Acquisto di un cane: quali sono i nostri diritti se è malato?

Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Quando prendiamo la decisione di condividere la nostra vita con un cane dobbiamo sempre considerare l’idea di adottarlo da un canile o da un rifugio.

Il nostro gesto salverà due vite: quella dell’animale e, al tempo stesso, la nostra.

Se ci siamo, però, orientati verso la scelta di un cane di una particolare razza per le caratteristiche che questa possiede o per i più altri svariati motivi, è bene conoscere quali siano i nostri diritti se scopriamo che il nostro amico a quattro zampe soffre di una patologia della quale non eravamo a conoscenza al momento dell’acquisto.

La Corte di Cassazione civile, sezione II, espressasi recentemente, con la sentenza n. 22728/2018 emessa all’udienza del 20 giugno 2018, ha statuito: «La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto. Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto».

Farà storcere il naso leggere della scoperta di un “difetto”, ma l’animale, ancor oggi, viene considerato un oggetto e, in questa ipotesi specifica, un bene di consumo, come tale soggetto alla disciplina dettata dal relativo codice.

La sentenza riportata ripercorre i progressi giuridici che il legislatore ha compiuto con riguardo agli animali e riconosce il ruolo crescente che questi hanno assunto nella società contemporanea inducendo ad un rafforzamento della loro tutela giuridica; rafforzamento attuato principalmente e da ultimo attraverso l’emanazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 23 novembre 1987 e ratificata in Italia con la Legge 4 novembre 2010, n. 201.

Tuttavia, prosegue la Suprema Corte nella propria motivazione, la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque quest’ultimi titolari di diritti e l’animale, per quanto sia un essere senziente, oltre a costituire bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, può costituire bene di consumo ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005.

La risposta fornita dalla Corte di Cassazione è quella, dunque, in caso di acquisto di un cane, rivelatosi affetto da una qualche patologia, di applicare le norme relative al codice del consumo con il conseguente termine di decadenza di due mesi per far valere il diritto.

Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, accolto il ricorso di un uomo, proprietario di un Pinscher malato di una grave cardiopatia congenita, scoperta tramite esami specifici, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Ravenna il quale si conformerà ai principi di diritto enunciati riconoscendo l’eventuale risarcimento.

Precedente di qualche anno è una sentenza del Giudice di Pace di Macerata, la n. 250/2013 resa il 28 giugno 2016, che ha trattato il caso di un Dobermann, acquistato per fini agonistici e risultato, ad un mese dalla compravendita, affetto da rogna rossa (“demodex canin”); una patologia che causa evidenti lesioni cutanee rendendo il cane impossibilitato a partecipare a gare cinofile. Sulla scorta dei medesimi principi espressi dalla Suprema Corte, il Giudice ha condannato l’allevatore che aveva venduto il cane a risarcire il proprietario del deprezzamento dell’animale, delle spese mediche presenti e future e delle spese legali.

Sappiamo bene che di qualunque disfunzione risultino sofferenti i nostri amici animali li tratteremo con tutte le cure necessarie, ma è utile comprendere i rimedi che possiamo esperire quando acquistiamo un animale del quale ci viene garantito il buono stato di salute.

Se intendiamo acquistare un cane, infine, anche a tutela della salute dell’animale, è necessario raccogliere ogni informazione necessaria dal venditore al fine di evitare di alimentare, altresì, il business del traffico illecito di animali acquistati dall’Est Europa per somme irrisorie e rivenduti in Italia a somme ben più elevate.

«Un cane ti insegna amore incondizionato. Se puoi avere quello nella vita, le cose non andranno troppo male». (Robert Wagner)

Non perdiamoci di vista!

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