A caccia di piccioni?

I piani di contenimento della fauna selvatica e il rischio di indebolimento delle tutele offerte dal quadro normativo nazionale per la protezione della fauna selvatica
Giorgia Bertozzi
Giorgia Bertozzi
Dottoressa in Giurisprudenza in Italia e in Francia, esperta di diritto ambientale.

Con la legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 448) sono stati introdotti nella legge quadro nazionale per la protezione della fauna selvatica e l’attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157) i piani straordinari per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Il nuovo articolo 19-ter descrive i piani quinquennali come lo strumento programmatico di coordinamento e attuazione dell’attività di contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Inoltre, viene specificato che:

  • tali attività non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto;
  • il piano è attuato e coordinato dalle regioni, che lo recepiscono tramite i piani faunistico- venatori regionali e che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico delle forze armate, anche dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini muniti di licenza per l’esercizio venatorio e dei proprietari dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza.

I piani faunistico-venatori regionali, inoltre, coordinano e armonizzano i piani provinciali, al contempo fissando i criteri generali e assicurando la coerenza con la normativa nazionale. Nell’ambito di tale contesto normativo, l’articolo si pone come obiettivo quello di analizzare due diversi provvedimenti, uno regionale e uno provinciale, e di valutare come sono stati bilanciati gli interessi in gioco.

La Regione Lombardia ha approvato in data 26 maggio 2025 la Delibera n. XII/4451 con la quale è stato adottato il “Piano di controllo regionale del piccione domestico e dei corvidi”, con validità quinquennale (2025 -2029). La classificazione dei piccioni di città è stata oggetto di analisi da parte della Suprema Corte, che ha stabilito che devono essere considerati animali selvatici in quanto viventi in stato di naturale libertà mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi (Cass., III Sez. pen., sent. n. 2598, 26 gennaio 2004).

Il piano regionale è stato adottato in esecuzione del piano straordinario nazionale in vigore (D.M. 13 giugno 2023), anche se quest’ultimo non prevede alcuna disposizione specifica per i corvidi e i piccioni.

Sia la normativa citata che lo stesso piano nazionale, infatti, prevedono l’obbligo per le Regioni di recepirne i contenuti ma anche la possibilità di integrarli per renderli più coerenti con le esigenze locali, sentito il parere dell’ISPRA. Le Regioni, infatti, possono approvare piani anche in deroga ai divieti di prelievo, purché non relativi a specie tutelate dalla normativa europea, recepita da quella nazionale (Direttiva “Habitat” e Direttiva “Uccelli”), circostanza che non si applica ai piccioni e ai corvidi. Le motivazioni addotte come giustificazione del provvedimento riguardano gli effetti negativi che marcata crescita numerica e distributiva del piccione domestico genera, in particolare sull’igiene e decoro urbano, in ambito sanitario e agricolo.

Il piano lombardo prevede, in particolare, il target di contenimento da raggiungere per la minimizzazione dei danni, l’ambito e il periodo di intervento, le figure competenti per l’attuazione del piano, gli strumenti più efficaci e gli eventuali metodi alternativi. Gli elementi problematici si trovano sia nella scelta, seppur prevista dal quadro normativo, di coinvolgere i cacciatori nelle attività di contenimento.

La condizione per la loro partecipazione è la frequenza di specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e il superamento di una prova di abilitazione, oltre al possesso di una licenza di porto di fucile uso caccia nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Alcune sezioni locali di Federcaccia, infatti, hanno infatti predisposto tali corsi durante i mesi passati. Come si legge nel piano regionale, l’abbattimento diretto tramite armi quali la carabina ad aria compressa è permesso in ambito sia urbano che rurale solamente ai membri del Corpo di Polizia Provinciale mentre solamente in ambito extraurbano è permesso l’uso del fucile con canna di calibro non superiore al 12 anche agli altri soggetti autorizzati. Gli altri principali strumenti operativi individuati dal piano sono reti o gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Infine, il piano regionale definisce metodi quali la dissuasione e la rimozione delle fonti alimentari di origine antropica “eventuali metodi alternativi”. Al contrario, l’art. 19 comma 2 li prevede come metodi da applicare prioritariamente. Negli scorsi mesi, anche la Provincia di Asti ha pubblicato un piano di contenimento di stampo molto simile. Come differenze significative, si segnalano l’esclusione dell’utilizzo di armi da fuoco in contesti urbani e la non diretta prioritizzazione del ricorso all’abbattimento.

L’approvazione di piani in tal senso è particolarmente incisiva, infatti di norma il piccione non rientra tra le specie cacciabili elencate dall’art. 18 mentre ora nei territori di riferimento esistono piani strutturati e stabili nel tempo per il loro abbattimento. Nonostante non si rinvengano disposizioni esplicitamente in contrasto con il dettato normativo, è legittimo pensare che l’assenza di limitazioni geografiche e il coinvolgimento dei soggetti che esercitano l’attività venatoria abbiano avuto come obiettivo la una liberalizzazione e una normalizzazione eccessiva della prassi. Altro elemento significativo è il rifiuto, da parte delle amministrazioni locali, di prendere in considerazione altre soluzioni meno invasive, come la distribuzione di mangime sterilizzante.

Quest’ultimo metodo è stato recentemente attuato, ad esempio, dai Comuni di Genova, Cesena e Cremona, dimostrando che la militarizzazione della gestione faunistica come non è l’unica via per la convivenza tra specie diverse.

In conclusione, la modifica normativa avvenuta nel 2023 ha consentito alle Regioni e alle Provincie un largo spazio di manovra, che può essere utilizzato per apportare deroghe discutibili alla protezione della fauna selvatica anche in presenza di metodi meno invasivi.