La tutela del consumatore
Attualmente a livello europeo non esiste alcuna disciplina uniforme che regoli l’apposizione in etichetta di una informazione univoca relativa al grado di benessere animale garantito dal sistema produttivo.
La normativa di riferimento è rinvenibile nel Regolamento 1169/2011/UE, il più importante e onnicomprensivo strumento di regolamentazione della disciplina inerente la fornitura di informazione obbligatoria e volontaria sugli alimenti.
La volontà esplicita del legislatore europeo è stata quella di adottare uno strumento che assicurasse un elevato livello di protezione del consumatore, della sua salute e del suo diritto all’informazione.
Questo obiettivo richiede una comunicazione adeguata sugli alimenti, che permetta a chi acquisti di operare scelte pienamente consapevoli, nel rispetto delle proprie esigenze dietetiche individuali.
Tale principio permea in realtà l’intera legislazione alimentare europea, la quale a norma dell’articolo 8 del Regolamento 178/2002/CE “si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano”, prevenendo qualsiasi pratica in grado di indurli in errore.
Come affermato dal regolamento 169 del 2011 le scelte dei consumatori
“possono essere influenzate,tra l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica”.
Ecco dunque venire in rilievo il rapporto tra etichettatura e informazione al consumatore sul benessere animale, sia in relazione alle considerazioni etiche della tutela del benessere animale che a quelle ambientali e sociali che l’impatto degli allevamenti sul clima inevitabilmente comportano.
I sistemi di etichettatura non specificamente elaborati con finalità di informazione sul benessere animale
Escluso il settore specifico della commercializzazione delle uova e del pollame,per il quale la disciplina sovranazionale impone criteri di stampigliatura obbligatoria ed etichettatura volontaria che facciano corrispondere rispettivamente a codici o diciture differenti, diversi sistemi di allevamento (per le uova: 3 allevamento in gabbia, 2 allevamento a terra, 1 allevamento all’aperto, 0 allevamento biologico – per il pollame: estensivo al coperto, all’aperto, rurale all’aperto, rurale in libertà), il riferimento diretto in etichetta a livelli di tutela del benessere animale è lasciato all’apposizione volontaria da parte di enti certificatori che dispongano disciplinari di riferimento.
L’indicazione del sistema di allevamento costituisce in ogni caso un’informazione solo indiretta, dalla quale il consumatore deve trarre conclusioni autonome sulla corrispondente tutela del benessere animale.
Lo stesso dicasi per la produzione biologica certificata, al momento il sistema che offre in assoluto maggiori garanzie in tal senso, che richiede tuttavia una conoscenza dettagliata del sistema produttivo per poter inferire un giudizio informato.
I sistemi di etichettatura indirizzati a fornire informazioni dirette sul benessere animale
Per quanto attiene modelli informativi che facciano direttamente riferimento al benessere animale attualmente sul territorio europeo sono molti i sistemi di certificazione elaborati al fine di rispondere alla domanda crescente di informazioni del consumatore di alimenti.
La loro elaborazione è avvenuta ad opera di diversi soggetti, tra cui enti, associazioni e operatori privati del settore alimentare impegnati a diversi livelli della catena produttiva. Questi sistemi prevedono per la maggior parte che sul prodotto venga apposto un logo graduato che permetta di comprendere facilmente tutti i possibili livelli di tutela certificabili e il posizionamento del prodotto sulla scala di riferimento. Altri appongono un’unica indicazione volta a indicare un certo grado superiore di benessere animale.
Tuttavia si tratta di strumenti che a causa della loro proliferazione e dei differenti parametri tenuti in considerazione rischiano di aumentare la confusione del consumatore, inducendolo in errore e non risultando in un modello informativo univoco, ma plurimo e disgregato. Si profila inoltre un problema di mancata trasparenza del mercato a danno dei produttori che adottino standard effettivamente superiori.
Ad oggi nell’Unione europea solo la Danimarca ha elaborato uno schema legislativo nazionale per la certificazione del benessere animale in relazione alla produzione ed etichettatura di latte e derivati, carne fresca e macinata, nonché derivati e preparati a base di carne.
Il sistema introdotto è applicabile ai suini, ai polli da carne e ai bovini destinati alla produzione di carne e di latte, con previsioni specifiche relative ai requisiti previsti per ogni specie coinvolta e alla gestione delle diverse fasi della produzione.
In Italia è attualmente in fase di elaborazione uno schema di decreto che in attuazione dell’articolo 224 bis del Decreto Rilancio che ha istituito Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale, disciplini la certificazione e l’etichettatura volontaria di prodotti di origine animale che rispettino standard superiori ai requisiti di legge. Di fatto uno schema potenzialmente positivo, ma che per come redatto rischia di trasformarsi in un terribile inganno ai danni del consumatore (per un approfondimento visitate la pagina della campagna “bugie in etichetta”).
Conclusioni
Per riassumere dunque, fatte salve le informazioni indirettamente reperibili grazie a sistemi di etichettatura non specificamente elaborati al fine di fornire indicazioni sul benessere animale, si rileva la mancanza di uno strumento uniforme efficace, che aiuti il consumatore ad operare scelte pienamente consapevoli circa la tutela del benessere animale.
Tale sistema per essere efficace richiederebbe: di prendere in considerazione l’intero arco di vita dell’animale (inclusi il trasporto e la macellazione); di fare affidamento su standard scientifici che permettano di misurare l’effettivo grado di tutela del benessere animale; di poter fare affidamento su sistemi di tracciabilità e controlli nelle diverse fasi della produzione con la previsione di sanzioni per mancata ottemperanza nonché di prevedere un’etichettatura multilivello in grado di informare il consumatore sul grado effettivo di tutela accordato rispetto a i diversi possibili livelli di protezione, assicurando una gradualità che possa incentivare l’evoluzione dei sistemi produttivi.
A simili conclusioni è giunto il sottogruppo di lavoro sull’etichettatura e il benessere animale istituito nel 2020 dalla Commissione Europea presso la European Platform on Animal Welfare. L’indicazione fornita alla Commissione è stata quella di aspirare all’istituzione di un’etichetta europea per il benessere degli animali, in grado di garantire un livello di informazione equivalente per i consumatori di tutta l’UE, aumentando la trasparenza nel mercato e tutelando i produttori che applichino standard di protezione elevati.
Gli obiettivi che in tal modo verrebbero perseguiti sarebbero:
a) rispondere alla domanda di reperibilità di informazioni chiare e affidabili sul modo in cui vengono trattati gli animali d’allevamento;
b) offrire ai consumatori la possibilità di scegliere il proprio cibo in base al livello di benessere animale per il quale sono disposti a pagare;
c) offrire agli operatori economici, inclusi gli allevatori, opportunità e incentivi per migliorare a proprio ritmo gli standard di benessere;
d) fornire un quadro di riferimento per il miglioramento continuo del benessere degli animali.