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Accattonaggio con animali: la Lombardia introduce il divieto assoluto e la confisca obbligatoria

Norma Cantarale

7 min di lettura

A seguito dell’approvazione del Consiglio Regionale della Lombardia, l’art. 9 l. regionale n. 22/2026 (Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali, BURL n. 33 dell’11 agosto 2026) ha modificato gli artt. 105 e 112 l. regionale n. 33/2009.

Dall’entrata in vigore della l.r. n. 22/2026, in Lombardia è vietato utilizzare o esibire animali per l’accattonaggio, senza distinzioni di età o di condizioni dell’animale. La violazione è punita con una sanzione pecuniaria raddoppiata e con la confisca obbligatoria dell’animale. Il nodo principale della riforma è il rapporto tra la lettera della norma, che prevede una confisca obbligatoria, e la finalità dichiarata della riforma, cioè la tutela del benessere animale, che richiede invece una valutazione caso per caso.

In particolare, l’art. 105 co. 1 lett. a) l. regionale n. 33/2009 già vietava l’esercizio della pratica dell’accattonaggio “esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà”, ma la formulazione normativa comportava una limitata applicabilità della stessa, poiché correlata al sussistere delle condizioni in essa indicate.

Le difficolta applicative hanno portato ad un nuovo intervento da parte del legislatore.

Come si evince dall’art. 8 della relazione illustrativa al progetto di legge n. 193 “la proposta di modifica, inserita con emendamento, degli articoli 105 e 112 della l.r. 33/2009 è finalizzata, da un lato, ad ampliare le fattispecie sanzionate in materia di accattonaggio con utilizzo di animali e, dall’altro, ad inasprire le sanzioni per queste pratiche che danneggiano la salute ed il benessere degli animali stessi […] con la proposta in questione, invece, si punisce tout court chiunque utilizzi o esibisca animali, di qualunque età e condizione, per l’accattonaggio”.

L’art. 105 co. 1 lett. a) l.r. 33/2009 – per come riformulato dall’art. 9 l.r. 22/2026 – elimina ogni riferimento all’età e allo stato dell’animale.

Il divieto è generale, e si applica sia a chi esibisce l’animale sia a chi lo utilizza in altro modo.

Pre-riforma

Art. 105 – Obblighi e divieti:
È vietato:
a) esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà.

Post-riforma

Art. 105 – Obblighi e divieti:
È vietato:
a) utilizzare o esibire animali per esercitare la pratica dell’accattonaggio.

Come anticipato, l’art. 9 l. r. n. 22/2026 è intervenuto, inoltre, sulla formulazione dell’art. 112 l.r. 33/2009 dedicato alle sanzioni applicabili nei casi previsti dalla norma. Con l’intervento del legislatore, come chiarito dall’anzidetta relazione illustrativa, “si incrementa la sanzione pecuniaria portandola da un minimo di euro 150 e un massimo di euro 900 ad un minimo di euro 300 e un massimo di euro 1.800, raddoppiando pertanto l’entità edittale. Inoltre, si esplicita che alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della confisca.”

La “nuova” lett. 0a) dell’art. 112 co. 1 l.r. 33/2009 prevede una sanzione minima di euro 300,00 e massima di euro 1.800,00 e confisca obbligatoria dell’animale per inosservanza della disposizione di cui all’art. 105 co. 1 lett. a). Le altre violazioni dell’art. 105 restano soggette alla sanzione precedente.

Le sanzioni previste dall’art. 112 l.r. 33/2009 mantengono la loro natura amministrativa, trovando applicazione solo ove il fatto non costituisca reato come chiarito dalla clausola di salvezza contenuta nell’articolo stesso.

Come anticipato, l’art. 9 l. r. n. 22/2026 è intervenuto, inoltre, sulla formulazione dell’art. 112 l.r. 33/2009
dedicato alle sanzioni applicabili nei casi previsti dalla norma. Con l’intervento del legislatore, come chiarito dall’anzidetta relazione illustrativa, “si incrementa la sanzione pecuniaria portandola da un minimo di euro 150 e un massimo di euro 900 ad un minimo di euro 300 e un massimo di euro 1.800, raddoppiando pertanto l’entità edittale. Inoltre, si esplicita che alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della confisca.”

