“Randagio” o “non randagio”? Questo è il dilemma

Cosa fare se si incontra un "trovatello" per strada? Ecco le cautele da adottare per muoversi legalmente.

Valentina Masini

Laureata in Giurisprudenza a Pisa, collabora presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Fervente cinofila, nel tempo libero fa volontariato per associazioni locali.

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Può capitare che passeggiando ci si imbatta in un animale che, solo e sperduto, vaga per le strade della propria città e, se anche voi come me non riuscite a resistete ad un paio d’occhi dolci e spauriti, vi fermerete senz’altro ad accudire e prestare un primo soccorso al mal capitato di turno. Tuttavia, se successivamente, tentati dall’occhio languido, dal carattere particolarmente dolce, simpatico, giocherellone del “trovatello” di turno decidete che si, lei o lui può rimanere in via definitiva con voi, è opportuno, prima di avere brutte sorprese, porre in essere alcuni accorgimenti.

Qualora poi capiti che non siate gli unici a volersi prendere cura dell’animale in questione, ma vi siano più persone decise, come voi, ad accudire il cane o il gatto “senza fissa dimora”, merita precisare che, anche se è raro in una società urbanizzata come la nostra spesso insensibile alle problematiche del mondo animale, è possibile far riconoscere il cane come “cane di quartiere”, o qualora il “trovatello” sia un gatto, istituire una colonia felina, se ne sussistono i presupposti.

Pertanto, al fine di essere più esaustivi possibile è opportuno trattare singolarmente le tre diverse ipotesi, ossia il c.d. “cane di quartiere” o “liberamente accudito”, la colonia felina e l’adozione da parte del singolo.


Il “cane di quartiere”

Il “cane di quartiere”, altrimenti detto “liberamente accudito”. Pur essendo un’esperienza non particolarmente diffusa, data l’intrinseca pericolosità che il nostro ordinamento riconnette al cane sia in relazione alle possibili aggressioni sia in relazione all’effettivo pregiudizio alla sicurezza dovuto al rischio che l’animale percorra strade provocando incidenti, il cane di quartiere potrebbe rappresentare comunque una valida soluzione al problema del randagismo. Il cane liberamente accudito, infatti, altro non è altro che un randagio adottato da parte degli abitanti di un determinato quartiere o di una determinata zona che, pur lasciando libero l’animale, si assumono l’impegno delle sue cure alimentari e veterinarie.

Tale figura, inoltre, lungi da essere solo un fenomeno mediatico, è stata ufficializzata con la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 2001, nonché a livello regionale e comunale. Tuttavia, la regolamentazione del “cane di quartiere” a livello locale ha portato alla previsione di iter diversi da Regione a Regione e, addirittura da Comune a Comune e pertanto, se si è effettivamente interessati a fare diventare un randagio “cane di quartiere” è opportuno informarsi su quali siano le norme in vigore nel proprio Comune. Merita inoltre precisare che pur variando le regole in materia a seconda del luogo di adozione, è possibile individuare sia alcuni requisiti sempre richiesti dalla normativa locale, sia una procedura più o meno standard.

Il cane infatti per poter assumere lo stato di “cane di quartiere” o “cane liberamente accudito” deve imprescindibilmente:

  • non essere un cane aggressivo,
  • non deve aver subito segnalazioni quale autore di molestie,
  • non deve appartenere a razze ritenute pericolose,
  • deve essere compatibile con il quartiere dove si intende inserirlo. In particolare, il consenso del quartiere è un requisito imprescindibile del quale può essere addirittura richiesta una prova, ad esempio un elenco di firme, al fine di accertare che non vi sia solo un gruppo limitato di persone che abbiano intenzione di prendersi cura dell’animale ma un numero ben più alto, anche al fine di evitare che vi siano continui diverbi o lamentele in merito alla presenza nella zona dell’animale in questione.

Per quanto attiene invece gli elementi comuni tra le procedure che permettano di trasformare il randagio nel cane di quartiere, pur sottolineando ancora una volta che variando da Comune a Comune possono presentare delle significative differenze, normalmente è richiesto che il cane:

  • sia condotto presso il canile sanitario dove deve essere dichiarato clinicamente sano;
  • sia successivamente vaccinato contro le malattie comuni e sterilizzato chirurgicamente;
  • sia iscritto all’anagrafe canina e microcippato a nome del Comune di appartenenza;
  • una volta avvenuto il riconoscimento dell’animale come “cane di quartiere” o “cane liberamente accudito” dovrà essere nominato un volontario che curi l’alimentazione, l’igiene e l’assistenza veterinaria presso le strutture della A.S.L. competente. Normalmente, le spese che saranno sostenute per il cane sono a carico del Servizio Sanitario.

Spesso inoltre, anche se non sempre, è richiesto che l’animale rimesso nel territorio porti una medaglietta ben visibile dove sia riportata chiaramente la dicitura “cane liberamente accudito” o “cane di quartiere”, il recapito telefonico e i dati del privato cittadino che abitualmente se ne prende cura.

Ciò che merita sottolineare, in questi atti delle amministrazioni locali, è che riconoscono espressamente un diritto ad una libertà di movimento del cane, malgrado si sia consapevoli dei pericoli che può determinare.


Le colonie feline

L’esistenza delle colonie feline è decisamente più comune e più antica della figura del “cane di quartiere”, dato che è sopravvissuta nel tempo nonostante i cambiamenti delle città e degli insediamenti urbani. La colonia felina, infatti, si costituisce quando sussiste un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono stabilmente in determinato territorio.

