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Due mesi di tempo all’acquirente di un cane malato

La Corte di Cassazione si è espressa ribadendo che chi acquista un animale è un consumatore e il vizio può essere eccepito entro due mesi.
Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Qualche tempo fa abbiamo affrontato il tema dell’acquisto di un cane poi rivelatosi malato, dei nostri diritti e del termine del compratore per eccepire il vizio. Riprendiamo l’argomento in quanto è intervenuta recentemente un’ulteriore ordinanza a conferma del medesimo principio di diritto.

La Corte di Cassazione, infatti, con provvedimento depositato il 6 dicembre 2022, su ricorso iscritto al n. 9040/2018 RG, si è espressa ritenendo che chi acquista un animale da affezione è, a tutti gli effetti, un consumatore e il vizio, conseguentemente, non dovrà essere necessariamente sollevato entro 8 giorni, ma potrà essere eccepito all’allevatore entro il termine di due mesi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario di un Bulldog inglese che domandava un risarcimento complessivo nella somma di euro 5.200,00 a titolo di spese mediche, danni e riduzione del prezzo, in relazione all’acquisto, appunto, di un esemplare di razza Bulldog inglese che, sin dal momento della vendita, era affetto da malattia diagnosticata come broncopolmonite con pleurite e pericardite.

Secondo l’attore, la società convenuta, che gestiva un allevamento, era inadempiente per aver consegnato un animale affetto da un vizio tale da renderlo inidoneo all’uso a cui era destinato o tale da diminuirne il valore in modo apprezzabile.

In primo grado, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea condannando la società convenuta al pagamento di euro 4.800,00 quale risarcimento del danno.

La Corte di Appello accoglieva, però, le doglianze della società che lamentava la mancava tempestività della denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta del vizio. Disponeva, quindi, la restituzione della somma riconosciuta in primo grado.

A comporre la vicenda e individuare l’esatto termine nel quale è necessario far valere il “vizio” , è, nuovamente, una ordinanza della Suprema Corte la quale ha ripreso la pronuncia, già oggetto del nostro precedente contributo sopra richiamato, n. 22728 del 25/09/2018, sez. II, che affermava il seguente principio di diritto: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti ‘consumatore’, così come va qualificato ‘venditore’, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto ‘cosa mobile’ in senso giuridico, costituisce ‘bene di consumo‘”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 c. cons. al termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto.

La pronuncia depositata nel dicembre scorso passa in rassegna i termini di “venditore”, “consumatore” e “beni di consumo” e conclude, considerato che il codice del consumo è prevalente sulla disciplina del codice civile e considerato che la compravendita di un animale d’affezione non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, che “non v’è ragione per negare all’acquirente di un animale di compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità”.

E la maggior tutela, proseguono gli Ermellini, si coglie con riferimento al disposto dell’art. 132 del cod. del consumo che, derogando alla disciplina dell’art. 1495 c.c., stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta “se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”.

A tutela del consumatore deve, dunque, applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto dall’art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall’art. 132 del codice del consumo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il motivo proposto dal proprietario del Bulldog inglese.

Al di là della vicenda qui descritta, ricordiamoci di prestare attenzione e di raccogliere ogni informazione necessaria dal venditore al fine di evitare di alimentare, altresì, il business del traffico illecito di animali acquistati dall’Est Europa per somme irrisorie e rivenduti in Italia a importi ben più elevati.

Infine, quando prendiamo la decisione di condividere la nostra vita con un cane non escludiamo l’idea di adottarlo da un canile o da un rifugio se non abbiamo particolari esigenze.

Secondo la scrittrice Agnes Sligh Turnbull “La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa”.

Non perdiamoci di vista!

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