Crostacei vivi sul ghiaccio: è reato

I ristoratori che detengono crostacei sul ghiaccio rischiano una condanna penale. Lo conferma una sentenza della Cassazione.

Letizia D'Aronco

Dottoressa in Giurisprudenza, da sempre interessata al tema della tutela giuridica degli animali, dell’ambiente e della biodiversità. Collabora con varie associazioni a tutela degli animali e dell’ambiente, locali e nazionali, e redige articoli sulla tematica animali e diritto.

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È dei giorni scorsi la notizia che la Cassazione ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il ricorso presentato da un ristoratore di Campi Bisenzio (Firenze), già condannato nel 2014 dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale – composizione monocratica, per aver detenuto aragoste, granchi, astici vivi in frigoriferi, sul ghiaccio e con le chele legate.

Nella sentenza di primo grado, la n. 2184/2014, il Giudice dr. Panteri affermava che integra la contravvenzione ex art. 727 c. 21Art 727, rubricato “Abbandono di animali”: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». la detenzione, in attesa che vengano cucinati, di crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, reputandola incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze.

Nel ristorante gestito dall’imputato erano stati rinvenuti, in due sopralluoghi differenti effettuati dalla Polizia Municipale, Crustacea vivi all’interno di celle frigorifere2In particolare: in una cella frigorifera (1.1 gradi centigradi) un granchio ed un’aragosta con le chele legate; in un frigorifero (4.8 gradi centigradi), all’interno di una vasca di polistirolo, due granchi ed un’aragosta posizionati su un letto di ghiaccio; in frigorifero (3.1 gradi centigradi), un granchio ed un astice con le chele legate. ed era stata quindi affermata la responsabilità penale del ristoratore, essendo stato accertato che «astice, aragosta e granchi erano tenuti chiusi in frigoriferi a temperature prossime allo 0° gradi centigradi, sicuramente in condizioni non compatibili con la loro natura». Si tratta, infatti, di animali che vivono in acque con temperature sensibilmente più alte.

Dalla parte dei crostacei

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Il titolare del ristorante aveva proceduto in tal senso ricercando il modo più economico per “conservare” i crostacei vivi3Solitamente nei ristoranti e nei supermercati sono presenti acquari a temperatura ed ossigenati in cui vengono posti i crostacei vivi; si legge nella sentenza de quo che sono accorgimenti più complessi ed economicamente più gravosi che consentono di accogliere tali animali in maniera più consona alle loro caratteristiche., disinteressandosi alle loro caratteristiche etologiche, e dunque manifestando una totale indifferenza verso le condizioni di tali animali, esseri senzienti, in grado di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo (sez. III, 22.11.12, Tomat, rv. 253882).

La vicenda scaturisce da un esposto della LAV, che ha seguito fino alla Cassazione e ha dato notizia di questo importante precedente, che da oggi si potrà farà valere in casi analoghi.

A mio avviso è agevole rilevare, oltre alla presenza dell’ipotesi contravvenzionale ex art. 727 comma 2, anche l’inosservanza delle Five Freedoms, sancite dal Farm Animal Welfare Council (FAWC) che devono essere garantite agli animali; esse sono:

  1. libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione, ovvero disponibilità di acqua e di una dieta bilanciata tale da favorire lo stato di salute e di vigore dell’animale;
  2. libertà dal disagio, cioè disponibilità di un ambiente appropriato, comprensivo di aree riparate e di riposo;
  3. libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie, attraverso la prevenzione, tempestive diagnosi e terapie puntuali;
  4. libertà di poter manifestare un comportamento normale, tramite la disponibilità di spazi adeguati, ambienti puliti e la presenza di animali della stessa specie;
  5. libertà dalla paura, assicurando condizioni di vita tali da evitare sofferenze mentali.

Nell’aprile del 2014, l’imputato era stato quindi condannato dal Tribunale di Firenze ad una pena pecuniaria, consistente in euro 5.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Come si legge nel comunicato della LAV, la condanna, confermata ora dalla Suprema Corte, si fonda su dati scientifici; i crostacei infatti sono in grado di provare dolore e di averne memoria4Ex multis lo studio dei biologi dell’irlandese Queen’s School of Biological Sciences (Elwood e Barry Magee), pubblicato sul Journal of Experimental Biology..

D’altronde la stessa Unione Europea ha sancito, nell’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell‘Unione europea (Tratt. FUE), la natura di esseri senzienti in capo agli esseri animali e dunque è necessario promuovere sempre di più la diffusione di una sensibilità animalista nel sentire sociale, nella legislazione e nella giurisprudenza.

È d’uopo quindi che la normativa si aggiorni in quanto ad oggi non esistono disposizioni legislative che disciplinino e garantiscano il benessere dei c.d. “prodotti della pesca” mantenuti vivi; essa si dovrà necessariamente fondare sull’assunto, espresso dalla stessa Corte di Cassazione, che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, quei comportamenti (sia pure colposi) di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, puntando quindi ad una visione non più antropocentrica ma zoocentrica, attenta ai bisogni fisiologici, psicologici ed etologici degli esseri animali non umani.

Note

  • 1
    Art 727, rubricato “Abbandono di animali”: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
  • 2
    In particolare: in una cella frigorifera (1.1 gradi centigradi) un granchio ed un’aragosta con le chele legate; in un frigorifero (4.8 gradi centigradi), all’interno di una vasca di polistirolo, due granchi ed un’aragosta posizionati su un letto di ghiaccio; in frigorifero (3.1 gradi centigradi), un granchio ed un astice con le chele legate.
  • 3
    Solitamente nei ristoranti e nei supermercati sono presenti acquari a temperatura ed ossigenati in cui vengono posti i crostacei vivi; si legge nella sentenza de quo che sono accorgimenti più complessi ed economicamente più gravosi che consentono di accogliere tali animali in maniera più consona alle loro caratteristiche.
  • 4
    Ex multis lo studio dei biologi dell’irlandese Queen’s School of Biological Sciences (Elwood e Barry Magee), pubblicato sul Journal of Experimental Biology.

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