Quel che merita di sottolineare è che le colonie feline, così come il cane liberamente accudito, possono trovare un vero e proprio riconoscimento formale dato che la loro presenza è espressamente tutelata dalla normativa sia statale che regionale e locale. In particolare, all’art. 2 della legge n. 281 del 14 agosto 1991[1] oltre a stabilirsi che è vietato maltrattare cani e gatti anche se liberi e privi di proprietario, si riconosce anche l’obbligo in capo all’autorità sanitaria di sterilizzazione dei gatti e di soppressione degli stessi solo ed esclusivamente quando siano gravemente malati o incurabili.

Inoltre, la quasi totalità delle leggi regionali riconosce anche il diritto dei felini a vivere dove risiedono, indipendentemente dalla natura privata o pubblica dell’area di “residenza” della colonia, sebbene nel rispetto delle regole di igiene e sanità.

A livello locale è inoltre possibile registrare una colonia felina, ma anche in questo caso la varia regolamentazione regionale e comunale ha portato alla previsione di iter diversi da città a città. Alcuni comuni, ad esempio, non permettono ai singoli cittadini la cura e la registrazione delle colonie feline ma la affidano solo ed esclusivamente ad associazioni animaliste regolarmente registrate, altri invece lo consentono ma solo in presenza di determinate caratteristiche e rassicurazioni. Pertanto, anche in questo caso, così come per il “cane di quartiere” si consiglia di verificare quale sia la procedura di riconoscimento delle colonie applicabile al proprio luogo di residenza.

Quel che ci preme sottolineare in questa ipotesi è che la permanenza delle colonie feline anche in spazi privati è sempre legittima, così come confermato anche da una sentenza del Tribunale di Milano[2] che ha riconosciuto il diritto di una “gattara” di alimentare alcuni gatti presenti nel cortile condominiale, nonostante il parere contrario dei condomini. [3]


L’adozione da parte del singolo

Merita innanzitutto precisare che prima del febbraio del 2016 chi accoglieva in famiglia un cane trovato per strada perché smarrito o abbandonato rischiava, se non poneva in essere gli accorgimenti del caso, di essere accusato di appropriazione di c.d. cose smarrite ai sensi dell’art. 647 c.p.. Tuttavia, grazie alla depenalizzazione avvenuta nel 2016 mediante i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, non è più penalmente rilevante accogliere un cane smarrito nella propria casa.

Malgrado la suddetta depenalizzazione, l’adozione del “trovatello” alla luce dell’art. 925 c.c. può avere comunque delle conseguenze in ambito civilistico, infatti tale articolo prevede che chi si appropria di un animale smarrito senza porre in essere i dovuti accorgimenti è tenuto a pagare una apposita sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 8.000 euro, a restituire l’animale al legittimo proprietario e a risarcirgli il danno sofferto.

L’articolo 925 c.c., infatti, dopo aver stabilito il diritto per il proprietario dell’animale di inseguirlo anche sul fondo altrui, sottolinea che l’animale appartiene a chi se ne è impossessato, salvo che il proprietario precedente, una volta che abbia avuto notizia del luogo in cui l’animale si trova, non lo reclami entro 20 giorni.

Pertanto, in base a quanto stabilito dal nostro ordinamento, proprio per evitare che un bel gesto abbia spiacevoli conseguenze, è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Innanzitutto si deve tempestivamente denunciare il rinvenimento alle autorità competenti dell’animale in questione, quali ad esempio la Polizia Municipale, il servizio veterinario della A.S.L. o l’anagrafe canina, che procederanno a verificare se l’animale è dotato di regolare microchip, e in caso affermativo, a rintracciare i proprietari del “trovatello” tramite il registro presente all’anagrafe.

In attesa del ritrovamento del legittimo proprietario l’animale può essere affidato sia al canile convenzionato con il comune sia al privato cittadino che ne faccia richiesta e che fornisca la garanzia di “buon trattamento” dell’animale. In ogni caso, è l’A.S.L. competente che autorizza l’affido del “trovatello”, inizialmente in via temporanea e, decorsi 60 giorni, in via definitiva.

Il precedente proprietario del cane (se ovviamente esiste) conserva il diritto di rivendicarlo ex art. 925 c.c. entro un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza del ritrovamento del proprio animale. Decorso inutilmente tale periodo il “trovatello” entra nella piena proprietà dell’affidatario.

Tale articolo anche se ad una prima lettura può sembrare eccessivamente punitivo nei confronti di coloro che accolgono un animale nella propria casa risponde ad una logica piuttosto condivisibile. Si pensi ad esempio al nostro stato d’animo se, accidentalmente smarriamo il nostro animale domestico e questo venga accolto da un’altra famiglia senza averne alcune notizia, precludendoci in tal modo ogni possibilità di ritrovamento e di un “lieto fine”. Pertanto, affinché un gesto di cuore, come lo è indubbiamente l’adozione di un randagio, abbia un lieto fine per tutti, umani e non, ricordatevi di porre in essere tutte le dovute segnalazioni del caso.


NOTE

[1] Ossia la nota Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

[2] Tribunale di Milano sent. n° 12370 del 2009

[3] “Il Diritto e gli Animali: note Gius-privatistiche” di Diana Cerini, Editore G. Giapichelli Torino

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