Spagna: il caso di Panda e l’affidamento condiviso di animali

Il legame affettivo nell’affidamento condiviso di animali in Spagna: dal caso di Panda alla riforma del Codice civile.
Silvia Zanini

Silvia Zanini

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Padova con una tesi sulla tutela dell'ambiente, ha conseguito un Master in diritto ambientale presso l'Università La Sapienza di Roma e un Master in progettazione europea presso l'International University of Venice. Abilitata all'esercizio della professione forense, ha svolto un dottorato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con un progetto di ricerca sulla tutela degli ecosistemi e la gestione della fauna selvatica. Attualmente ricercatrice post doc presso l'Università Autonoma di Barcellona, si occupa di diritto e benessere animale, è cultrice della materia in diritto amministrativo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e collabora come docente con Master in Italia e Spagna.

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La profondità del legame affettivo che può instaurarsi tra l’uomo e gli animali è una verità fuor dubbio, sia a livello di sentire sociale, dove la maggior parte delle persone considera il proprio animale come un membro della famiglia, che dal punto di vista scientifico, dal momento che recenti studi hanno constatato l’importanza anche a livello biologico di tale rapporto — nello specifico, del rapporto uomo/cane —, riscontrando la produzione, nell’uomo, degli stessi ormoni che agiscono nei legami tra genitori e figli (Miho Nagasawa, Social evolution. Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds, Science, aprile 2015).

Questo comporta l’instaurarsi, tra l’uomo e l’animale, di quello che la psicologia chiama legame di attaccamento, che si traduce in sicurezza e desiderio di vicinanza reciproca, con conseguente stress da separazione e necessità di mantenimento e recupero del contatto con l’altro.

Tali evidenze, per quanto possano risultare scontate al lettore, non trovano ancora una corrispondente rilevanza sul piano giuridico, dal momento che solo recentemente il legame affettivo tra uomo e animale inizia a essere più seriamente considerato dai giudici e dai legislatori di alcuni Paesi europei, soprattutto nei casi in cui la sua interruzione risulti controversa.

La Spagna è uno dei Paesi che negli ultimi anni ha raggiunto i maggiori progressi in tal senso, attraverso un percorso che, dal dare rilevanza al rapporto uomo/animale, è giunto fino all’espresso riconoscimento dell’animale come essere senziente, disancorandosi così dalla tradizionale visione romanistica che qualifica l’animale come res.

Il caso del cane Panda

Il precedente che ha aperto la strada a questa rapida ed inesorabile evoluzione è il caso del cane Panda.
Nel 2019 una coppia decide di adottare un cane da un rifugio. Consentendo la legislazione spagnola la registrazione di un solo proprietario, l’animale — chiamato Panda — viene registrato a nome dell’uomo, mentre il nome della donna viene semplicemente inserito nel contratto di adozione. La coppia, dopo un anno di convivenza, si separa. L’uomo fin da subito rivendica la proprietà dell’animale, ma la donna pretende di continuare a mantenere i contatti con Panda, alla luce del forte legame instaurato con l’animale.

A seguito di un iniziale tentativo di mediazione fallito, si instaura un processo di fronte al Tribunale di Madrid, che sfocia poi nella sentenza n. 358 del 7 ottobre 2021, da subito definita pioniera dal momento che, per la prima volta, viene preso in considerazione, quale criterio decisionale, il legame affettivo tra il cane e la richiedente custodia, facendolo addirittura prevalere sulle pretese del proprietario dell’animale.

Di cruciale importanza, inoltre, il fatto che, nel decretare l’affidamento condiviso dell’animale, le parti vengano riconosciute quali “corresponsabili” e “co-custodi”, piuttosto che “comproprietari” dello stesso: la scelta circa l’utilizzo di tali termini risulta di enorme valenza, anche simbolica, dal momento che testimonia l’aver volutamente evitato di considerare e applicare la normativa civilistica (al tempo) vigente, esclusivamente incentrata sul concetto di proprietà.

Fino a questo momento, nessun giudice si era spinto a tal punto: la prima sentenza con la quale si è stabilito l’affidamento congiunto di un animale in Spagna, infatti, aveva comunque attinto alla normativa civile, dichiarando entrambi i membri della coppia “comproprietari” dell’animale (caso Cachas, Tribunale di prima istanza n. 9 di Valladolid, sent. 88 del 27 maggio 2019).

Nel caso di Panda, invece, si è voluto dare un segnale forte nella direzione della decodificazione degli animali, tanto da invocare e utilizzare come aggancio normativo non il Codice civile spagnolo, ma la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 (ratificata dalla Spagna nel 2017), la quale, oltre a considerare gli animali “esseri senzienti”, utilizza, al contrario del linguaggio codicistico, termini quali responsabile/custode/detentore.

Il giudice, come anticipato, ha quindi accolto questa strategia, proposta dalla richiedente custodia, imponendo l’affidamento condiviso di Panda a periodi alternati di un mese per ciascuna delle parti ed evidenziando, tra l’altro, quanto segue.

