Una signora vede degli astici e granchi vivi esposti in una teca di vetro all’interno di un ristorante. Avendo appreso da varie fonti di informazione che la Cassazione ha qualificato la detenzione di crostacei sul ghiaccio come un’ipotesi di reato, decide di rivolgersi alla polizia locale affinché proceda a verificare la legittimità di tale condotta.
Le viene risposto che ogni valutazione della vicenda deve tenere conto della circostanza che «i crostacei esposti vivi sul banco ai fini della vendita, a livello normativo, vengono considerati già “alimento” e non più “animali” ai sensi dell’art. 2, lettera b) del Regolamento CE n. 178/2002» in quanto «animali vivi preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano». Inoltre, la normativa in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevederebbe che i crostacei andrebbero «mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità», mentre «i prodotti della pesca freschi devono essere
mantenuti a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione».
In aggiunta, la polizia locale osserva che «Attualmente non esiste una normativa che disciplini e garantisca il benessere dei prodotti della pesca» in quanto il Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento non si applica agli animali invertebrati e, per quanto riguarda i pesci — continua la polizia locale — si applica soltanto in parte (articolo 3, paragrafo 1: «durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili»).
Alla luce di queste considerazioni, la polizia locale conclude quindi per la piena legittimità del comportamento del ristoratore, che non soltanto sarebbe lecito ma persino doveroso, in considerazione dell’obbligo di legge di salvaguardare la freschezza degli “alimenti” (vivi).
Ricevuta questa risposta e compreso che l’applicazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione è più complesso di quanto immaginasse, la Signora si rivolge alle associazioni animaliste, dichiarandosi disorientata e chiedendo come comportarsi. Le viene risposto che non è corretto definire “alimenti” gli animali ancora vivi, potendosi quindi sicuramente procedere chiedendo alle forze dell’ordine di accertare l’accaduto e segnalare il ristoratore all’autorità giudiziaria, poiché detiene i crostacei in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, reato punibile ai sensi dell’art. 727 comma 2 del codice penale, come effettivamente stabilito dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, già commentata su questa rivista.
A proposito della valutazione della sofferenza provocata da questa modalità di detenzione, ricordiamo che nel 2007 il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali istituito presso l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna ha emesso un parere intitolato “Sofferenza di aragoste e astici vivi con le chele legate e su un letto di guscio durante la fase di commercializzazione”, che si conclude con la seguente ferma posizione: «Il posizionamento degli animali sul ghiaccio, anche se avvolto in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio».
Il parere precisa che i range di temperatura naturali per le specie di crostacei in vendita in Italia vanno da un minimo di 5 °C al massimo di 22 °C e che il raffreddamento può essere considerato una pratica anestetica accettabile durante trasporto e stoccaggio, in quanto «induce torpore e rallentamento metabolico, nonché riduzione dell’attività degli animali e dell’aggressività», con l’accortezza che «le basse temperature vanno raggiunte lentamente ed omogeneamente e mantenute senza sbalzi». Viene anche spiegato che «le condizioni di stoccaggio e trasporto degli animali devono essere monitorate costantemente attraverso apparecchiature che controllino temperatura, umidità e salinità al fine di mantenere le condizioni ideali». Se vengono rispettate tutte queste condizioni, questi animali possono sopravvivere fuori dall’acqua per 48 ore a temperature di 6-8 °C in assenza di sofferenza (quantomeno alla luce delle attuali conoscenze scientifiche).
Va aggiunto che alcune città hanno preso atto di questo parere e delle evidenze scientifiche a sostegno sofferenza nei crostacei, inserendo nei propri regolamenti locali a tutela degli animali degli specifici divieti, con relative sanzioni. Una strada certamente più rapida e agevole del ricorso alla giustizia penale, quindi senz’altro preferibile, ove possibile. Il consiglio è quindi sempre di verificare l’esistenza nel proprio comune di un simile regolamento, facendo in modo che qualora esista venga effettivamente applicato.
Ciò posto, da parte mia osservo che la risposta della polizia locale contiene numerose imprecisioni, che rendono necessario una attento esame della succitata normativa.
Innanzitutto, alla segnalante è stata fornita una interpretazione quantomeno fantasiosa e improbabile della normativa comunitaria. L’art. 2, lettera b) del Regolamento CE n. 178/2002 esclude dalla definizione di alimento «gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano». Il momento dirimente è quindi quello della “preparazione” per l’immissione sul mercato. Ma attenzione: questa non coincide affatto il momento dell’esposizione in vendita dell’animale vivo! La definizione di “prodotti della pesca preparati” è contenuta nel Regolamento CE n. 853/2004, che indica come tali esclusivamente «i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura» (all. 1, paragrafo 3.6). Dal combinato disposto delle due norme, si può quindi comprendere che le operazioni di “preparazione” di pesci e crostacei vivi, determinandone la morte, segnano il momento in cui questi cessano di essere animali per diventare “alimenti”. In una fase precedente — quindi quando sono ancora in vita — i crostacei sono e restano pienamente tutelati dalle norme sul benessere animale, quale che ne sia la fonte (normativa comunitaria, nazionale, eventuale regolamento locale).
Bisogna quindi ribadire che non soltanto per il senso comune ma anche per la legge gli animali vivi sono e restano animali, a prescindere dal fatto che siano destinati a diventare cibo: si trasformano per la legge in “alimento” soltanto quando vengono uccisi, momento dal quale la legge si preoccupa di tutelare il benessere del consumatore, prescrivendo modalità di conservazione che mantengano la freschezza, per evidenti motivi igienico-sanitari.
Fatta questa premessa, è anche del tutto errato sostenere che la legge imponga la conservazione su ghiaccio.
Se da un lato è vero che il Regolamento CE n. 853/2004 in tema di trasporto e conservazione nell’all. 3, cap. VII e VIII prevede che «i prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità», dall’altro lato è vero che ciò non significa che possano essere tenuti sul ghiaccio ma semplicemente che non possono viaggiare ed essere conservati a temperature troppo elevate. La conservazione e il trasporto sul ghiaccio è invece possibile esclusivamente per «i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati» (quindi non vivi), i quali «devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione».
Sebbene l’art. 1 par. 6 del regolamento chiarisca che questo si applichi fermi restando «i requisiti relativi al benessere degli animali», va detto che la formulazione delle norme di dettaglio è piuttosto ambigua e andrebbe senz’altro modificata, poiché non viene fatta alcuna esplicita menzione alle specifiche esigenze di tutela del benessere di questi animali.
Detta altrimenti: è evidente che il trasporto e la conservazione su ghiaccio, comportando sofferenza acuta, non siano compatibili con la tutela del benessere animale dei crostacei; tuttavia, in assenza di un esplicito divieto o comunque di indicazioni più precise sulle modalità di trattamento di questi animali (non alimenti), è chiaro che vi è un certo margine di incertezza normativa, che andrebbe colmato con previsioni più puntuali a tutela del benessere di questi animali.
Nell’attesa che Bruxelles prenda atto delle evidenze scientifiche sulla sofferenza nei crostacei, il regolamento va quindi interpretato in chiave sistematica anche alla luce del principio di cui all’art. 13 del Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea, che qualifica gli animali come “esseri senzienti”, escludendo quindi la possibilità di scendere al di sotto di temperature superiori a quelle indicate nel succitato parere, che configurerebbero una ipotesi di sofferenza non giustificata e quindi farebbero assurgere a penale rilevanza la condotta dei soggetti responsabili.