Negli ultimi anni si registra il perdurare della abominevole pratica di trasportare illegalmente in Italia cuccioli di cani di razza allevati, per lo più in condizioni inaccettabili, nei Paesi dell’Est Europa. La finalità dei trafficanti è chiaramente di mettere in vendita i cuccioli, tramite negozi, allevamenti e su internet, in alcuni casi persino all’acquirente finale persino presso i caselli autostradali. Questa condotta, penalmente sanzionata, è sussumibile nel reato di “Traffico illecito di animali da compagnia”1Il reato di traffico illecito prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 3.000 a euro 15.000, punendo chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce, trasporta, cede o riceve animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale., previsto dall’art. 4 della l. 201/20102Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. e, purtroppo, nella pluralità dei casi registra la compresenza del delitto ex art. 544 ter “Maltrattamento di animali”, tanto nella sua forma attiva (ad es., condotta di colpire o infierire sugli animali), quanto in quella omissiva ( ad es., mancanza di cibo o acqua), e della contravvenzione ex art. 727, c. 23In particolare si tratta della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze., “Abbandono di animali” (ad es., nel caso di sovraffollamento e/o condizioni igieniche precarie).
I cuccioli, spesse volte di età accertata inferiore alle 12 settimane 4Nella prassi i cuccioli sono trasportati in clandestinità (nascosti nei bagagliai di auto, in borsoni, in treno, in aereo, etc.) ovvero sprovvisti della documentazione necessaria per essere trasportati a fini commerciali (microchip, passaporto europeo, vaccinazione antirabbica). Altri viaggiano con documenti falsi o contraffatti. È da ricordare che sotto i tre mesi di età è proibito commercializzare i cuccioli., destinati al commercio in Italia sono trasportati, in condizioni deprecabili, all’interno di scatole nei bagagliai delle auto, in gabbie poste in furgoni, in borsoni, etc.
Per esemplificare le situazioni-tipo che avvengono nella prassi è utile sondare la modalità di trasporto su strada, senza entrare nel merito delle questioni attinenti al reato di “Traffico illecito di animali da compagnia”; le condizioni igienico-sanitarie non accettabili in cui i cani versano usualmente durante il trasporto, unitamente alle lesioni, alle fatiche e ai comportamenti insopportabili cui vengono sottoposti i cuccioli portano nella maggior parte dei casi a far ipotizzare il reato previsto dall’art. 544 ter.
I cuccioli, trasportati all’interno di furgoni proveniente dai paesi dell’Est Europa, sono posti solitamente all’interno di scatoloni o di gabbie in rete metallica posizionate su più livelli verticali con alla base delle stesse solo uno strato di carta; ciò è contrario alle prescrizioni dettate dalla normativa europea5Regolamento (CE) n. 1/2005 “Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”; esso definisce, nell’allegato I – capo II, le caratteristiche del veicolo da adibire al trasporto e il posizionamento dei contenitori che devono nello specifico: permettere di: proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la qualità e la quantità dell’aria, garantire l’accesso in modo da consentirne l’ispezione e la cura degli animali; presentare una superficie antisdrucciolo; fornire un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto. Inoltre i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte superiore rivolta verso l’alto; si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi forti; devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l’urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore. in quanto non vi è una barriera tale da bloccare la caduta di acqua ed escrementi dai contenitori ai livelli superiori.
Questo porta gli animali a vivere una situazione di estremo disagio, potenzialmente generatrice di malattie a causa della difficoltà di termoregolazione tipica dei primi mesi di vita. I cuccioli infatti non hanno completato la maturazione del sistema immunitario e dei meccanismi di termoregolazione e lo stress cagiona un aumentato consumo di energie che può provocare ipoglicemia, frequente ed aggravata in caso di paura, parassitosi intestinali e freddo.
Inoltre l’aerazione all’interno dei vani dei furgoni, così come nei bagagliai delle auto, è carente quindi la qualità e la quantità dell’aria sono insufficienti.
I cuccioli non hanno a disposizione delle ciotole d’acqua; ove sono presenti sono peraltro spesse volte vuote o non fissate, con la conseguenza summenzionata di far cadere ai piani inferiori l’acqua (gialla e contaminata da feci e urina) che li imbratta e bagna.
I cani di taglia media o grande sono solitamente costretti in gabbie troppo basse che impediscono di mantenere la posizione naturale.
In molti dei cuccioli trasportati oltre i nostri confini nazionali illecitamente è stata inoltre rilevata l’assenza del protocollo vaccinale dell’antirabbica, in quanto i titoli anticorpali sono inferiori agli standard internazionali con potenziali conseguenze estremamente pericolose non solo per altri animali ma anche per l’uomo.
A seguito del trasporto in queste condizioni il decesso di alcuni cuccioli è un esito tragicamente frequente; i decessi sono causati dalla immunodepressione da trasporto e dalla mancanza di setti divisori tra gabbie che conducono alla trasmissione di agenti patogeni per via aerea ed oro-fecale, essendo state rilevate, in molti casi, numerose infezioni come parvovirosi, escherichia coli, cimurro.
