Reati contro gli animali: a chi rivolgersi?

Spesso accade che l’organo di polizia a cui ci si rivolge declini la propria competenza per tali reati. Cosa possiamo fare in questi casi?

Ilaria Naro

Lavora nell’ambito della formazione. Nel 2018 ha conseguito la qualifica professionale di esperta in psicopatologia giuridica, criminal profiling, psicopatologia e psicodiagnostica forense presentando una tesi sulla crudeltà nei confronti degli animali come indice predittivo di pericolosità sociale.

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Sovente i cittadini che si trovano ad assistere ad un reato contro gli animali riscontrano difficoltà nel sporgere denuncia presso i comandi delle forze dell’ordine; non infrequentemente infatti accade che l’organo di polizia giudiziaria a cui ci si rivolge declini la propria competenza per tali reati ed inviti a riferirsi ad altro organo specializzato.

Cosa fare in questi casi?

Innanzitutto occorre precisare che tutti i reati, quindi anche quelli perpetrati a danno degli animali, sono di competenza della polizia giudiziaria, pertanto nessun organo di polizia può ritenersi esentato dalla competenza verso questa tipologia di reati. A conferma di ciò occorre richiamare il dettato letterale dell’art. 55, comma I, del c.p.p. che chiarisce che: «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale».

Certamente alcuni organi risultano essere maggiormente preparati e dunque istituzionalmente preposti a gestire particolari tipologie di illeciti: nel caso dei reati in parola il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Municipale costituiscono organi di riferimento primario per l’applicazione della legge a tutela degli animali; tuttavia ciò non esime tutti gli altri organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera…) dal dovere di intervenire: l’intera polizia giudiziaria, occorre ribadirlo, è in ogni caso competente per tutti i reati, pertanto tutti gli organi di P.G. sono sempre chiamati ad operare – su segnalazione o iniziativa – in presenza di condotte illecite a danno degli animali. (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91).

Quali conseguenze per chi rifiuta di intervenire?

Laddove un agente di P.G. dovesse rifiutarsi di prestare servizio in virtù di una supposta incompetenza, porrebbe in essere una condotta contraria al proprio dovere di ufficio, risulterà dunque opportuno segnalare tale comportamento ad un superiore gerarchico. È bene evidenziare come, nei casi più gravi, tale condotta – che naturalmente deve poter essere provata in modo oggettivo – integri il reato di cui all’art 328 c.p., ossia omissione di atti d’ufficio. A livello probatorio occorre prova della rinuncia ad intervenire da parte dell’agente, sotto questo profilo, ad esempio, può essere utile la presenza di testimoni che possano confermare il rifiuto di intervento o ancora registrare la telefonata o il colloquio intercorso.

Occorre altresì richiamare l’articolo 40 comma II c.p., disposizione che prevede che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Se di fronte ad un reato un organo di polizia giudiziaria, il cui compito è quello di reprimere i reati e di impedirne la continuazione e/o reiterazione, non interviene può essere chiamato a rispondere in concorso con gli autori del reato stesso. Nelle fattispecie di reato volte a reprimere condotte violente perpetrate nei confronti degli animali un “rimando di competenze”, soprattutto in flagranza di reato, può comportare non solo il perpetuarsi della sofferenza, ma addirittura la morte dell’animale vittima di violenza. Ben si capisce come, dunque, sia fondamentale impedire il protrarsi della condotta illecita.

Consigli per chi denuncia

Al fine di perfezionare una denuncia che risulti quanto più completa ed esaustiva è opportuno allegare all’atto qualsiasi documento che agevoli l’identificazione dei responsabili, quali ad esempio documentazione clinica che attesti le condizioni dell’animale, materiale fotografico, filmati, registrazioni, testimonianze di persone informate sui fatti.

Nei reati a danno degli animali, fotografie e videoriprese assumono particolare rilevanza sostanziale e procedurale: potranno infatti essere acquisiti direttamente dal Giudice in dibattimento ed utilizzati ai fini della decisione.

L’importanza di denunciare

Un fenomeno può essere efficacemente contrastato solo laddove se ne conosca la reale portata, purtroppo però in materia di reati contro gli animali molti sono i dati che sfuggono all’evidenza, grande è infatti il numero oscuro, la cd. “cifra nera”, che li interessa; i casi che arrivano a sentenza sono meno del 30%: i crimini contro gli animali che vengono puniti sono dunque una minima parte rispetto a quelli effettivamente consumati. Il motivo di ciò è da ricercarsi principalmente nella sottostima che porta a non denunciare tali abusi, spesso banalizzati e sottovalutati. Proprio come per i reati che vedono coinvolte vittime umane occorrono denunce e non indifferenza.

Aiutiamo i nostri piccoli amici e ricordiamo sempre che la sofferenza non conosce specie e che, come asseriva Alphonse de Lamartine, «Noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali, l’altro per gli umani. Nella crudeltà verso gli uni e gli altri, l’unica differenza è la vittima».

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