’ambiente, sugli altri, piuttosto che su se stessi, la responsabilità del loro comportamento, circostanza questa che fa sì che non si determini in loro alcun senso di colpa.
Il giudice ha inoltre riconosciuto l’imputato socialmente pericoloso spiegando che l’indole crudele dello stesso non si è manifestata solo attraverso l’uccisione di svariati gatti previe sevizie, ossia azioni finalisticamente indirizzate ad infliggere alla vittima sofferenze gratuite ed aggiuntive, ma anche attraverso l’invio, a coloro che glieli avevano affidati, di foto e video che ne documentavano la tortura e l’uccisione nonché attraverso conversazioni vertenti sullo stesso argomento. Persone particolarmente sensibili che il F. ha scelto e fatto deliberatamente soffrire narrando e documentando loro i patimenti delle bestiole, offendendo così non solo l’integrità degli animali, ma anche il sentimento per gli animali che il complesso di norme introdotte dal legislatore con la legge n. 189/2004 tutela. Queste le motivazioni con cui il giudice ha giustificato l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.