È agevole quindi rilevare una sistematica prevaricazione delle “Cinque libertà”, sancite dal Farm Animal Welfare Council (FAWC) attingendo dal Brambell Report, che devono essere garantite agli animali; esse sono: a) libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione, ovvero disponibilità di acqua e di una dieta bilanciata tale da favorire lo stato di salute e di vigore dell’animale; b) libertà dal disagio, cioè disponibilità di un ambiente appropriato, comprensivo di aree riparate e di riposo; c) libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie, attraverso la prevenzione, tempestive diagnosi e terapie puntuali (spesse volte sono trasportati cuccioli già malati, debilitati e privi di protocollo vaccinale); d) libertà di poter manifestare un comportamento normale, tramite la disponibilità di spazi adeguati, ambienti puliti e la presenza di animali della stessa specie; e) libertà dalla paura, assicurando condizioni di vita tali da evitare sofferenze mentali.
Parimenti è palese il rinvenimento di una sistematica compresenza del reato satellite ex art.544ter in concorso in quanto i cuccioli sono trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni, sofferenze inutili, stress psico-fisico e traumi.
Concludendo, secondo la normativa europea, gli animali devono essere trasportati in modo da escludere tali traumi e ogni altra possibile situazione di stress psico-fisico. I contenitori utilizzati devono essere di materiale lavabile e disinfettabile e di dimensioni appropriate alla taglia degli animali, con un adeguato apporto di aria ma senza esporre gli animali a correnti, a temperature troppo elevate o troppo basse. Il fondo dei contenitori deve essere anti sdrucciolo e sono da evitare contenitori per cibo e acqua che possano rovesciarsi e bagnare o imbrattare gli animali.
Nel traffico illecito tutte queste prescrizioni non sono assolutamente seguite e questo porta a notevoli sofferenze e decessi di cuccioli, spesso separati precocemente dalle madri, costrette a vivere in vere e proprie “fabbriche”.
Parimenti, non viene rispettato il dettato normativo dell’art. 4 della l. 201/20106È opportuno ricordare che l’art. 5 della medesima legge prevede una violazione amministrativa, l’“Introduzione illecita di animali da compagnia”, che sanziona tali condotte: l’introduzione, il trasporto e la cessione di cani e gatti nel territorio nazionale, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti (sprovvisti ad esempio di documentazione sanitaria, passaporto ove richiesto, vaccinazione antirabbica)., in quanto i cuccioli sono nella maggior parte dei casi privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
Nel momento in cui si procede all’acquisto di un cane di razza è opportuno riportare alla mente quale potrebbe essere il pregresso, ricordando che è preferibile dare una nuova casa ad un cane ospite delle strutture di ricovero (canili e, per i gatti, gattili). Se si vuole comunque procedere all’acquisto di un cucciolo di razza, non optando per l’adozione, è fondamentale porre particolare attenzione alle truffe che avvengono su Internet. Bisogna diffidare degli annunci in rete che riportano solo nomi e numero di telefono cellulare e che danno la possibilità di ricevere il cucciolo in luoghi diversi da un’attività commerciale, a titolo esemplificativo all’uscita di un casello autostradale.
Attuando queste semplici accortezze si può combattere la pratica del traffico illecito di animali da compagnia, contrastando in prima persona i venditori che importano cuccioli dall’Est Europa falsificandone i documenti, strappandoli precocemente alle loro madri (costrette a continue gravidanze) e sottoponendoli a viaggi di 10 – 11 ore in condizioni deprecabili sotto i profili psicologico, fisico e igienico-sanitario.
Note
- 1Il reato di traffico illecito prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 3.000 a euro 15.000, punendo chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce, trasporta, cede o riceve animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
- 2Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.
- 3In particolare si tratta della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
- 4Nella prassi i cuccioli sono trasportati in clandestinità (nascosti nei bagagliai di auto, in borsoni, in treno, in aereo, etc.) ovvero sprovvisti della documentazione necessaria per essere trasportati a fini commerciali (microchip, passaporto europeo, vaccinazione antirabbica). Altri viaggiano con documenti falsi o contraffatti. È da ricordare che sotto i tre mesi di età è proibito commercializzare i cuccioli.
- 5Regolamento (CE) n. 1/2005 “Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”; esso definisce, nell’allegato I – capo II, le caratteristiche del veicolo da adibire al trasporto e il posizionamento dei contenitori che devono nello specifico: permettere di: proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la qualità e la quantità dell’aria, garantire l’accesso in modo da consentirne l’ispezione e la cura degli animali; presentare una superficie antisdrucciolo; fornire un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto. Inoltre i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte superiore rivolta verso l’alto; si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi forti; devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l’urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore.
- 6È opportuno ricordare che l’art. 5 della medesima legge prevede una violazione amministrativa, l’“Introduzione illecita di animali da compagnia”, che sanziona tali condotte: l’introduzione, il trasporto e la cessione di cani e gatti nel territorio nazionale, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti (sprovvisti ad esempio di documentazione sanitaria, passaporto ove richiesto, vaccinazione antirabbica).