La relazione affettiva tra la ricorrente e il cane — sviluppatasi quando la coppia era convivente e comprovata dalle prove fornite in giudizio — è da ritenersi «degna di tutela giuridica». D’altronde, si specifica, «l’affetto che una persona può avere per il proprio animale domestico non esclude che l’animale possa ricevere lo stesso affetto da altre persone» e quindi «la mera proprietà formale dell’animale, sia come proprietario che come adottante, non può prevalere» sull’«affetto della richiedente».
Come rileva lo stesso giudice, inoltre, nonostante esista una «difficoltà» dovuta «all’assenza di una normativa specifica nell’ordinamento» che ha portato i tribunali a trattare in modo diverso casi simili, si ritiene comunque «possibile individuare una chiara linea evolutiva» sul punto, partendo dal presupposto che «non è possibile fermarsi al dato meramente formale della proprietà dell’animale, ma è necessario arrivare alla realtà del legame affettivo fatto valere».

Tale legame, fondamentale ai fini decisori, diviene quindi il fulcro della sentenza.

Sullo sfondo, una sottintesa premessa: gli animali devono essere considerati creature senzienti e non beni.

Un precedente importante prima dell’entrata in vigore della riforma del Codice civile spagnolo

Proprio su questo punto si evidenzia la circostanza secondo la quale tale sentenza è stata pronunciata pochi mesi prima dell’entrata in vigore della riforma del Codice civile spagnolo del 5 gennaio 2022 (L. 17/2021 del 15 dicembre), che ha stravolto radicalmente la prospettiva concernente la tutela degli animali, dal momento che li ha espressamente riconosciuti come “esseri viventi dotati di sensibilità”, e non più beni mobili.

Artículo 333 bis: “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección“.

Tale riforma ha interessato anche il regime di affidamento degli animali: ad oggi, in caso di annullamento, separazione o divorzio, la coppia deve decidere se optare per un regime di affidamento esclusivo o condiviso dell’animale, tramite un accordo che verrà poi omologato dal giudice (art. 90). Il contenuto di tale accordo comprende inoltre l’eventuale regime di visita, i periodi di custodia condivisa, la gestione delle spese ordinarie e straordinarie, nonché l’assegnazione delle cure e degli altri obblighi che coprono le necessità di benessere dell’animale. Qualora le parti non raggiungano un accordo, sarà il giudice a decidere se optare per l’affidamento condiviso o esclusivo, tenendo conto, così come disposto dall’art. 90. 1, b) bis, «dell’interesse dei membri della famiglia e del benessere animale». Nel determinare a chi e in che termini attribuire la custodia, quindi, la riforma dà priorità al benessere dell’animale e al legame affettivo instaurato tra lo stesso e i membri della famiglia, mettendo in secondo piano il mero dato proprietario (il primo caso cui è stata applicata questa riforma è stato quello del cane Tuco, riconosciuto come essere senziente e affidato a una persona diversa dal proprietario, proprio sulla base del prevalente legame affettivo instaurato con la stessa).

È evidente, quindi, come il giudice incaricato del caso Panda abbia voluto anticipare l’imminente cambiamento, promuovendo a sua volta la concezione degli animali come “esseri senzienti”.

Verso il riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” anche in Italia

Concludendo, la sentenza del caso Panda, con la quale si è decretata la custodia congiunta di un cane sulla base del “legame affettivo” piuttosto che del vincolo proprietario, ha preceduto la riforma del Codice civile spagnolo del gennaio 2022, che ha introdotto l’obbligo di considerare il benessere degli animali nei procedimenti familiari. Da questo momento, in Spagna, i procedimenti di affidamento condiviso di animali si sono moltiplicati, testimoniando quanto questa fosse una questione calda cui il diritto non dava adeguata considerazione e risposta.

In questo percorso si inserisce inoltre l’imminente entrata in vigore della nuova legge spagnola sul benessere animale (passata al Senato il 9 febbraio 2023), che mira ad estendere la protezione degli animali per raggiungere l’obiettivo “abbandono, maltrattamento e sacrificio zero”.

Volendo volgere lo sguardo al nostro Paese, si può constatare come la recente riforma costituzionale del febbraio 2022, che ha inserito espressamente all’art. 9 la tutela degli animali, rientri a pieno titolo nell’attuale tendenza europea al rafforzamento della tutela degli animali in quanto esseri senzienti.

Una conquista sicuramente importante, che cozza però con il regime codicistico vigente — che, ancora rispondente alla tradizione romanistica, qualifica gli animali come res — e con la considerazione della realtà sociale di riferimento, che dovrebbe accompagnare l’applicazione delle leggi: ad oggi, infatti, pare davvero difficile sostenere che qualcuno consideri ancora gli animali meri beni mobili.

Alla luce di quanto esposto, non si può che concludere riconoscendo quindi come necessaria e urgente una riforma in grado di ovviare all’anacronismo del dettato codicistico italiano rispetto alle esigenze della società e alla sua paradossale incongruenza con il nuovo dettato costituzionale.

Non perdiamoci di vista!

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