La “nuova” lett. 0a) dell’art. 112 co. 1 l.r. 33/2009 prevede una sanzione minima di euro 300,00 e massima di euro 1.800,00 e confisca obbligatoria dell’animale per inosservanza della disposizione di cui all’art. 105 co. 1 lett. a). Le altre violazioni dell’art. 105 restano soggette alla sanzione precedente.

Le sanzioni previste dall’art. 112 l.r. 33/2009 mantengono la loro natura amministrativa, trovando applicazione solo ove il fatto non costituisca reato come chiarito dalla clausola di salvezza contenuta nell’articolo stesso.

Pre-riforma

Art. 112 – Sanzioni:
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7.

Post-riforma

Art. 112 – Sanzioni:
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni:

0a) da euro 300,00 a euro 1.800,00 e confisca obbligatoria dell’animale per inosservanza della disposizione di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a); ai fini della confisca si procede al sequestro dell’animale ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981;
a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 105, comma 1, lettere b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7.

L’obiettivo principale della riforma in esame è, quindi, la tutela del benessere e della salute degli animali, pertanto, al fine di garantirne l’effettività, resta ferma la necessità di valutare l’applicazione della sanzione e della confisca dell’animale, caso per caso, evitando qualsiasi automatismo.

L’analisi del caso concreto risulta ancor più doverosa considerando che nell’attuale quadro normativo l’accattonaggio – inteso come la richiesta di elemosina – non costituisce reato: l’art. 670 c.p., fattispecie rubricata “mendicità”, è stato abrogato dalla l. 205/1999; resta invece punito, ex art. 600octies c.p., l’impiego di minori nell’accattonaggio, l’organizzazione e il favoreggiamento dell’accattonaggio, l’induzione e costrizione all’accattonaggio.

Ne consegue, allora, che chi pratica l’accattonaggio in strada, anche in presenza di un animale, non commette, per ciò solo, alcun illecito: la condotta potrà integrare fattispecie di reato contenute nel Codice penale, come ad esempio il delitto di cui all’art. 544ter c.p. – Maltrattamento di animali, qualora ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma; oppure, ove tali elementi non siano integrati, ma l’animale venga comunque utilizzato per raccogliere denaro con modalità che ne mettono a rischio il benessere, in Lombardia troverà applicazione la sola sanzione amministrativa introdotta dalla riforma.

Tuttavia, anche in questa seconda ipotesi, bisogna accertare che il benessere dell’animale sia effettivamente compromesso, onde evitare che, in presenza di un rapporto affettivo consolidato, la sottrazione dell’animale al proprio padrone si tramuti in un pregiudizio per il primo.

Come la Lombardia molte altre regioni hanno introdotto il divieto di accattonaggio con animali, ad esempio: Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia.

Rispetto alle leggi regionali sopra richiamate, a seguito della riforma la Lombardia si distingue per la severità dell’apparato sanzionatorio.

Occorre tuttavia rilevare che, pur essendo stato raddoppiato l’importo della sanzione pecuniaria, la reale afflittività della disciplina non risiede tanto nella somma da pagare quanto nella confisca dell’animale.

Chi pratica l’accattonaggio, infatti, versa verosimilmente in condizioni di indigenza tali da rendere la sanzione pecuniaria, anche se elevata, difficilmente riscuotibile e priva di un effettivo carattere deterrente. La confisca, al contrario, incide direttamente su un bene, e spesso su un legame affettivo, del trasgressore.

È dunque la misura ablativa a rappresentare il vero strumento di afflizione della norma.

In tema di confisca il confronto con la legge regionale del Piemonte è istruttivo: ai sensi dell’art. 8 co. 2 l.r. n. 16/2024, il sequestro preventivo a fini di confisca è una misura solo eventuale, applicabile solo “se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l’animale”; in caso contrario l’animale resta al suo detentore, previa identificazione e iscrizione all’anagrafe.

Il legislatore piemontese ha quindi inserito nella norma stessa la verifica del rapporto affettivo, facendone la condizione per l’applicazione della misura ablativa.

La l.r. lombarda, invece, prevede la confisca come obbligatoria e disciplina il sequestro dell’animale come passaggio necessario per disporla, senza subordinarli ad alcun accertamento del legame affettivo.

La tutela del benessere dell’animale, finalità dichiarata della riforma, è rimessa alla prassi applicativa degli organi accertatori, ai quali spetta evitare automatismi e valutare caso per caso se la sottrazione dell’animale non si traduca in un pregiudizio per l’animale stesso.

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